Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

ripartizione attivo della custodia nel progetto di distribuzione

  • Mauro Baraldi

    Viterbo
    22/11/2018 18:43

    ripartizione attivo della custodia nel progetto di distribuzione

    buonasera.
    quale custode delegato dovrei a breve procedere alla predisposizione di un progetto di distribuzione in una procedura esecutiva con più lotti di cui alcuni aggiudicati ed altri che, per desistenza unanime da parte di tutti i creditori qualora sopravvenga accordo con il debitore, rimarrebbero invenduti. il problema, avendo il debitore a suo tempo tentato una conversione del debito che poi non ha perfezionato per il mancato versamento di tutte le rate disposte, è come ripartire tra i lotti la somma acquisita appunto con la procedura di conversione stessa, atteso che essa interessa in via generica la procedura nel suo intero e non è attribuibile in via determinata a singoli immobili. mi chiedo inoltre se, dalla ripartizione di tale attivo, debbano essere esclusi i lotti che rimarrebbero invenduti o se anche essi andrebbero a beneficiare di una quota parte di tale somma. ringrazio anticipatamente
    • Zucchetti SG

      26/11/2018 07:45

      RE: ripartizione attivo della custodia nel progetto di distribuzione

      Nel rispondere alla domanda formulata dobbiamo muovere dalla lettura dell'art. 495, comma primo, c.p.c., a mente del quale "Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese".
      La conversione del pignoramento è l'istituto in forza del quale il debitore esecutato esercita il diritto potestativo di sostituire al bene pignorato o ai beni pignorati una somma denaro così modificando l'oggetto della procedura esecutiva, la quale viene a definirsi secondo una modalità alternativa rispetto a quella normale, rappresentata dalla liquidazione del bene pignorato con distribuzione del ricavato tra i creditori.
      Il debitore dunque, così come può evitare il pignoramento, pagando il dovuto nelle mani dell'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 494 c.p.c., allo stesso può far cessare il processo con il versamento di una somma di denaro pari al totale dei crediti e degli accessori per cui si procede contro di lui, avviando un subprocedimento che parte dal deposito di una istanza (accompagnata dal versamento di una somma pari ad 1/5 del credito per cui agisce il creditore procedente ed eventuali intervenuti muniti di titolo esecutivo) e la quantificazione da parte del giudice, nel contraddittorio tra le parti, dell'importo che il debitore deve versare in una unica soluzione o (come normalmente accade) mediante pagamenti rateali, e con successiva (o periodica) distribuzione degli importi versati tra i creditori legittimati.
      Si tratta di un istituto che, per le ragioni sopra succintamente esposte, il legislatore vede con particolare favore, tanto è vero che con il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132 ha esteso la possibilità di rateazione fino a trentasei mesi e l'ha consentita anche nelle esecuzioni mobiliari.
      Ciò detto, e venendo al quesito prospettato, va osservato che se il debitore non versa la somma determinata con l'ordinanza di conversione (o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola rata) decade dal beneficio e le somme eventualmente già versate si considerano parte del compendio pignorato e costituiscono oggetto di distribuzione.
      Quanto ai criteri da seguire ai fini della ripartizione, occorre muovere dalla premessa per cui le somme versate in sede di conversione vanno ad aggiungersi al compendio pignorato globalmente inteso, e dunque non sostituiscono un lotto piuttosto che un altro; proprio per questa ragione la giurisprudenza ha peraltro osservato che "in caso di non completamento della procedura di conversione del pignoramento, per non avere il debitore proceduto ai versamenti ordinati dal giudice dell'esecuzione nella loro integralità, le somme comunque versate ai sensi dell'art. 495 c.p.c., pur appartenendo al vincolo del pignoramento, non divengono gravate del diverso vincolo ipotecario esistente sui beni immobili pignorati (Cass. civ., 10 agosto 2007, n. 17644).
      Ed allora, sulla somma versata i creditori concorreranno, proporzionalmente, in ragione dei rispettivi crediti, come se fossero tutti creditori chirografari.
      Una precisazione tuttavia è doverosa. Se taluni creditori sono titolari di garanzia ipotecaria rispetto ad alcuni lotti che sono stati venduti, il loro credito andrà soddisfatto attingendo prima al ricavato dalla vendita del lotto oggetto di garanzia ipotecaria, e solo per la differenza il credito garantito da ipoteca concorrerà, in chirografo, sulla distribuzione della restante liquidità.
      Invero, a mente dell'art. 2911 c.c., il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno. Allo stesso modo, quando ha ipoteca, non può pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca. La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni.
      Secondo la giurisprudenza della Corte cassazione "l'art. 2911 c.c., mentre vieta al creditore pignoratizio di assoggettare ad esecuzione tutti i beni, mobili od immobili, del debitore, diversi da quelli gravati da pegno, fa invece divieto al creditore ipotecario soltanto di pignorare i beni immobili del debitore, diversi da quelli gravati da ipoteca, e così gli consente di pignorare qualsiasi bene mobile del debitore stesso, e, quindi, di intervenire nell'esecuzione mobiliare promossa da altro creditore, per il favore con cui è considerata l'esecuzione mobiliare, per la maggiore semplicità, speditezza ed economia" (Cass. Sez. 3, 14/03/1978, n. n. 1294).
      L'assunto è stato condiviso anche in successivi arresti, nei quali si è ribadito che "la norma dell'art. 2911 cod. civ., pone, per il creditore ipotecario, il divieto di sottoporre a pignoramento i beni immobili non ipotecati, ma non introduce anche il divieto di pignorare i beni mobili del debitore (Cass., n. 1294/1978). La ratio, quale innanzi indicata, della disposizione dell'art. 2911 cod. civ., di tutela contemporanea dei creditori chirografari e del debitore esecutato, si realizza, pertanto, solo nell'ambito dell'espropriazione immobiliare, poiché, ove il creditore ipotecario proceda, invece, alla sola espropriazione mobiliare, prevale la diversa giustificazione del favor che la legge accorda all'esecuzione mobiliare, per le sue caratteristiche di semplicità, speditezza ed economia" (Cass. Sez. 3, 16/01/2006 n. 702), e recentemente confermato da Cass. Sez. 3, 29/05/2015, n. 11177, che ha ritenuto legittimo il pignoramento mobiliare di preziosi non gravati da pegno eseguito da un creditore ipotecario.
      In questo senso si esprime anche la giurisprudenza di merito, nella quale si legge che "Le disposizioni contenute nell'art. 2911 c.c. tendono a consentire la realizzazione della soddisfazione dei creditori il cui il credito sia assistito da cause di prelazione in primo luogo sui beni che ne costituiscono l'oggetto, introducendo un regime di impignorabilità relativa dei beni non gravati dal diritto reale di garanzia. Ciò significa che ai creditori titolari di causa di prelazione non è precluso di soddisfarsi su beni diversi da quelli gravati da ipoteca o da pegno ma che la condizione per poter agire su tali beni è che l'azione esecutiva sia in corso anche su quelli che rendono operante la causa di prelazione. Il regime di impignorabilità opera però in modo differente a seconda che riguardi i beni ipotecati ovvero sottoposti a pegno. Nel primo caso, si ritiene che, sebbene il creditore ipotecario non possa procedere al pignoramento di immobili non ipotecati, qualora l'azione esecutiva non sia stata esercitata anche sui beni ipotecati, nessun limite incontri quanto alla promozione dell'espropriazione mobiliare. Al contrario, il creditore garantito da pegno non può esercitare alcuna azione esecutiva se non abbia pignorato anche i beni che costituiscono oggetto del pegno" (Trib. Tempio Pausania, 25.9.2012, Trib. Larino, 3.2.2016).
      Come si vede, e come si ricava dalla elaborazione giurisprudenziale sopra richiamata, al di fuori del caso in cui il creditore ipotecario intenda eseguire un pignoramento mobiliare, gli è precluso un pignoramento sui beni immobili non gravati da ipoteca se non procede esecutivamente anche sui beni oggetto di garanzia.
      Se, come detto dalla giurisprudenza, la ratio di questa disposizione è quella di conciliare due esigenze contrapposte (da una parte, mira a tutelare i creditori chirografari e muniti di privilegio generale che altrimenti subirebbero il concorso dei creditori prelatizi sui beni non vincolati, assicurando così indirettamente anche la par condicio creditorum; dall'altra, tende a ridurre allo stretto necessario l'aggravio del debitore esecutato, il quale subirebbe un inutile aggravio nell'ipotesi in cui - soddisfatti solo parzialmente i creditori muniti di garanzia specifica - nel suo patrimonio residuassero beni sottoposti a pegno, ipoteca o privilegio speciale), è inevitabile che questo criterio, così come opera, a monte, in sede di pignoramento, deve spiegare i propri effetti, a valle, in occasione della distribuzione dell'attivo, con la conseguenza che il creditore ipotecario dovrà soddisfare il suo credito prioritariamente su quella porzione del ricavato che deriva dalla vendita del bene sul quale insiste la garanzia di cui è titolare, e solo in via sussidiaria concorrerà, quale chirografario, nella ripartizione delle altre masse.