Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Progetto di distribuzione. Procedura esecutiva riunita

  • Matteo Stangoni

    BASTIA UMBRA (PG)
    09/04/2019 15:12

    Progetto di distribuzione. Procedura esecutiva riunita

    Buonasera
    devo predisporre un progetto di distribuzione
    Il primo pignoramento che ha aperto procedura esecutiva nel 2012 è una Banca.
    Successivamente nel 2013 ci sono stati ulteriori prignoramenti da parte di creditori non fondiari.
    La procedura ha quindi diversi creditori procedenti Banca X, Creditore Y e Creditore Z.
    Sicuramente al primo creditore Banca X debbano essere riconosciute in privilegio le spese sostenute, compreso oneri legali liquidati ex art 2770 c.c.
    A mio avviso ance le spese sostenute dai creditori procedenti per pirgnoramenti successivi debbano essere privilegiate, il mio dubbio è in riguardo agli oneri legali liquidati dal G.E.
    grazie
    • Zucchetti SG

      13/04/2019 16:11

      RE: Progetto di distribuzione. Procedura esecutiva riunita

      Per rispondere all'interrogativo posto occorre procedere ad una attenta ricostruzione del dato normativo offerto dall'art. 2770 c.c.. Questa norma accorda il privilegio ai "crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori".
      Il credito per spese di giustizia è il credito per le spese del processo esecutivo; esso non è un credito autonomo ma accessorio al credito azionato dal creditore procedente per il quale, a differenza di quanto accade per il giudizio di cognizione, non vige il principio della soccombenza ma la regola di cui all'art. 95 c.p.c., secondo cui sono a carico di chi ha subito l'esecuzione le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione. Tali spese gravano in "prededuzione" sulla massa attiva (nel senso che devono essere riconosciute prima che siano soddisfatti tutti gli altri creditori, anche se assistiti da privilegio o ipoteca) per effetto della previsione di cui all'art. 2777 c.c. (in forza del quale "I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario").
      Le spese di giustizia pongono un problema di loro esatta individuazione. A questo proposito va osservato che sebbene il creditore procedente potrebbe aver sostenuto numerose spese per la tutela giurisdizionale del proprio credito (spese legali nel giudizio di cognizione, spese preliminari al giudizio di esecuzione e spese dell'esecuzione) solo alcune di esse sono assistite dal privilegio di cui all' art. 2770 c.c., e precisamente quelle fatte nell'interesse comune di tutti i creditori; le altre spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti sono collocate nello stesso grado del credito cui si riferiscono.
      Rientrano certamente tra le spese di giustizia quelle del pignoramento (notifica e trascrizione), le spese di conversione del sequestro, quelle di iscrizione a ruolo (e di contributo unificato), le spese della documentazione ipocatastale (o della certificazione notarile sostitutiva), le spese per gli ausiliari (stimatore, delegato e custode), le spese relative al compenso spettante al difensore, la cui liquidazione deve essere comunque compiuta dal Giudice dell'esecuzione.
      Applicando il principio per cui le spese prededucibili sono solo quelle sostenute dal creditore nell'interesse comune di tutti i debitori, normalmente non possono essere collocate in prededuzione le spese del pignoramento successivo in quanto esse non hanno apportato alcuna utilità alla procedura.
      Lo si ricava agevolmente dalla lettera dell'art. 561, comma secondo, c.p.c., a mente del quale il pignoramento eseguito successivamente si inserisce nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, ed il creditore pignorante successivo viene considerato alla tregua di un mero creditore intervenuto.
      L'unica ipotesi in cui ha ragione di porsi un problema di "prededucibilità" delle spese del pignoramento successivo è quello in cui il titolo esecutivo in forza del quale è stato eseguito il primo pignoramento viene meno.
      In questo caso occorre distinguere una serie di ipotesi.
      Invero, risolvendo un dibattito dottrinario e giurisprudenziale intorno alla sorte del processo esecutivo in caso di caducazione del titolo originario, Cass. civ., s.u., 7 gennaio 2014, n. 61 ha affermato che "nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a) se l'azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l'azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato validità".
      Ne deriva, allora, che le spese del pignoramento successivo dovranno essere riconosciute in prededuzione quante volte esso, stante l'intervenuta caducazione del titolo esecutivo posto a base del primo pignoramento per vizi originari dello stesso, abbia scongiurato l'improseguibilità della procedura.