Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

spese ex art. 2770 c.c.

  • Chiara Barzelloni

    mondovì (CN)
    28/07/2021 09:46

    spese ex art. 2770 c.c.

    Buongiorno,
    sto predisponendo un progetto di distribuzione. Il creditore procedente nella memoria di precisazione differenzia quali spese con natura privilegiata ex art. 2770 c.c. quelle sostenute a partire dalla notifica del pignoramento con natura ipotecaria (oltre ovviamente a capitale e interessi) quelle sostenute dal decreto ingiuntivo alla notifica del precetto. Mi chiedo se sia corretto attribuire la natura ipotecaria a queste ultime!

    Inoltre un creditore intervenuto richiede anche lui spese ex art. 2770 c.c. per le spese inerenti l'esecuzione forzata (dettagliatamente spese liquidate nel d.i., spese per lo studio professionale che ha effettuato l'iscrizione di ipoteca e imposte ipotecarie). Tale creditore peraltro ha iscritto ipoteca dopo la trascrizione del pignoramento e quindi viene considerato chirografario. Ma il mio dubbio è relativo alle spese richieste con privilegio ex art. 2770 c.c. Quelle devono essere ammesse? Tutte? Se sì andranno rimborsate in proporzione.

    Ringrazio sin d'ora per la cortese attenzione.
    • Zucchetti SG

      28/07/2021 11:27

      RE: spese ex art. 2770 c.c.

      Per rispondere al quesito posto, riteniamo che occorra partire dalla previsione di cui all'art. 2855 c.c., il quale afferma che l'iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado anche le spese ad essa relative. Detta estensione ha lo scopo di assicurare piena garanzia del credito, che risulterebbe diminuito ove le spese necessarie ad ottenerne la realizzazione non fossero garantite nella stessa misura
      Com'è stato osservato in dottrina, l'estensione dell'ipoteca alle spese comporta che l'ipoteca iscritta per un determinato credito garantisce anche i crediti aventi ad oggetto le spese dell'atto di costituzione di ipoteca, le spese di iscrizione e rinnovazione, le spese del processo esecutivo.
      Schematizzando, sono dunque compresi nel credito ipotecario:
      • il capitale iscritto nei limiti del credito effettivamente esistente (la iscrizione può anche essere maggiore del credito), comprensivo degli interessi maturati sino al momento dell'iscrizione;
      • le spese per l'atto di costituzione di ipoteca volontaria (non però quelle del mutuo eventualmente concesso contestualmente: in tal caso si dovrà determinare la parte di spese imputabile alla concessione di ipoteca);
      • le spese di iscrizione (imposta ipotecaria, spese per copie ecc.) e rinnovazione;
      • le spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione (e cioè le spese legali del processo esecutivo liquidate dal Giudice).
      Non sono comprese:
      • le spese relative alla formazione dell'atto costitutivo del credito (es. contratto di concessione di mutuo), salvo patto espresso contrario e autonoma iscrizione
      • le spese per l'emissione e la registrazione del decreto ingiuntivo o della sentenza (trattasi di spese di accertamento del credito), salvo che vi sia specifica iscrizione per esse;
      • le spese per l'atto da cui sia derivata l'eventuale ipoteca legale (es. compravendita).