Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

liquidazione compenso curatore

  • Orietta Moretti

    Sondrio
    21/01/2019 09:59

    liquidazione compenso curatore

    Buongiorno ho ricevuo la liquidazione del compenso come curatore e il Giudice nel dispositivo ha scritto cos':
    "...dispone che tali somme vengano prelevate all'atto della presentazione della istanza di chiusura del fallimento con consegna alla Banca di copia del presente decreto, di quello di chiusura della procedura e del relativo mandato di pagamento emesso dal Giudice Delegato"
    Si chiede come operare in quanto il prelievo all'atto della chiusura del fallimento comporta criticità varie come versamento ritenuta ecc...
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      03/02/2019 14:15

      RE: liquidazione compenso curatore

      Riteniamo non si tratti di criticità, ma semplicemente del fatto che, dopo la chiusura della procedura, residuino alcune attività che il Curatore non può compiere che dopo di essa, in ossequio alla normativa fiscale.
      E' infatti inevitabile che solo dopo la chiusura della procedura possa e debba essere presentata la dichiarazione dei redditi relativa al c.d. "maxi-periodo" fallimentare, come le Certificazioni Uniche e il Mod. 770 relativi all'anno nel quale si chiude la procedura; nonché, se la posizione IVA non è stata chiusa precedentemente, la dichiarazione IVA annuale relativa al medesimo anno.
      In ossequio al provvedimento del Giudice Delegato si dovrà quindi aver cura che nel mandato di pagamento sia chiaramente esposto l'importo del netto da corrispondere al Curatore e quello della ritenuta sul compenso, con le relative modalità di versamento (con pagamento o utilizzando crediti fiscali compensabili).
      L'anno successivo, nei termini ordinari, dovrà essere come detto rilasciata la Certificazione Unica al Curatore e presentato il Mod. 770.