Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Fallimento e imposta IMU sorta durante la procedura

  • Attilio Pecora

    ANCONA
    29/04/2019 18:50

    Fallimento e imposta IMU sorta durante la procedura

    Il quesito riguarda l'annosa questione dell'imposta in oggetto, allorquando il prezzo realizzato a seguito della vendita dell'unico immobile appreso al fallimento è gravato da ipoteca il cui debito ecceda il prezzo stesso.
    Secondo un'interpretazione letterale dell'art. 111/bis L.F., sembrerebbe che il soddisfo di detta imposta debba posporsi a quello del creditore ipotecario e, considerata la causa legittima di prelazione che assiste il credito dell'ente locale, di natura mobiliare, generale e di grado ventesimo, difettando la collocazione sussidiaria sugli immobili, esso non troverebbe capienza alcuna in ipotesi di assenza di attivo mobiliare.
    A diversa conclusione pare pervenire il Tribunale di Milano (Decr. 21 maggio 2015), il quale ha osservato che, in ossequio al disposto dell'art. 111/ter L.F., l'IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento inerisce alle spese di conservazione, amministrazione e liquidazione dell'immobile, da porsi a carico del creditore ipotecario, in concorso, con le altre spese della stessa natura.
    In definitiva, sembrerebbe che l'IMU andrebbe sempre soddisfatta con il ricavato della liquidazione dell'immobile.
    Ringrazio per la risposta.
    Attilio Pecora





    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/04/2019 20:00

      RE: Fallimento e imposta IMU sorta durante la procedura

      Anche noi abbiamo ripetutamente affrontato in questo Forum il tema del rapporto tra il secondo comma dell'art. 111bis e il terzo comma dell'art. 111 ter l. fall. , sostenendo, in sintesi, che quest'ultima norma regola le spese della procedura c di cui tener conto nella formazione dei conti speciali, he vanno detratte prima del pagamento anche dei creditori ipotecari, nel mentre la prima norma attiene agli altri debiti da soddisfare in prededuzione (ad esempio, quelli derivanti dalla continuazione in rapporti contrattuali, quelli per l'esercizio provvisorio ecc.) nel pagamento dei quali va preferito il creditore ipotecario.
      Orbene, se questi sono i principi da applicare, non ci sembra dubbio che l'IMU sia una spesa che la procedura deve sopportare, come ha affermato il Trib. Milano, e non un debito contrato per lo svolgimento di una qualche attività.
      Zucchetti SG srl