Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Progetto di distribuzione con ricavo vendita che non consente di pagare interamente le spese di procedura ex art.2770 c....

  • Marcello Piacenza

    Alessandria
    09/05/2023 10:34

    Progetto di distribuzione con ricavo vendita che non consente di pagare interamente le spese di procedura ex art.2770 c.c.

    Buongiorno

    l'importo incassato nell'E.I. non consente di pagare interamente le spese ex. art.2770 c.c. anticipate dal creditore procedente (creditore chirografario) e dal creditore intervenuto ipotecario fondiario. Le somme da retrocedere devono essere ripartite tra creditore procedente (chirografario) e creditore intervenuto ipotecario in proporzione a quanto sostenuto ex art. 2770 cc trattandosi di spese appartenenti alla stesso grado oppure le deve retrocedere tutte il creditore intervenuto ipotecario considerando le spese anticipate dal creditore procedente da rimborsare prima di quelle sostenute dal creditore intervenuto fondiario seppure dello stesso grado ex art.2770 c.c. in quanto necessarie per l'istaurazione dell'E.I.?
    • Zucchetti SG

      13/05/2023 12:40

      RE: Progetto di distribuzione con ricavo vendita che non consente di pagare interamente le spese di procedura ex art.2770 c.c.

      Per rispondere alla sua domanda riteniamo di dover muovere dalla lettura dell'art. 41, comma quarto, TUB, a norma del quale Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione il Giudice dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'art. 587 del codice di procedura civile".
      Rispetto a questa norma la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che essa non crei un privilegio speciale per la banca, ma le riconosca, più semplicemente, di ottenere in via anticipata (cioè prima dell'approvazione del piano di riparto) e provvisoria (nel senso che quell'attribuzione dovrà trovare conferma nel piano di riparto) il ricavato dalla vendita, nella misura corrispondente al credito complessivo da essa vantato (da ultimo, in questi termini Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482 e la giurisprudenza da essa richiamata).
      Se dunque si tratta di una attribuzione di carattere provvisorio, non ha alcun senso attribuire alla banca somme che la stessa sarebbe certamente chiamata restituire in sede di distribuzione del ricavato.
      Il precipitato di queste premesse è dunque che in sede di distribuzione del ricavato i crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2770 prevalgono su privilegio ipotecario del creditore fondiario.