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piano di riparto ipoteca cosa è incluso

  • Gabriella Giordano

    busto arsizio (VA)
    02/05/2022 17:47

    piano di riparto ipoteca cosa è incluso

    Sto predisponendo un piano di riparto.
    Il creditore procedente è ipotecario in forza di Decreto ingiuntivo.
    Ha iscritto ipoteca come segue € 100 per capitale € 10 per interessi € 10 per spese.
    Nella precisazione del credito mi diche chè il capitale è € 50 per versamenti a degrado.
    Chiede in via privilegiata interessi superiori a quelli iscritti.
    Chiede in via privilegiata spese superiori a quelle iscritte.
    Il totale della richiesta(capitale - spese - interessi) in via privilegiata è inferiore alla somma iscritta a capitale (totale € 90).
    Come devo comportarmi:
    - interessi: li ammetto tutti in via privilegiata? o solo nei limiti dell'importo iscritto e l'eccedenza al chirografo?
    - spese quali: spese liquidate nel DI, spese liquidate nel giudizio di opposizione, tassa di registro, spesedi iscrizione ipotecaria. Devo ammetterle tutte, oppure solo nei limiti dell'importo iscritto e l'eccedenza al chirografo?
    In particolare le spese per l'iscrizione di ipoteca sono ricomprese nelle spese indicate (€ 10) oppure vanno liquidate in via privilegiata in ogni caso?
    Grazie per la risposta
    • Zucchetti SG

      09/05/2022 09:50

      RE: piano di riparto ipoteca cosa è incluso

      Per rispondere alla domanda muoviamo dalla premessa per cui uno dei caratteri dell'ipoteca è la sua specialità, sancita dall'articolo 2809, comma primo, c.c., a mente del quale l'ipoteca deve essere iscritta "per una somma determinata in danaro". Detta somma, che deve essere indicata nella nota di iscrizione ipotecaria, funge da limite massimo della garanzia, in correlazione con l'esigenza di tutelare l'affidamento dei terzi, fondato sulle risultanze dei registri immobiliari, e di favorire quindi, in ultima analisi, la circolazione dei beni e la diffusione del credito. Pertanto, la garanzia ipotecaria sarà concretamente esercitabile solo sino al valore corrispondente alla somma iscritta.
      Da questo punto di vista, la previsione di cui all'art. 2855 C.C., nel consentire l'estensione della iscrizione ipotecaria a talune spese e a taluni interessi, costituisce una deroga al principio di specialità.
      L'estensione dell'ipoteca alcune spese (indicate dal primo comma dell'art. 2855 C.C.), ha in particolare la funzione di evitare al creditore ipotecario di subire di fatto una limitazione della garanzia ipotecaria derivante dalle spese necessarie per costituirla e di esercitarla.
      Con riferimento alla estensione dell'ipoteca agli interessi (sancita dal secondo e terzo comma del richiamato art. 2855), il legislatore ha compiuto una scelta di favore nei confronti del creditore ipotecario a condizione che nella nota di iscrizione ipotecaria sia enunciata la misura degli interessi.
      Quanto alla disciplina delle modalità e dei limiti entro cui l'estensione agli interessi opera, essa "trova la sua giustificazione, non solo nell'esigenza di rendere conoscibili le modalità di calcolo degli interessi, ma anche in quella di evitare che l'ipoteca iscritta a garanzia di un capitale che produca interessi possa estendersi a un numero eccessivo di annualità: il legislatore infatti, non si è limitato a richiedere che nell'iscrizione sia indicata la "misura" degli interessi dovuti, ma ha altresì stabilito che la collocazione degli interessi nello stesso grado della prelazione riguardante il capitale è limitata "alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento" e successivamente (ma soltanto nella misura legale) "fino alla data della vendita". Resta salva la possibilità di iscrivere, a garanzia di annualità ulteriori, altra ipoteca, la quale tuttavia prenderà effetto dalla sua data, senza pregiudicare le iscrizioni e le trascrizioni nel frattempo effettuate sugli stessi beni (Relazione al codice, § 1162).
      La norma indicata non opera quindi solo sul piano della trasparenza, poiché interviene a regolare il concorso tra i creditori, cercando "di temperare il pregiudizio che dal cumulo degli interessi a favore di un creditore ipotecario può derivare ai creditori posteriori" (così Cass. civ., sez. I, 29 agosto 1998, n. 8657).
      La pronuncia appena richiamata ha quindi aggiunto: "Deve conseguentemente ritenersi che i limiti da essa posti all'estensione degli effetti dell'iscrizione ipotecaria sono operanti anche quando l'importo degli interessi sia già ricompreso nella somma per la quale l'iscrizione ipotecaria è presa, mediante l'indicazione di un importo globale comprensivo di capitale ed interessi E che, conseguentemente, neppure in tal caso la collocazione degli interessi nello stesso grado dell'iscrizione ipotecaria riguardante il capitale può eccedere i limiti fissati dall'art. 2855 c.c. (Cass. 20 marzo 1998, n. 2925)".
      Se sulla base di questa ricostruzione possiamo affermare che, nel caso prospettato, se la somma complessivamente richiesta è inferiore alla somma iscritta a titolo di capitale la prelazione ipotecaria può essere riconosciuta, poiché comunque è rispettato il principio per cui l'ipoteca non può essere presa per una somma superiore a quella iscritta, sempre che, ovviamente, siano rispettati i limiti entro cui opera l'estensione dell'ipoteca agli interessi.
      Quanto alle spese, osserviamo che sono comprese:
      • le spese per l'atto di costituzione di ipoteca volontaria (non però quelle del mutuo eventualmente concesso contestualmente: in tal caso si dovrà determinare la parte di spese imputabile alla concessione di ipoteca);
      • le spese di iscrizione (imposta ipotecaria, spese per copie ecc.) e rinnovazione;
      • le spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione (e cioè le spese legali del processo esecutivo liquidate dal Giudice).
      Non sono invece comprese:
      • le spese relative alla formazione dell'atto costitutivo del credito (es. contratto di concessione di mutuo), salvo patto espresso contrario e autonoma iscrizione
      • le spese per l'emissione e la registrazione del decreto ingiuntivo o della sentenza (trattasi di spese di accertamento del credito), salvo che vi sia specifica iscrizione per esse;
      • le spese per l'atto da cui sia derivata l'eventuale ipoteca legale (es. compravendita).
      • Gabriella Giordano

        busto arsizio (VA)
        10/05/2022 10:47

        RE: RE: piano di riparto ipoteca cosa è incluso

        Vi ringrazio molto per la risposta.
        Quindi, riassumendo:
        quanto agli interessi, devo metterli al privilegio, anche se superano la somma iscritta a titolo di interessi, purchè siano riferiti alle due annate anteriori in corso al pignoramento e successivi sino alla vendita al tasso legale.
        quanto alle spese, devo metterle al privilegio purchè siano quelle ricomprese nell'art. 2855, anche se superano il limite di quelle iscritte a titolo di spese.
        Tutto il resto al chirografo.
        Sarei grata di una conferma.
        Con i miei saluti.
        • Zucchetti SG

          11/05/2022 13:45

          RE: RE: RE: piano di riparto ipoteca cosa è incluso

          Esatto, a nostro avviso è questa la soluzione preferibile.