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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Cessione crediti
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Maddalena Cottica
sondrio02/03/2020 09:49Cessione crediti
Buongiorno, un debitore di una società dichiarata fallita in data 6.10.2019 a seguito della richiesta del curatore di saldare quanto dovuto ha comunicato che in data 31.7.2019 tramite scrittura privata di cessione crediti ha acquistato un credito nei confronti della società fallita da un creditore relativo a fatture scadute tra il 30.5.2019 e il 15.7.2019. Si chiede se tale compensazione è legittima ai sensi dell'art. 56 essendo scadute le fatture ma essendo avvenuta nell'anno anteriore al fallimento.
Grazie-
Zucchetti SG
Vicenza02/03/2020 20:01RE: Cessione crediti
Il secondo comma dell'art. 56 l. fall. stabilisce che "Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore".
Come si vede in questa disposizione- che pone un limite alla operatività della compensazione di cui al primo comma quando il credito del terzo in bonis verso il fallito è acquistato nell'anno anteriore al fallimento (per restare all'ipotesi che qui interessa)- viene in primo piano evidenziato che deve trattarsi di acquisto di crediti "non scaduti", da cui è agevole dedurre che se il credito acquistato dal terzo è già scaduto il cessionario può portare tale credito in compensazione con un suo debito verso il fallito.
Questa situazione, che indubbiamente si presta a facili abusi (specie nei rapporti tra società collegate, una debitrice ed una creditrice verso lo stesso soggetto fallito) è stata portata anche all'attenzione della Corte Costituzionale che ha ritenuto non fondata, con riferimento all'art. 3 cost., la q.l.c. dell'art. 56 comma 2, l. fall. "posto che la distinzione operata, con riguardo ai crediti acquistati per atto tra vivi nel medesimo periodo di tempo, tra crediti non scaduti (espressamente esclusi dalla compensazione) e crediti scaduti, ancorché censurabile sul piano dell'opportunità e dell'efficacia pratica (rispetto al raggiungimento dell'obiettivo di preservare in modo completo la "par condicio creditorum" dalle manovre fraudolente sempre possibili in tutti i casi di reciprocità di posizioni attive e passive derivanti dall'acquisto di crediti verso il fallito), non dà luogo ad una incongruenza dal punto di vista logico giuridico, atteso che la suddetta differenza di trattamento trova, da tale punto di vista, plausibile spiegazione nel fatto che solo con riguardo ai crediti scaduti prima del fallimento l'effetto estintivo proprio della compensazione deve intendersi realizzato anteriormente alla dichiarazione di fallimento"(Corte Cost. 20/10/2000, n.431).
Decisione abbastanza criticata dalla dottrina, ma sta di fatto che la norma di cui al secondo comma dell'art. 56 l. fall. è rimasta nel nostro ordinamento ed essa pone una presunzione legale assoluta di inoperatività della compensazione nel caso in cui l'acquisto abbia ad oggetto crediti non scaduti alla data della dichiarazione di fallimento, per cui, in sede di accertamento del passivo fallimentare del debitore ceduto, il cessionario di un credito concorsuale è tenuto a dare la prova, oltre che dell'avvenuto acquisto, della data certa che la cessione sia avvenuta nell'anno precedente.
Se il terzo fornisce tale prova, sussistono i requisiti per la compensazione perchè si tratta di acquisto di crediti scaduti, avvenuto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, per cui non trova applicazione il secondo comma dell'art. 56.
In futuro sarà diverso perché l'art. 155 del CCII, nel riprodurre il secondo comma dell'attuale art. 56 l.fall., ha eliminato il riferimento ai crediti non scaduti.
Zucchetti Sg Srl-
Maddalena Cottica
sondrio03/03/2020 09:43RE: RE: Cessione crediti
Grazie per la risposta, conseguentemente non posso fare nulla per il recupero del credito giusto? -
Zucchetti SG
Vicenza04/03/2020 19:25RE: RE: RE: Cessione crediti
Esatto, perchè se il terzo (fornita la prova di cui si è detto nella precedente risposta) effettua la compensazione, questa ha l'effetto di estinguere i rispettivi crediti del terzo e del fallimento, per cui nessuno dei due può vantare più pretese nei confronti dell'altro.
Zucchetti SG srl
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