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RIPARTO ATTIVO/PROCEDURA ESECUTIVA CHIUSA/ALTRE SOMME RINVENIENTI

  • Loredana Faccenda

    Campobasso
    01/12/2017 18:00

    RIPARTO ATTIVO/PROCEDURA ESECUTIVA CHIUSA/ALTRE SOMME RINVENIENTI

    Nell'eventualità che vengano rinvenute altre somme distribuibili, ed incamerate alla procedura, come ed a chi attribuire tali importi, nel caso di procedura esecutiva immobiliare chiusa con riparto totale, ed estinta??
    Nella fattispecie trattasi di importo complessivamente pari a circa euro 1.500,00, e relativo a somme versate dall'esecutato in esecuzione di conversione pignoramento, poi decaduto. La somma rinvenuta inoltre è stata acquisita alla procedura a mezzo di libretto di deposito istituito nel 2002 e mai movimentato, per cui è anche da valutare la questione dei conti dormienti.

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/12/2017 20:19

      RE: RIPARTO ATTIVO/PROCEDURA ESECUTIVA CHIUSA/ALTRE SOMME RINVENIENTI

      Se, nella specie, la conversione attuata riguardava un pignoramento diverso da quello introduttivo del giudizio esecutivo di cui si discute, è chiaro che l'importo in questione va restituito al debitore, in mancanza di altre procedure esecutive cui potersi riferire.
      Tuttavia per dare un senso alla fattispecie dobbiamo ipotizzare che la conversione sia stata effettuata proprio con riferimento al pignoramento della procedura esecutiva immobiliare di cui lei parla e di cui è stato, probabilmente il professionista delegato. Dobbiamo, cioè, ipotizzare che il debitore pignorato abbia chiesto e ottenuto la conversione del pignoramento immobiliare con rateizzazione, a norma del terzo e quarto comma dell'art. 495 cpc, e poi abbia omesso il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del comma 3 o abbia omesso o ritardato di oltre quindici giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel comma 4; in tal caso il comma quinto dell'art. 495 cpc stabilisce che "le somme versate formano parte dei beni pignorati" e il giudice dell'esecuzione, "su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi".
      E' evidente però che nella specie gli importi della conversione non sono andati a cumularsi con gli immobili, per cui, una volta chiusa la procedura esecutiva, queste somme ulteriori rinvenute dovrebbero essere attribuite al debitore.
      E' consigliabile, comunque, se lei parla da professionista delegato alla vendita, rimettere la questione al giudice dell'esecuzione, quello che era stato il giudice dell'esecuzione ormai chiusa, in quanto non crediamo che competa a lei la responsabilità di stabilire a chi assegnare le somme in questione.
      Zucchetti Sg srl