Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Conto della Gestione del curatore rinunciatario art. 116LF

  • Domenico Antonio Claudio Calvano

    FOGGIA
    07/09/2020 17:35

    Conto della Gestione del curatore rinunciatario art. 116LF

    Preg.mi, mi ritrovo in sostituzione di un collega curatore rinunciatario, in una procedura dove sono stati liquidati tutti i beni e non si ritiene di dover compiere nessun'altra attività, se non quella relativa al Riparto Finale. Il collega, a causa di problemi di salute, non è in grado di depositare telematicamente il rendiconto finale relativo alle proprie attività ai sensi dell'art. 116 l.f., e la cancelleria richiede che detto adempimento venga disposto dallo scrivente nuovo curatore.
    Detto ciò, facevo qualche piccola considerazione prima del deposito; nello specifico, ripercorrendo quanto previsto dalla legge fallimentare, atteso che il nuovo curatore ritiene di non poter e dover effettuare nessuna altra operazione in favore della procedura, se non il riparto finale, per semplificare/ridurre i tempi di procedura, ritenete sia possibile poter approvare in modo congiunto anche il rendiconto finale del curatore subentrato alla procedura nell'udienza di verifica del rendiconto finale del curatore rinunciante? Esiste nel caso, giurisprudenza al riguardo, o esperienze simili in altri Tribunali? grazie per l'attenzione
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/09/2020 20:05

      RE: Conto della Gestione del curatore rinunciatario art. 116LF

      Il curatore che cessa dal suo incarico deve presentare il conto della gestione, ma se non è in grado di farlo (si pensi al caso di morte) è il curatore subentrato che deve provvedervi, senza assumere alcuna responsabilità visto che opera in via sostitutivsa sulla base della documentazione ricevuta o trovata. Se invece il prevedente curatore è in grado di provvedere, è lui che presenta il contogestione per il periodo della sua carica e il nuovo curatore presenterà il suo prima della ripartizione finale. Se i due momenti coiuncidono non vediamo ostacoli a che possano essere presnetati i due conti separati e discussi alla stessa udienza.
      Zucchetti SG srl