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Grado di pagamento per i Prededucibili in caso di incapienza

  • Luca Galimberti

    Poviglio (RE)
    01/03/2018 17:27

    Grado di pagamento per i Prededucibili in caso di incapienza

    Buongiorno
    con la presente sono a sottoporvi il mio caso:
    dopo aver ricevuto l'incarico di predisporre il piano di riparto di una esecuzione immobiliare, mi trovo a dover suddividere il ricavato dell'aggiudicazione, dopo aver sottratto le anticipazioni di vendita, con un importo a disposizione inferiore alle richieste promosse dai creditori prededucibili (spese di procedura):
    ora tra i creditori ci sono:
    a) I.V.G. per l'attività di custodia;
    b) il sottoscritto per l'attività di redazione del progetto di riparto e pagamento successivo delle somme;
    c) la banca per le anticipazioni versate alla procedura per lo svolgimento iniziale;
    d) sempre la banca pocedente per le spese legali e peritali anticipate per laprocedura;
    il mio dubbio è se tutti quantio concorriamo con lo stesso grado di privilegio e quindi devo ripartire l'attivo presente nel libretto in proporzione all'entità del credito vantato, o se pagati l'I.V.G. ed il sottoscritto al 100% il residuo va attribuito alla banca ( chiaramente il suo credito ipotecario sarà insoddisfatto per incapienza).
    Grazie
    Dott. Luca Galimberti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/03/2018 21:48

      RE: Grado di pagamento per i Prededucibili in caso di incapienza

      Le spese indicate rientrano tutte nelle spese di giustizia assistite dal privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., per cui vanno tutti pagati in proporzione.
      Zucchetti SG srl
      • Luca Galimberti

        Poviglio (RE)
        03/03/2018 09:27

        RE: RE: Grado di pagamento per i Prededucibili in caso di incapienza

        Buongiorno,
        ringrazio della precisazione, tuttavia a logica ritenevo che siccome il giudice della procedura, per l'apertura e la prosecuzione della stessa, richiede alla banca il versamento della somma iniziale ed eventuali ulteriori integrazioni per il sostenimento delle spese per l'esecuzione (spese di procedura) quali nel caso di specie attività di custodia IVG nonché compenso del professionista che redige il piano, queste ultime fossero da considerarsi quali spese pre-deducibili per le quali appunto viene richiesto il versamento (e successive integrazioni) alla banca procedente,mentre il credito della banca stessa (in primis per le spese anticipate per l'apertura e la prosecuzione della procedura), dovessero essere considerate assistite da privilegio ma non pre-deducibili; in sostanza si riteneva di pagare integralmente IVG e professionista incaricato della redazione del piano ed in proporzione tutti gli altri privilegi a seguire, banca in testa.
        Se si dovesse confermare comunque il precedente orientamento da Voi espresso, mi uniformerò considerandole tutte spese di giustizia da soddisfare in proporzione.
        Grazie
        Dott. Galimberti Luca
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          05/03/2018 08:51

          RE: RE: RE: Grado di pagamento per i Prededucibili in caso di incapienza

          In realtà nelle procedure esecutive individuali non opera il concetto della prededuzione perché le spese della procedura- cui il concetto di prededuzione si collega- sono anticipate dal creditore procedente e tale credito per anticipazione è assistito dal privilegio di cui all'art. 2770 c.c., nelle esecuzioni immobiliari, e di cui all'art. 2755 c.c. nelle esecuzioni mobiliari; trattasi di privilegi che si trovano in cima alle graduatorie dei privilegi e prevalgono anche sulle ipoteche e sui pegni (per cui sono sostanzialmente equivalenti ad una prededuzione). Ove il creditore procedente non abbia anticipato le spese, i soggetti che le hanno sostenute o hanno diritto ad un compenso per aver svolto una attività funzionale allo svolgimento della procedura esecutiva, godono degli stessi privilegi in quanto si tratta pur sempre di spese di giustizia della procedura, con le relative conseguenze quanto alla ripartizione.
          Questa è la nostra opinione, ma come non ci stanchiamo mai di ripetere, non è detto che lei debba seguirla.
          Zucchetti SG srl