Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

insinuazione creditore fondiario

  • Gabriele Martellucci

    PIOMBINO (LI)
    03/11/2016 10:45

    insinuazione creditore fondiario

    Fallimento Snc e socio illimitatamente responsabile.
    Il socio fallito risulta, inoltre, esecutato in una procedura esecutiva immobiliare che insiste su beni di proprietà non esclusiva del socio fallito ma anche di altri soggetti estranei al fallimento.
    La suddetta procedura esecutiva ha quale creditore procedente un istitutto di credito non vantante un credito fondiario e quale intervenuto un altro istituto vantante credito fondiario.
    La procedura esecutiva prosegue autonomamente (in quanto gravante su beni non di proprietà del soggetto fallito) con facoltà del fallimento di intervenire per recuperare le eventuali prededuzioni e per tutelare i creditori prelatizi di grado anteriore a quello del creditore fondiario.

    Il creditore fondiario presenta domanda di insinuazione al passivo del fallimento chiedendo l'ammissione del proprio credito con privilegio ipotecario.

    Il curatore verificata la correttezza dell'importo richiesto ammette il credito per quanto richiesto ma in chirografo, specificando che la collocazione ipotecaria non può essere assegnata in quanto i beni gravati da ipoteca non fanno parte dell'attivo
    fallimentare essendo i medesimi oggetto di esecuzione immobiliare.

    Si richiede:
    1 - se la posizione assunta dal curatore in merito all'ammissione del creditore fondiario sia corretta o se ne possano esistere diverse maggiormente condivisibili.

    2 - se effettivamente i beni oggetto di ipoteca siano da considerarsi non nella disponibilità del fallimento in quanto persiste l'esecuzione immobilire di cui i medesimi sono oggetto.

    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/11/2016 20:21

      RE: insinuazione creditore fondiario

      La questione presenta alcuni aspetti ambigui che vanno chiariti.
      Il fallimento personale del comproprietario di un immobile sottoposto ad esecuzione individuale comporta l'acquisizione all'attivo fallimentare della quota ideale che il fallito ha sull'immobile esecutato (1/2, 1/3, ecc.) per cui, per stabilire cosa deve fare il curatore, bisogna rappresentare due scenari, ipotizzando, per semplificare l'esposizione, che il fallito sia proprietario per la quota di 1/4.
      Scenario 1- Il creditore fondiario intervenuto nell'esecuzione promossa da un creditore ordinario rimane inerte. In questo caso il creditore ordinario procedente può continuare l'esecuzione sulla quota di ¾ di proprietà dei comproprietari non falliti, ma non sulla quota di ¼ che va acquisita al fallimento trascrivendo la sentenza di fallimento limitatamente a questa quota, perché per questa parte vige il divieto di cui all'art. 51 l.f.. In tal caso converrebbe al curatore continuare l'esecuzione sul quarto di competenza del fallito subentrando, a norma del comma sesto dell'art. 107 l.f., nella posizione del creditore procedente, in modo da vendere contestualmente l'intero immobile nella prevedibile prospettiva che una vendita unitaria e non frazionata per quote (un quarto in sede fallimentare e tre quarti in quella individuale) sia più redditizia; ovviamente il ricavato, detratte le spese, andrà assegnato pro quota al curatore, che lo distribuirà in sede fallimentare.
      Scenario 2- Il creditore fondiario, intervenuto nell'esecuzione promossa da un creditore ordinario non rimane inerte ma, a seguito del fallimento del comproprietario, essendo fornito di un titolo esecutivo, continua lui l'esecuzione sulla quota di ¼ di proprietà del fallito (soluzione in passato controversa, ma ora non più), giacchè per i creditori fondiari non vige il divieto delle azioni esecutive di cui all'art. 51 l.f., per cui, in tal caso, l'esecuzione continua sull'intero bene, senza alcun intervento del curatore. Anche in questo caso, la curatela deve acquisire all'attivo fallimentare la quota di competenza del fallito trascrivendo la relativa sentenza di fallimento in quanto questa quota di un quarto è di proprietà del fallito, anche se la legge riconosce ai creditori fondiari il privilegio processuale di iniziare e proseguire l'esecuzione individuale nonostante il fallimento dell'esecutato.
      In questa esecuzione, il curatore può intervenire, ma non a norma dell'art. 107 in sostituzione del creditore procedente (come nel caso precedente), ma ai sensi dell'art. 41 TUB, per far valere, nei confronti del creditore fondiario (e quindi rispetto alla quota di ricavato che a lui competerebbe) i crediti prioritari fallimentari (prededuzioni ed eventuali privilegi anteposti alle ipoteche). A sua volta, il creditore fondiario che riceve l'importo ricavato dalla vendita in sede esecutiva, non acquisisce in via definitiva il danaro, ma solo in via provvisoria, in quanto deve comunque insinuarsi al passivo fallimentare, come ora espressamente dispone il secondo comma dell'art. 52 ed è in sede fallimentare che si fanno i conti.
      In questa sede, quindi, il creditore fondiario deve essere ammesso per l'intero credito vantato e con la collocazione ipotecaria che gli compete; poi si vede quanto ha ricavato dall'esecuzione individuale dalla liquidazione della quota di un quarto del fallito, si detraggono le spese gravanti su questa quota, (ove non conteggiate nell'esecuzione individuale a seguito dell'intervento del curatore, che è facoltativo e non obbligatorio) e si stabilisce quanto a quel creditore competerebbe in sede fallimentare in ragione del rango ipotecario che ha; se ha ricevuto di più deve restituire il surplus, se ha incassato di meno avrà diritto al pagamento della differenza sempre nei limiti della capienza della quota.
      Zucchetti Sg srl
      • Maria Giulia Brazzini

        Spoleto (PG)
        08/05/2019 21:52

        RE: RE: insinuazione creditore fondiario

        Intervengo perché ho un caso similare. Sono Curatore di un fallimento di Snc con 2 soci, mutuo fondiario erogato alla società a fronte di iscrizione di ipoteca su un immobile del socio e su due immobili di terzi. La banca ha iniziato e proseguito un'azione esecutiva immobiliare ex art 41 tub nei confronti dei tre datori di ipoteca (il socio e 2 terzi). La banca presenta l'insinuazione per il totale debito in via ipotecaria ma ritengo che nello stato passivo della società l'ammissione deve essere in chirografo mentre nello stato passivo del socio deve essere riconosciuto il privilegio ipotecario. In quest'ultimo caso é giusto che l'ammissione debba avvenire sempre per l'intero debito? Nel caso specifico, inoltre, la banca chiede l'ammissione dell'intera somma (e quindi sempre in via ipotecaria) negli stati passivi di entrambi i soci in forza di fidejussione rilasciata dagli stessi soci per garantire le obbligazioni assunte dalla società nei confronti dell'istituto di credito ma anche in questo caso ritengo che nello stato passivo dell'altro socio, non oggetto di esecuzione, l'ammissione debba avvenire in chirografo. Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          11/05/2019 13:20

          RE: RE: RE: insinuazione creditore fondiario

          D'accordo che nello stato passivo della società l'ammissione deve essere in chirografo dato che il bene gravato dall'ipoteca rientra nel patrimonio del socio, così come in chirografo va ammessa la banca al passivo dell'altro socio che non ha concesso ipoteca su un suo bene. Per quanto riguarda l'importo del credito da insinuare, pare di capire che i due soci abbiano dato fideiussione e uno dei due anche ipoteca su un proprio bene; dando per scontato che la fideiussione sia solidale, il creditore potrà insinuare il credito quantificabile al momento della dichiarazione di fallimento, sia al passivo del fallimento della società che a quello dei soci fideiussori.
          Zuccheti SG srl