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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
ammissione privilegio ex art. 2751 bis per onorari ed al chirografo per l'Iva - interessi ex art. 54 L.F.
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Claudia Gabrielli
San Benedetto del Tronto (AP)09/06/2026 11:27ammissione privilegio ex art. 2751 bis per onorari ed al chirografo per l'Iva - interessi ex art. 54 L.F.
Buongiorno,
sono a porre due quesiti relativi alla medesima fattispecie.
In una procedura fallimentare ante riforma un libero professionista ha depositato istanza di ammissione al passivo fallimentare per i propri onorari chiedendo l'ammissione con privilegio ex art. 2751 bis c.c., senza chiedere gli interessi.
E' stato ammesso al privilegio come da domanda (imponibile degli onorari al privilegio ex art. 2751 bis c.c., iva sugli onorari al chirografo).
Si sta procedendo al riparto parziale, pertanto verranno corrisposte alcune somme relative all'imponibile degli onorari ammessi.
Dovendo procedere all'emissione della fattura proforma per il pagamento dell'importo risultante dal riparto parziale, è obbligato ad inserire nella stessa l'Iva - non inclusa nella somma che gli verrà corrisposta con il riparto, poichè riguarda parte dell'imponibile assistito da privilegio - a fronte del fatto che l'Iva relativa al compenso è stata ammessa al chirografo?
Può chiedere gli interessi ex art. 54 L.F. pur non avendoli richiesti in sede di domanda di ammissione al passivo?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/06/2026 16:19RE: ammissione privilegio ex art. 2751 bis per onorari ed al chirografo per l'Iva - interessi ex art. 54 L.F.
Il credito del professionista è stato ammesso al passivo per il solo capitale, senza interessi non richiesti, per cui questi non possono essere riconosciuti al momento del pagamento, a meno che il creditore presenti (se ancora in tempo) domanda tardiva o ultra tardiva per il riconoscimento degli interessi che, sebbene accessori del credito per capitale, hanno una loro autonomia che richiede una espressa domanda. In linea più generale, infatti, il vincolo di accessorietà che lega l'obbligazione degli interessi all'obbligazione principale rileva solo nel momento genetico, ma l'obbligazione per interessi, una volta sorta, rimane autonoma essendo le sue vicende indipendenti da quelle dell'obbligazione principale, come dimostrato, sotto il profilo processuale, dall'art. 31 c.p.c. e, sotto quello sostanziale, dall'inettitudine della domanda relativa al capitale ad interrompere la prescrizione per gli interessi. E, proprio perché il credito degli interessi, per quanto accessorio sul piano genetico a quello del capitale, è un credito distinto e autonomo, lo stesso è azionabile separatamente, anche successivamente al credito principale già riconosciuto con decisione passata in giudicato; né rientra tra il "deducibile" coperto dal giudicato interno giacchè l'ammissione del credito per il capitale non presuppone, neanche implicitamente, il rigetto degli interessi (nel qual caso l'unico strumento di difesa sarebbe l'opposizione allo stato passivo), nè coinvolge le questioni relative agli interessi, che hanno tematiche proprie sia per quanto riguarda l'an che il quantum.
Quanto alla questione fiscale, abbiamo rimesso la questione alla nostra Sezione che si occupa di questa materia.
Zucchetti SG srl
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