Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

cessione di crediti futuri e recupero pagamenti revocabili/inefficaci

  • Francesco Greggio

    Livorno
    19/04/2021 11:30

    cessione di crediti futuri e recupero pagamenti revocabili/inefficaci

    Buongiorno con la presente chiedo un vostro parere urgente sulla seguente questione:
    Il 26 giugno 2019 una SRL in liquidazione presenta una domanda di concordato con riserva ed il 16 luglio 2019 il Tribunale dichiara improcedibile la domanda. In data 03.12.20 viene proposta domanda di fallimento cui segue la sentenza dichiarativa di fallimento del 02.03.21.
    Nell'ottobre 2014 la suddetta società (cedente) ha sottoscritto con un istituto bancario (cessionario) un contratto di cessione di crediti a fronte di contestuale finanziamento (così risulta nel contratto, in realtà viene contemporaneamente estinto un precedente finanziamento e ne viene costituito uno garantito dalla suddetta cessione). La cessione ha ad oggetti i crediti futuri, che di anno in anno la SRL matura nei confronti di una SPA che gestisce servizi energetici, in virtù di convenzioni relative ad impianti fotovoltaici di produzione di energia elettrica. I pagamenti sono accreditati direttamente su un conto corrente intestato alla SRL presso la banca, la quale incamera le somme a copertura del finanziamento.
    La richiesta di parere riguarda il recupero dal parte del curatore delle somme versate dalla SPA alla banca e quindi: 1. Se si può revocare il contratto di cessione del 2014 (su questo una eventuale conferma dell'avvenuta prescrizione per la revocatoria ordinaria); 2. Se si può validamente sostenere la consecuzione delle procedure ex art. 69 bis co.2 LF alla luce dei recenti arresti della cassazione, dato che il fallito non è tornato in bonis; 3. Se si può intraprendere un'azione revocatoria, e quale tipologia, dei pagamenti intervenuti nel semestre anteriore alla domanda prenotativa e nel periodo intercorrente tra la domanda e la sentenza dichiarativa di fallimento; 3. Se si può intraprendere un'azione giudiziaria per far dichiarare la inefficacia ex art. 44 LF dei pagamenti effettuati dopo la dichiarazione di fallimento. Ovviamente se la questione vada a vostro avviso diversamente impostata.
    Ringrazio e porgo distinti saluti.
    Dr Francesco Greggio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/04/2021 19:42

      RE: cessione di crediti futuri e recupero pagamenti revocabili/inefficaci

      La revocatoria ordinaria è soggetta al termine prescrizionale di cinque anni (art. 2903 c.c.) per cui se il contratto risale al 2014, l'azione impugnatoria di tale contratto è da ritenere prescritta.
      Sul punto 2, la regola di consecuzione di cui all' art. 69-bis l. fall . trova applicazione anche nel caso in cui il debitore abbia presentato una domanda di concordato c.d. in bianco ex art. 161, co. 6, l. fall . cui abbia fatto seguito, senza medi, la dichiarazione di fallimento, ma nel caso in esame il concordato con riserva non ha avuto il suo sviluppo naturale della presentazione della proposta e del piano essendo stato dichiarato improcedibile. In tal caso ci sembra difficile parlare di consecuzione, su cui è fondato il principio espresso dall'art. 69bis l. fall. Lei accenna a recenti sentenze e probabilmente si riferisce a Cass. n. 639/2021, che nega la prededucibilità nel fallimento ai crediti maturati in funzione di un preconcordato che non aveva avuto seguito, proprio in quanto non si è realizzato, in tal caso, il fenomeno della consecuzione, che funge da elemento di congiunzione fra procedure distinte, come se l'una si evolvesse nell'altra, e che consente di traslare la preferenza procedimentale in cui consiste la prededuzione in modo che essa valga non solo nell'ambito della procedura in cui è maturata, ma anche in quella che ad essa sia succeduta; principio, a nostro avviso estensibile anche alla revocatoria in quanto la dichiarata improcedibilità del concordato con riserva non consente di creare quel nesso con la successiva dichiarazione di fallimento tale da giustificare la retrodatazione del periodo sospetto alla presentazione della domanda iniziale; ma le anticipiamo che questa costruzione non è condivisa da tutti.
      Quanto al terzo punto, noi abbiamo il sospetto che nel caso sia intervenuto un contratto di factoring soggetto alla legge n. 52 del 1991. In proposito la Cassazione più recente (Cass. 08/07/2015, n.14260; Cass. 5 luglio 2013, n. 16828), in motivato contrasto con alcuni precedenti (Cass., 27 agosto 2004, n. 17116; Cass.,, 24 giugno 2003, n. 10004) ha affermato che la "L. n. 52 del 1991, art. 7, ha introdotto una disciplina speciale volta a colpire le disposizioni patrimoniali compiute dall'imprenditore dichiarato fallito che, sebbene non inique o squilibrate, vanno a turbare la consistenza della massa attiva, destinata in sede concorsuale a soddisfare le ragioni dei creditori del fallito; tale disciplina s'inserisce nell'ambito di quella dettata dalla L. Fall., art. 67, facendo dipendere l'opponibilità della cessione al fallimento del cedente non già dalla data di perfezionamento dell'atto contrattuale, ma da quella del pagamento effettuato dal cessionario, e subordinando la dichiarazione d'inefficacia alla prova della scientia decoctionis, anch'essa riferita alla data del pagamento". Non sono quindi da prendere in considerazione le singole cessioni dei crediti che via via maturano, perché queste trovano la loro causa giustificatrice nel contratto di factoring, in esecuzione del quale la banca aveva provveduto an anticipare al cedente poi fallito l'importo dei crediti ceduti; se, con riferimento a questo momento, la cessione è opponibile al fallimento in quanto ricorrono le condizioni di cui al citato art. 7, dette cessioni sono intoccabili e quindi i pagamenti effettuati in base ad esso dal ceduto sono pagamenti regolarmente effettuati al terzo cessionario titolare dei crediti ceduti.
      Inoltre, come spiega Cass. n. 14260/2015, la contestualità della stipulazione del contratto rispetto all'anticipazione dell'importo dei crediti ceduti, in quanto idonea ad evidenziare una funzione di garanzia del trasferimento, esclude "la revocabilità delle stesse ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la cessione di credito, quale negozio a causa variabile, da ricercarsi in concreto attraverso l'individuazione della reale finalità perseguita dalle parti, è assoggettabile a revocatoria, come mezzo anormale di pagamento, soltanto se compiuta in funzione solutoria, cioè per estinguere un debito scaduto ed esigibile, mentre se ne sottrae quando sia stata stipulata a scopo di garanzia per un debito creato contestualmente, dovendosi peraltro intendere la contestualità in senso non già cronologico, ma eminentemente sostanziale e causale"
      Quanto al punto 4, esclusa la revocabilità del contratto, delle singole cessioni (anche quali mezzi anomali di pagamento) e dei pagamenti ante fallimento, per gli stessi motivi va esclusa la inefficacia dei pagamenti successivi alla dichiarazione di fallimento, trattandosi di atti solutori posti in essere dal debitore ceduto per estinguere debiti propri nei confronti del soggetto al quale era stata trasferita la titolarità dei relativi crediti.
      Se non ricorre una ipotesi di factoring, fermi i punti 1 e 2, trovano applicazione le ordinarie regole sulla natura obbligatoria della cessione dei crediti futuri il cui effetto traslativo si verifica al momento in cui viene in essere il credito, da cui deriva che, nel caso di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n. 2, c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione, con la conseguente inefficacia ex art. 44 dei pagamenti successivi alla dichiarazione di fallimento.
      Zucchetti Sg srl