Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

spese ex art. 2770 e 2777 comma 1 c.c.

  • Chiara Barzelloni

    mondovì (CN)
    05/08/2021 10:32

    spese ex art. 2770 e 2777 comma 1 c.c.

    Buongiorno,
    i crediti per le spese di giustizia sostenute per atti conservativi o per l'espropriazione di
    beni immobili nell'interesse comune di tutti i creditori (artt. 2770 e 2777, comma 1, c.c.) devono essere riconosciute a tutti i creditori intervenuti che ne fanno richiesta o solo al creditore procedente?
    Grazie
    • Chiara Barzelloni

      mondovì (CN)
      05/08/2021 10:51

      RE: spese ex art. 2770 e 2777 comma 1 c.c.

      Chiedo scusa ma aggiungo un altro quesito sempre inerente tali spese.
      Laddove queste spese riguardino tutti i lotti di un'esecuzione (nel caso di specie 2 lotti) e dovendo procedere al progetto di distribuzione del solo lotto 2 tali spese vanno divise a metà e/o in proporzione al valore del lotto o soddisfatte per intero? Penso per es. al compenso del CTU che viene liquidato per la perizia dei 2 lotti ma anche alla iscrizione ipotecaria che invece è ben distinta.
      Grazie
    • Zucchetti SG

      07/08/2021 19:34

      RE: spese ex art. 2770 e 2777 comma 1 c.c.

      I crediti per spese di giustizia sono i "crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori".
      Questo interesse va valutato ex ante, non ex post. In questi termini si è recentemente espressa Cass., Sez. I, 10 febbraio 2020, n. 3020, secondo la quale "Il disposto dell'art. 2770 c.c., laddove prevede l'ammissione in privilegio delle spese di giustizia fatte, per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili, "nell'interesse comune dei creditori", implica il compimento di una valutazione da parte del giudice circa l'utilità o meno della spesa per la massa dei creditori, da riferirsi all'attitudine, anche solo potenziale e non effettiva, dell'atto a riuscire vantaggioso alla massa dei creditori partecipanti all'esecuzione, individuale o collettiva".
      Il credito per spese di giustizia è il credito per le spese del processo esecutivo; esso non è un credito autonomo ma accessorio al credito azionato dal creditore, per il quale, a differenza di quanto accade per il giudizio di cognizione, non vige il principio della soccombenza ma la regola di cui all'art. 95 c.p.c., secondo cui sono a carico di chi ha subito l'esecuzione le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione. Tali spese gravano in "prededuzione" sulla massa attiva (nel senso che devono essere riconosciute prima che siano soddisfatti tutti gli altri creditori, anche se assistiti da privilegio o ipoteca), poiché assistite dal privilegio di cui agli 2755 c.c. (ai sensi del quale "i crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi"), 2770 c.c. (il quale dispone che "i crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi") e 2777 c.c. (in forza del quale "I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario").
      Così ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale di riferimento, riteniamo che il privilegio spetti indipendentemente dal creditore (procedente o intervenuto) che le abbia sostenute, purchè sia riscontrabile la funzionalità agli interessi di tutti i creditori.
      Quanto alla imputazione in caso di plurimi lotti, riteniamo che se la spesa è riferibile in via esclusiva ad uno solo di essi, la prededuzione non potrà operare anche per il lotto che non è stato interessato da quella spesa (si pensi ad esempio ad un accatastamento che abbia interessato uno solo dei lotti). Viceversa, per le spese comuni, andrà operata una imputazione proporzionale in base al valore di aggiudicazione.