Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Ritenuta di acconto

  • Luigi Montalbano

    MESSINA
    07/11/2018 18:30

    Ritenuta di acconto

    Un fallimento corrisponde una somma ad un altro fallimento (relativo ad un compenso ammesso allo stato passivo) originariamente dovuto ad un professionista fallito.
    Non sussitendo più la natura professionale del compenso il fallimento che corrisponde la somma dovuta deve operare la ritenuta di acconto?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      13/11/2018 02:48

      RE: Ritenuta di acconto

      Non siamo sicuri di aver compreso per quale ragione sia fallito il professionista, e di che tipologia di compenso si tratti.

      Per evitare di dare una risposta errata chiediamo che la fattispecie sia illustrata più chiaramente.
      • Luigi Montalbano

        MESSINA
        13/11/2018 09:38

        RE: RE: Ritenuta di acconto

        Il compenso è relativo ad una attività professionale prestata a fovore del fallimento debitore. Il profesionista è poi fallito quale socio (effettivo o di fatto) di una società di persone.
        Il punto è che il fallimento che vanta il credito (originariamente) del professionista non mi pare possa essere più inquadrato come professionista (cui imputare la ritenuta quale acconto di imposta); di contro il fallimento che eroga la somma ammessa al passivo non corrisponde più la somma ad una professionista, in quanto (tra l'altro) i fallimenti hanno una loro autonomia sganciata dalla figura dei soggetti falliti.
        • Mario Tucci

          Venezia
          14/11/2018 10:55

          RE: RE: RE: Ritenuta di acconto

          Interessante quesito
          Quale curatore del fallimento ALFA transigo con Tizio una causa in cambio dell'assegnazione in favore del fall. ALFA del credito di Tizio ammesso ex art 2751 bis n. 1 c.c. quale lavoratore dipendente nel fallimento BETA di cui sono sempre io il curatore.
          Quando ripartirò il credito di Tizio in favore del fallimento ALFA se e che tipo di ritenute dovrò operare?
          Grazie in anticipo della risposta.
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            15/11/2018 12:40

            RE: RE: RE: RE: Ritenuta di acconto

            Ciò che rileva ai fini dell'effettuazione della ritenuta è la natura del debito che viene pagato.

            Dovranno quindi essere applicate le ordinarie ritenute per reddito di lavoro dipendente, diverse a seconda che si tratti di emolumenti relativi ad annualità precedenti e quindi soggetti a tassazione separata, ovvero T.F.R.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          15/11/2018 12:37

          RE: RE: RE: Ritenuta di acconto

          In assenza di disposizioni o documenti di prassi specifiche su questa fattispecie, riteniamo si possano applicare quelle, assai copiose, relative al caso di pagamento di crediti soggetti a ritenuta oggetto di pignoramento.

          Se il fallimento è una esecuzione sull'intero patrimonio del debitore, del quale fanno parte anche i crediti dello stesso, riteniamo infatti che ciò che è dettato per l'esecuzione individuale possa ritenersi applicabile anche nell'esecuzione concorsuale.

          E allora il punto di partenza è l'art. 21, comma 15, della legge 449/1997, il quale stabilisce che "Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte ... devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte ... nella misura del 20 per cento".

          La questione si sposta quindi sulla qualificazione della somma che viene ora pagata: è compenso (originariamente) soggetto a ritenuta o no?

          Decisivo sul punto sarà il riconoscimento o meno, su tale credito, del privilegio ex art. 2751-bis c.c., nello stato passivo della procedura che ora effettua il pagamento; poiché dal chiarimento fornito pare che la risposta sia positiva, riteniamo che la ritenuta debba essere operata.
          • Luigi Montalbano

            MESSINA
            15/11/2018 19:03

            RE: RE: RE: RE: Ritenuta di acconto

            Ringrazio tutti per le tempestive risposte, tutte plausibili.
            Ritengo doverso, per completezza d'informazione, esporre la mia diversa opinione.
            Proprio stante la mancata regolazione della fattispecie:
            1) non mi pare applicabile una estenzione dell'obbligo ad una fattispecie diversa, con rilievi anche penali;
            2) la fattispecie più vicina mi sembra quella degli eredi, che non assumono la qualificazione del dante causa, E' vero che scontano anche loro una ritenuta di acconto ma in dipendenza di una norma che lo prevede espressamente.
            L'ammisione con il priv. ex art.2751bis n.2, inoltre, non mi sembra dirimente in quanto costituisce un giudicato endofallimentare privo di rimedi;
            Da ultimo Il fallimento, per giurispudenza costante(anche della SC) si propone cone soggetto diverso dal debitore fallito e non eredita la qualificazione (meno che mai quella di professionista).
            La nature della somma erogata cambia, proprio come cambia per gli eredi.
            L'applicazione della ritenuta può rivestire un carattere di opportunità, in quanto, alla fine, non crea danni per nesssuna delle parti interessate: l'erario incassa la somma, il fallimento che eroga non modifica l'ammontare della somma pagata, il fallimento che subisce la ritenuta potrà recuperarla (al più tardi alla data della chiusura).
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              16/11/2018 23:48

              RE: RE: RE: RE: RE: Ritenuta di acconto

              Come spesso ripetiamo, questo non è un servizio di risposte a quesiti ma un Forum nel quale ogni professionista può dare il suo contributo; siamo quindi ben contenti, su questioni alle quali non è possibile dare una risposta certa, che siano esposti punti di vista e percorsi interpretativi diversi, a vantaggio di tutti.