Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

passivo - preclusione - responsabilità della banca

  • Alessandro Rimato

    roma
    15/10/2021 11:39

    passivo - preclusione - responsabilità della banca

    Buon giorno, vengo al dunque. Ammesso un credito di una BANCA al passivo ( verbale reso esecutivo a luglio scorso ) per € 400 mila, in sede di stesura del programma di liquidazione, mi sono avveduto che il debito è stato creato da essa stessa banca in quanto scontante di titoli ( ben 16 che si sono spalmate in un arco temporale di ben sei mesi ) sistematicamente non onorati dal debitore ceduto che, in quello stesso contesto temporale,
    dapprima è transitato nella liquidazione per azzeramento del capitale per poi subito dopo depositare domanda di concordato preventivo. In definitiva a mio modo di vedere la BANCA ai primi insoluti doveva bloccare ogni pagamento allo scontatario cliente. Qui la crisi non è del cliente ( retcius la conoscenza dello stato di decozione)ma di un terzo ciononostante a mio avviso era tenuta a preservare ogni danno al patrimonio della propria cliente. chiudo ed è importante ai fini della prescrizione in quanto non trattasi di azioni di massa ritengo che l'azione sia di natura contrattuale.

    Grato del Vs. punto di vista e di solleciitare un 'opportuno approfondimento
    alessandro rimato
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/10/2021 19:57

      RE: passivo - preclusione - responsabilità della banca

      Bisognerebbe conoscere meglio cosa è accaduto tra le parti e in particolare il rapporto intercorso tra il cliente e la banca e di che titoli si è trattato, tuttavia da quello che possiamo capire tra il cliente e la banca è stato costituito un castelletto di sconto, o fido per smobilizzo crediti, che, a differenza del contratto di apertura di credito, non attribuisce al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma è solo fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidato presenterà (giur. pacifica, cfr. da ult. Cass. 11/05/2016 , n. 9621; conf. Cass. n. 13510/2015; Cass. n. 17747/2009, ecc.); di conseguenza, la banca non poteva rifiutare lo di accettare i titoli rientranti nel castelletto, anche se il debitore ceduto non aveva onorato i primi titoli ceduti nell'ambito del castelletto.
      Il fatto che lei parli di debitore ceduto porta, inoltre a ritenere che sia intervenuta una girata piena dei titoli di credito dal cliente alla banca che, a differenza dalla girata con clausola per incasso, per procura, per valuta a garanzia od altra equivalente, comporta una cessione del credito medesimo, che attribuisce al giratario la proprietà di esso e la connessa legittimazione a farne valere i relativi diritti, per cui, pur ribadendo i dubbi derivanti dalla non esauriente conoscenza della fattispecie, non vediamo quale imputazione possa essere rivolta alla banca, che evidentemente ha fatto valere il credito derivante dagli importi corrisposti al cluente che ha scontato i titoli e non coperti dal pagamento del debitore ceduto.
      Zucchetti Sg srl