Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

aut.ne ex art. 25 n. 6 l.f.

  • Roberto Marcianesi

    Cuggiono (MI)
    20/03/2019 09:27

    aut.ne ex art. 25 n. 6 l.f.

    Spett.le Fallco,
    con la presente vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il seguente quesito.
    Sono curatore di un fallimento che ha avviato un giudizio di recupero credito nei confronti di una società (in bonis), la quale, a seguito della concessione della provvisoria esecutività da parte del giudice istruttore della causa di I grado, ha dichiarato di non poter adempiere per mancanza di attivo.
    A fronte di ciò vorrei depositare istanza di fallimento nei confronti della predetta società. E' necessaria l'autorizzazione, ex art. 25 - n. 6 l.f., del G.D., il quale ha già autorizzato a stare in causa nel giudizio di I grado (di opposizione a D.I.) oppure no?
    Vi ringrazio e porgo cordiali saluti.


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/03/2019 10:26

      RE: aut.ne ex art. 25 n. 6 l.f.

      Nonostante qualche pur autorevole opinione contraria (Abete), a nostro avviso è necessaria l'autorizzazione del giudice al curatore anche per chiedere il fallimento di un debitore in quanto l'art. 31, co. 2, elenca i casi in cui non abbisogna dell'autorizzazione e tra questi non è compresa l'azione per la dichiarazione di fallimento.
      Ritenuta necessaria l'autorizzazione allo scopo indicato, si tratta di vedere se essa possa ritenersi compresa nell'autorizzazione già data per la causa di merito. Noi riteniamo che sia necessaria una nuova autorizzazione perché il sistema è improntato ad una valutazione da parte del giudice limitata a ciascun grado, come precisa il n. 6 del comma primo dell'art. 25 quando precisa che "l'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi". E' chiaro che la richiesta di fallimento dopo la fase cognitoria in cui si è formato il titolo esecutivo, non costituisce un ulteriore grado di giudizio, ma la norma pone un principio secondo cui l'autorizzazione comprende qualsiasi attività difensiva nell'ambito della fase per la quale è data, ma cessata questa, come per agire o resistere in appello è necessaria una nuova autorizzazione, così, diremmo a maggior ragione, una nuova autorizzazione è richiesta per intraprendere l'azione esecutiva, individuale o collettiva, in quanto questa non rientra più tra le scelte tecniche del difensore, ma in una valutazione del duratore che la legge richiede sia sottoposta al vaglio del giudice.
      Non è da escludere una interpretazione più lata, ma, come diciamo sempre in questi casi, piuttosto che correre il rischio di vedersi contestata la mancanza di autorizzazione in corso di procedura prefallimentare, poiché la richiesta di autorizzazione non costa nulla è meglio munirsene prima.
      Zucchetti SG srl
      • Roberto Marcianesi

        Cuggiono (MI)
        22/03/2019 10:26

        RE: RE: aut.ne ex art. 25 n. 6 l.f.

        Buongiorno,
        Vi ringrazio per la celere ed esaustiva risposta.
        Seguirò il Vostro consiglio ed il prevalente orientamento giurisprudenziale, richiedendo l'autorizzazione al G.D..
        Cordiali saluti