Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Riparto tra creditori chirografari tempestivi e tardivi

  • Francesco Conteddu

    Cagliari
    17/09/2021 09:53

    Riparto tra creditori chirografari tempestivi e tardivi

    Buongiorno,
    porgo la seguente questione per avere maggiori delucidazioni in merito ad un piano di riparto che prevede la distribuzione di una somma, di € 150.000, destinata a soddisfare i seguenti creditori:
    1) creditore procedente titolato (pignoramento) chirografario (credito vantato € 200.000);
    2) creditore intervenuto titolato (decreto ingiuntivo esecutivo) chirografario tardivo (credito vantato € 10.000, intervenuto dopo l'ordinanza di vendita ma prima dell'udienza ex art. 596).
    Ebbene in virtù dell'ordine di soddisfacimento dei crediti, agirei in questa maniera:
    1) soddisfazione integrale delle spese in prededuzione ex art. 2770 c.c. (pari ad € 5.000) sostenute e richieste dal creditore pignorante procedente chirografario;
    2) residuo della somma (pari ad € 145.000) a parziale soddisfazione del creditore pignorante procedente chirografario.
    In tale ipotesi nulla verrebbe destinato al creditore intervenuto chirografario tardivo in quanto nulla residuerebbe, in virtù del fatto che i creditori chirografari tempestivi vengono soddisfatti prima di quelli tardivi.
    Chiedo un confronto su tale tematica.
    Ringraziando per l'utile confronto, porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      19/09/2021 18:53

      RE: Riparto tra creditori chirografari tempestivi e tardivi

      La distribuzione ipotizzata è corretta.
      L'intervento è tempestivo (art. 564) se avviene non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita. In questo caso l'interveniente partecipa alla distribuzione assieme agli altri creditori, ferme restanti le rispettive cause di prelazione.
      L'intervento è tardivo (art. 565) se avviene oltre questo termine. In tal caso l'interveniente (art. 565 e 566):
      • se chirografario concorre alla distribuzione sulla somma che sopravanza dopo che si sono soddisfatti i creditori tempestivi ed i creditori, anche se tardivi, privilegiati;
      • se privilegiato concorre comunque alla distribuzione secondo la sua causa di prelazione.
      In passato la dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate sul cosa dovesse intendersi per "prima udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita", di cui parla l'art. 564 c.p.c.,.
      Secondo taluni si sarebbe trattato dell'udienza nella quale concretamente fosse stata disposta la vendita e non di quella in cui astrattamente ciò sarebbe dovuto avvenire. Altri invece ritenevano che questa udienza fosse quella fissata a seguito del deposito dell'istanza di vendita e nella quale astrattamente il Giudice avrebbe dovuto autorizzarla.
      La soluzione che si è affermata è quella secondo la quale l'intervento è tempestivo se avviene non oltre l'udienza nella quale il Giudice "per la prima volta" autorizza la vendita.
      Questa è la soluzione stata infine fatta propria da Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2012, n. 689, la quale ha affermato (in motivazione) che "invero un'interpretazione meno rigorosa di quella strettamente letterale risponde più compiutamente allo scopo della norma che è quello di avere contezza, al momento in cui si adotta l'ordinanza di vendita, di quali siano i creditori che partecipano all'espropriazione dell'immobile (arg. ex art. 564 cod. proc. civ., parte prima) durante la fase di liquidazione dei beni pignorati, cui quella ordinanza è finalizzata". Nella stessa direzione, Cass. civ., sez. III, 24 gennaio 2012, n. 940.