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estensione privilegio ipotecario art. 2855 c.c. agli interessi passivi trimestralmente capitalizzati

  • Edoardo Palma Camozzi

    Milano
    18/11/2020 15:28

    estensione privilegio ipotecario art. 2855 c.c. agli interessi passivi trimestralmente capitalizzati

    Spettabile Zucchetti,
    sottopongo questo quesito.
    Nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare, un creditore ipotecario ha chiesto la distribuzione del capitale e degli interessi ipotecari ex art. 2855 c.c. calcolati al tasso convenzionale (indicato nella nota di iscrizione dell'ipoteca) del 13% trimestralmente capitalizzato.
    Secondo la giurisprudenza largamente maggioritaria beneficiano dell'estensione ipotecaria solo gli interessi corrispettivi, che ricorrono nel mio caso trattandosi di interessi per linee di credito concesse.
    Mi domandavo però se godessero del medesimo beneficio anche gli interessi capitalizzati.
    Mi chiedevo pertanto se: 1) ipotesi, occorresse garantire il beneficio ipotecario, limitatamente alle annualità di cui all'art. 2855 c.c., agli interessi calcolati al tasso del 13% capitalizzati trimestralmente,
    ovvero 2) occorresse garantire il beneficio ipotecario, sempre in relazione al triennio, ma gli interessi al 13% senza capitalizzazione.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      19/11/2020 10:41

      RE: estensione privilegio ipotecario art. 2855 c.c. agli interessi passivi trimestralmente capitalizzati

      La disciplina della capitalizzazione degli interessi – e quindi delle modalità di calcolo degli stessi - ha subito alla fine degli anni '90 un profondo ripensamento sulla base delle note pronunce della Corte di Cassazione.
      Ai fini del calcolo degli interessi occorre tener conto dei seguenti elementi normativi:
      art. 1283 c.c., norma imperativa che sancisce la illegittimità della capitalizzazione;
      d.lgs. 342/99, che ha introdotto la possibilità di capitalizzare gli interessi e che è entrato in vigore il 19 ottobre 1999;
      decreto del CICR del 22 febbraio 2000 che è entrato in vigore il 22 aprile 2000, posticipando di fatto la decorrenza del termine di applicazione del d.lgs. 342 in quanto l'art. 25 comma 2 d.lgs. 342/99 prevede che "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".
      Il combinato disposto di queste norme consente di ritenere che dalla data di efficacia della delibera del CICR, e quindi dal 22 aprile 2000, la capitalizzazione trimestrale è legittima in quanto il citato art. 25, comma 2, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, nel modificare l'art. 120 TUB, costituisce norma speciale rispetto alla previsione generale di cui all'art. 1283 c.c. In forza di questa disposizione, sulla cui legittimità costituzionale si è positivamente espressa la consulta (Corte Cost. 12 ottobre 2007, n. 341), il Governo è stato legittimato a disciplinare la materia dell'anatocismo bancario in deroga al divieto generale di cui all'art. 1283 c.c., nel rispetto del principio della parità di trattamento (il che vuol dire che la capitalizzazione degli interessi deve operare negli stessi termini dal lato attivo e dal lato passivo).
      Se dunque, nel caso di specie, gli interessi ipotecari sono soggetti a capitalizzazione, l'ipoteca deve coprirli.