Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

debito verso socio a seguito di escussione fideiussione - postergazione

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    03/10/2022 11:07

    debito verso socio a seguito di escussione fideiussione - postergazione

    Si chiede se il debito sorto, anteriormente al fallimento (in fase di risanamento della società), nei confronti di un socio che ha pagato un creditore della società in esecuzione di escussione di fideiussione sia da considerarsi come debito postergato ex art 2467 c.c. o come debito di natura chirografaria, o addirittura se segua la prelazione del credito iniziale per il quale la fideiussione era stata sottoscritta.
    Si chiede inoltre se, nel caso in cui il socio della società poi fallita abbia acquistato, precedentemente al fallimento (sempre in fase di risanamento della società), un credito vantato da un terzo, il socio subentri nei diritti di prelazione del precedente creditore o se il debito verso il socio debba comunque considerarsi come postergato ex art 2467 c.c.

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/10/2022 17:00

      RE: debito verso socio a seguito di escussione fideiussione - postergazione

      Fideiussioni e garanzie del socio a favore della società, prestate in un particolare momento di indebitamento della società rientrano nel concetto normativo di "finanziamenti in qualsiasi forma effettuati". L'art. 2467 c.c. deve applicarsi a qualsiasi forma di sostegno finanziario del socio alla società, anche indiretto o "camuffato", che implichi un suo diritto alla restituzione. In termini Trib. Udine, 03/03/2011, ma principio generale che discende dalla formulazione del secondo comma dell'art. 2467 c.c. , comunemente inteso come comprensivo non solo dei finanziamenti in denaro, ma anche di quelli realizzati mediante la non riscossione di crediti scaduti e quindi esigibili, attraverso il pagamento di crediti della società in crisi da parte di un socio, nonché – come nella fattispecie prospettata - attraverso le garanzie prestate dal socio nell'interesse della società, dal momento che la disponibilità di garanzie personali o reali rilasciate dal socio permette alla società di ricorrere a finanziamenti da parte di terzi altrimenti non ottenibili.
      Lo stesso criterio è utilizzabile per l'acquisto del credito, anche se in tal caso potrebbe essere meno agevole dimostrare il collegamento tra l'operazione compiuta dal socio e la finalità di effettuare un finanziamento, collegamento che, come detto sopra, è evidente nel caso di rilascio di fideiussione.
      Zucchetti Sg Srl