Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

riparto parziale somme da conversione pignoramento

  • bottiglieri antonino

    battipaglia (SA)
    05/02/2022 12:30

    riparto parziale somme da conversione pignoramento

    salve,
    qualora si dovesse procedere ad un riparto parziale delle somme da conversione del pignoramento, che l'esecutato sta versando in modalità rateale (ovvero un riparto da predisporre solo per le somme già versate dopo 6 mesi su istanza del creditore), si deve procedere all'assegnazione delle somme in parti uguali ai creditori intervenuti oppure non avendo il debitore completato il versamento dell'intera somma ammessa per la conversione, bisogna rispettare la graduazione dei crediti per i quali si è intervenuti in procedura? inoltre, anche in sede di riparto parziale delle somme, si procede alla distribuzione ai creditori delle somme disponibili al netto delle intere spese di giustizia in prededuzione (compenso ausiliari)?
    grazie
    • Zucchetti SG

      06/02/2022 10:33

      RE: riparto parziale somme da conversione pignoramento

      Una delle novità introdotte dal d.l. 3 maggio 2016 n. 59 convertito in l. 30 Giugno 2016 n. 119 riguarda la possibilità di eseguire piani parziali di riparto. Analogamente a quanto avviene in sede fallimentare in forza degli artt. 110 e 113 l.fall., (oggi artt. 220 e 227 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) anche nell'esecuzione individuale oggi è dunque prevista la possibilità di eseguire ripartizioni parziali dell'attivo realizzato.
      L'art. 596 c.p.c. oggi dispone che "Se non si può provvedere a norma dell'art. 510 primo comma, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'art. 591 bis, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando udienza per la loro audizione. Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire".
      Fatta questa premessa generale, e venendo alla domanda, riteniamo che i riparti parziali andranno eseguiti non già distribuendo le some proporzionalmente, bensì rispettando l'ordine delle cause legittime di prelazione; ciò al fine di evitare che detto ordine risulti alterato ove, eseguito un riparto parziale, non vi saranno più importi distribuibili.
      Ancora, al fine di evitare che il 10% accantonato si riveli insufficiente al pagamento delle spese di procedura, avrà cura di quantificare (anche approssimativamente) i costi della procedura maturati ma non ancora sostenuti, vale a dire il compenso del custode, del delegato e dello stimatore, oltre alle spese vive da costoro eventualmente sostenute e non rimborsate. Infine, andranno quantificati i costi futuri non ancora maturati (adempimenti pubblicitari, ulteriori compensi al custode ed al delegato per le attività che sono ancora da svolgersi, spese di liberazione dell'immobile (ove si ritenga, come pare necessario, porle a carico della procedura), le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili pignorati(anche in questo caso se poste a carico della procedura), nonché i crediti per spese di giustizia di cui all'art. 2770 c.c.