Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

SP Tardive in società coop in scioglimento ex art. 2545

  • Andrea Barbera

    Padova
    09/07/2018 12:26

    SP Tardive in società coop in scioglimento ex art. 2545

    Buongiorno, in qualità di commissario liquidatore di una società cooperativa posta in scioglimento per atto d'autorità ex art. 2545 septiesdecies c.c., premesso quanto segue:
    1) in data 21/06/2017 è stato pubblicato in GU il provvedimento di liquidazione;
    2) il 21 agosto 2017 è spirato il termine dei 60 giorni ex art. 208 L.F.;
    3) il creditore tardivo in oggetto (Agenzia della Riscossione) aveva già presentato domanda di insinuazione tempestiva entro i termini e pertanto era stato ammesso al passivo, il quale è stato dichiarato esecutivo dal commissario liquidatore e depositato presso il Tribunale in da 14 settembre 2017.
    Ciò premesso, mi chiedo se sia corretto accettare un'insinuazione tardiva da parte del creditore e qualora riteniate, come il sottoscritto che la stessa non debba essere accolta per scadenza dei termini, se sia sufficiente una comunicazione a mezzo PEC al creditore tardivo ovvero se sia comunque necessario predisporre un verbale di formazione dell SP tardivo e respingere la domanda di insinuazione pervenuta, ex art. 208 L.F. e depositare lo stesso in Tribunale.
    Ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/07/2018 19:28

      RE: SP Tardive in società coop in scioglimento ex art. 2545

      Lei chiaramente segue la tesi prevalente circa la natura del particolare scioglimento coattivo previsto dall'art. 2545 septiesdecies c.c. , che tende ad assimilarlo allo scioglimento conseguente all'apertura della liquidazione coatta amministrativa per insolvenza (prevista ora dall'art. 2545 terdecies).
      Scelta questa via, anche a nostro avviso la più corretta, si devono seguire le norme sulla liquidazione coatta; orbene il secondo comma dell'art. 209 stabilisce che "Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore". Di conseguenza deve seguire la procedura di cui all'art. 101 adattato alla liquidazione coatta in cui la formazione del pasivo è compito del commissario, predisponendo un verbale c.d. di formazione delletardive respingendo la domanda, ecc.
      Zucchetti Sg srl
      • Domenico Calio'

        Catanzaro
        24/07/2018 15:00

        RE: RE: SP Tardive in società coop in scioglimento ex art. 2545

        buongiorno, avrei un quesito analogo sempre in tema di scioglimento per atto di autorità di una cooperativa di cui sono commissario liquidatore. In sintesi mi trovo in situazione di quasi totale carenza di elementi idonei a ricostruire la situazione della società: amministratori irreperibili e sotto processo per truffa e appropriazione indebita, non possiedo alcun documento contabile ed amministrativo, l'ultimo bilancio depositato è del 2012 (in perdita ma senza insufficienza di attivo), l'unico credito di cui ho notizia è quello della Camera di Commercio per i diritti camerali, non ho attivo da liquidare salvo un credito per iva di cui chiederò il rimborso.
        1) Non essendo la procedura dichiarata dal Tribunale e non avendo ravvisato elementi per richiedere la dichiarazione d'insolvenza, devo comunque effettuare il deposito in cancelleria dello stato passivo ?
        2) Devo o posso effettuare altre formalità alternative (avviso in GU, ecc.) ?
        3) Era preferibile chiedere la dichiarazione d'insolvenza pur senza adeguato supporto probatorio ?
        4) Oppure attendo l'eventuale recupero del credito fiscale: in caso negativo procedo allo scioglimento senz'altre formalità per totale carenza di attivo, mentre in caso positivo formo tardivamente lo stato passivo e lo rendo noto (deposito, pubblicazione, ecc.) ?
        grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          27/07/2018 19:25

          RE: RE: RE: SP Tardive in società coop in scioglimento ex art. 2545

          Come abbiamo detto nel post che precede, una volta scelta la strada dell'assimilazione della presente fattispecie a quella della liquidazione coatta, dovrebbe essere applicata la normativa di questa procedura. Lei dice che non ci sono elementi per far dichiarare lo stato di insolvenza per il fatto che non disponendo della contabilità non è in grado di ricostruire la situazione economico patrimoniale, tuttavia proprio la mancanza di contabilità, l'irreperibilità degli amministratori, il loro assoggettamento a processo penale per truffa e appropriazione indebita potrebbero anche essere valutati come sintomi di insolvenza. Poi procedere alla formazione del passivo nei limiti in cui riesce ad individuare i potenziali creditori (lettere ai creditori istituzionali quali banche, agenzia entrate, Inps ecc.) e attendere il recupero del credito IVA.
          Zucchetti Sg srl