Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Acquisto di immobile da parte di amministratore di fatto in ambito di esecuzione immobiliare contro srl poi dichiarata f...

  • Sabrina Condemi

    Reggio Calabria (RC)
    22/04/2021 15:46

    Acquisto di immobile da parte di amministratore di fatto in ambito di esecuzione immobiliare contro srl poi dichiarata fallita. a carico di srl

    In tema di espropriazione forzata immobiliare, la previsione contenuta nell'art. 579 c.p.c. (che inibisce al debitore esecutato la legittimazione di fare offerte all'incanto), costituendo norma eccezionale rispetto alla regola generale stabilita dallo stesso art. 579, non può trovare applicazione analogica rispetto ad altri soggetti non considerati in detta norma, salvo che non ricorra un'ipotesi di interposizione fittizia o che si configuri, in caso di accordo fra debitore esecutato e terzo da lui incaricato di acquistare per suo conto l'immobile, un negozio in frode alla legge (In termini, Cass. 16.5.2007, n. 11258; conf. Cass. 23.10.1982 n. 5526).
    Fatta premessa, n. q. di Curatore di un fallimento di Alfa Srl mi chiedo se può ritenersi un atto in frode alla legge l'acquisto di un immobile strumentale della stessa Alfa srl, avvenuto in fase antecedente alla dichiarazione di fallimento, da parte di uno dei due soci, mediante la partecipazione all'asta coattiva in ambito di una procedura esecutiva immobiliare a carico della società Alfa srl prima della dichiarazione del suo fallimento. Si tenga presente che:
    1) il socio aggiudicatario è amministratore di fatto della srl, figlio dell'AU, altro unico socio e madre ottantenne dell'aggiudicatario;
    2) nono stati consegnati documenti contabili validi ne stato mai elaborato e depositato alcun bilancio d'esercizio negli ultimi 12 anni;
    3) l'esecuzione è stata promossa dall'INPS;
    4) il scoio aggiudicatario successivamente all'intervenuta esecuzione immobiliare a carico della società poi fallita, ha presentato le proprie dimissione da socio, restando AU e socio unico la madre ottantenne che, dall'interrogatorio di rito, risultava non essere informata sui principali accadimenti sociali;
    5) il valore dell'immobile era iscritto nell'ultimo bilancio a 800 mila euro e venduto all'asta a circa 60 mila dopo oltre 15 anni (la procedura esecutiva è del 2001 e nel 2019 data di dichiarazione del fallimento non era ancora ripartito il ricavato;
    6) il Curatore interveniva ex art. 107 co. 6 apprendendo le somme del ricavato all'attivo fallimentare;
    Ora, Il fatto che a parere della scrivente sia provabile che era amministratore di fatto della società poi fallita e che le norme eccezioni, anche se non suscettibili di interpretazione analogica, possono comunque essere oggetto di interpretazione estensiva, poiché la funzione della norma è quella di impedire che il soggetto sottoposto ad esecuzione si appropri attraverso l'asta del bene espropriato, il socio amministratore di fatto, nonchè socio ai tempi in cui era promossa esecuzione immobiliare contro la Alfa Srl, benché non sia il debitore esecutato ai sensi del cpc, è comunque un soggetto direttamente interessato alle sorti dell'esecuzione a carico della società, stante l'enorme entità dei debiti accertati in sede di verifica. Mi chiedo quindi se possa essere considerato alla stregua del debitore e incorrere nel divieto di cui all'art. 579 c.p., e nel caso la risposta sia affermativa, potremmbbe essere questo un motivo di nullità del decreto di trasferimento? Esistono i presupposti di un negozio in frode alla legge?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/04/2021 19:53

      RE: Acquisto di immobile da parte di amministratore di fatto in ambito di esecuzione immobiliare contro srl poi dichiarata fallita. a carico di srl

      La portata eccezionale della regola sancita dal comma 1 dell'art. 579 cpc comporta, a nostro avviso, che il divieto di partecipazione all'asta non si possa estendere all'amministratore della società a responsabilità limitata oggetto di esecuzione, trattandosi di soggetti giuridici diversi. Pertanto, anche dando per scontata la prova che nel caso l'aggiudicatario fosse l'amministratore di fatto della srl Alfa, non ci pare che si possa utilizzare il divieto in questione; né vediamo una ipotesi di interposizione fittizia o di accordo tra debitore esecutato e terzo incaricato dal primo di acquistare per suo conto l'immobile, in quanto, a quello che emerge, l'aggiudicatario ha acquistato per sé;, nè una frode in quanto, come lei dice, l'esecuzione è durata 15 anni e alla fine l'amministratore fa fatto la sua offerta per cui sarebbe impossibile pensare- e dimostrare- ad una manovra dell'amministratore tesa a far calare il prezzo fino a rendersi aggiudicatario.
      Zucchetti Sg srl