Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

LEASING

  • Monica De Pizzol

    Conegliano (TV)
    27/03/2009 18:14

    LEASING

    Cosa accade ad un bene mobile registrato, nel caso specifico un'autovettura, di cui il fallito era utilizzatore sulla base di un contratto di leasing, se, entro il termine di cui all'art. 101, 1° comma, L.F., il concedente non ha depositato istanza di rivendica?
    Si sottolinea come il curatore abbia inviato alla società concedente l'avviso ex art. 92 L.F. a mezzo raccomandata presso la sede legale di quest'ultima.
    Si può ritenere che il bene possa definitivamente essere acquisito all'attivo fallimentare e possa essere venduto senza che la curatela riscatti preventivamente il bene?
    • Ettore Trippitelli

      Rimini
      30/03/2020 18:59

      RE: LEASING

      Ma il contratto era stato risolto prima del fallimento? In tal caso, credo, che il curatore sia tenuto alla restituzione indipendentemente dalla rivendica.
      In caso contrario (contratto pendente) non ritengo assolutamente possibile e immaginabile il trasferimento del bene da parte della curatela che non può così semplicemente inventariare l'auto nell'attivo fallimentare.
      Non sono un legale (e Ti suggerisco di chiedergli un parere) ma si potrebbe avviare un azione legale nei confronti della società di leasing per obbligarla a ritirare il bene con termine fissato dal giudice ovvero in caso di inadempimento con richiesta di trasferimento giudiziale della proprietà del bene, specialmente se sono state pagate la maggior parte dei canoni.
      E' solo un ipotesi........


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      31/03/2020 20:22

      RE: LEASING

      Giusta la prima considerazione del dott. Trippitelli circa l'eventuale pregressa risoluzione, ma il contenuto della domanda lascia intendere che il contratto di leasing fosse pendente all'atto del fallimento e che il curatore intenda sciogliersi dal contratto.
      In entrambi i casi, sia che ci sia stata risoluzione che scioglimento, l'auto va restituita al concedente; nel primo caso (risoluzione) il curatore non potrebbe procedere alla vendita perché bene altrui, nel secondo caso (scioglimento) potrebbe teoricamente vendere il bene in mancanza di rivendica, ma c'è il problema della mancanza di continuità nelle trascrizioni, trattandosi di bene mobile registrato. Non resta, pertanto che imporre alla società il ritiro, iniziando con l'atto di messa in mora del creditore ai sensi dell'art. 1208 e segg. c.c.
      Zucchetti Sg srl