Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

ESECUZIONE IMMOBILIARE CREDITORI ISCRITTI NON INTERVENUTI

  • Elis Dall'Olio

    CASTEL SAN PIETRO (BO)
    26/03/2018 17:02

    ESECUZIONE IMMOBILIARE CREDITORI ISCRITTI NON INTERVENUTI

    Come esperto contabile,
    mi trovo di fronte alla situazione in cui vi sono, nella procedura esecutiva, 3 creditori iscritti ma non intervenuti.
    qualora essi depositassero regolare precisazione dei crediti dovrei considerarli nella procedura di riparto? stando alle informazioni da me assunte direi di no. chiedevo cortese conferma.
    inoltre un creditore iscritto ed intervenuto ha subito da parte del giudice una notifica in cui il proprio intervento è giunto oltre i termini all'art. 499 cpc. nella condizioni in cui esso presenti regolare deposito di precisazione del credito, dovrei considerarlo escluso o postergato rispetto agli altri creditori aventi titolo?

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/03/2018 20:12

      RE: ESECUZIONE IMMOBILIARE CREDITORI ISCRITTI NON INTERVENUTI

      Per partecipare alla distribuzione del ricavato dalla vendita del o dei beni pignorati i creditori (diversi da quello pignorante) devono intervenire nell'esecuzione, ed a questo scopo, poichè le vendite coattive comportano la purgazione dei beni che ne sono oggetto, l'art. 498 cpc stabilisce che "debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri".
      L'intervento si attua col deposito di un ricorso nella cancelleria del giudice dell'esecuzione contenente l'indicazione del credito e quella del titolo di esso (inteso quale fonte e ragione giustificatrice del credito), la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice per l'esecuzione. E' questa la forma imposta a tutti i creditori, aventi o non aventi titolo esecutivo (l'enunciazione del titolo esecutivo deve essere fatta dal creditore pignorante o da quello che provoca atti dell'espropriazione, salvo l'obbligo di produrlo in giudizio a richiesta del giudice e comunque nella fase di distribuzione del ricavato, ed ai fini di questa, a meno che non ne sorga la necessità in un momento anteriore), nel mentre l'intervento dei creditori che fanno valere un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. richiede l'allegazione al ricorso, a pena di inammissibilità rilevabile di ufficio, dell'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.
      La semplice determinazione del credito non equivale, quindi, ad intervento e non legittima il creditore interessato a partecipare alla distribuzione della somma.
      Quanto all'intervento tardivo del creditore iscritto, va ricordato che, a norma dell'art. 566 cpc, i creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564 (la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita) ma prima di quella prevista nell'articolo 596 (udienza per l'esame e l'approvazione del progetto di distribuzione), concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti dell'espropriazione". Ed, infatti, la S. Corte (Cass. 08/06/2012, n. 9285; Cass. 31/03/2015, n. 6432; Cass. 20/04/2016, n. 7810) ha chiarito che "Nel processo esecutivo, il creditore iscritto o privilegiato, per concorrere alla distribuzione del ricavato, deve intervenire prima dell'udienza che il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato fissa per l'esame e l'approvazione del progetto - limite invalicabile oltre il quale l'intervento è precluso - e non già nel corso della stessa".
      Se, invece, il creditore ipotecario è intervenuto prima dell'udienza di discussione del progetto di distribuzione, ma dopo quella in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, di cui all'art. 499 cpc, l'intervento è tardivo, e, quanto agli effetti e conseguenze bisogna distinguere se egli è fornito o meno di titolo esecutivo.
      Invero, pur dopo le varie riforme intervenute sul processo esecutivo, si continua a ritenere che, come in passato, per i creditori muniti di titolo sia stata mantenuta la possibilità di intervenire dopo l'udienza di autorizzazione alla vendita, ma prima di quella di discussione del piano di riparto, al fine di partecipare alla distribuzione del ricavato in ragione dei loro diritti di prelazione, se iscritti o privilegiati, e alla distribuzione del residuo, se chirografari.
      Dubbia è, invece, l'ammissibilità dell'intervento tardivo del creditore sfornito di titolo esecutivo, sia privilegiato che chirografario, giacchè, a norma dell'art. 499, è proprio con l'ordinanza che dispone la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 che il giudice fissa udienza di comparizione davanti a sè del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti.
      La dottrina più accreditata ha ritenuto troppo drastica l'inammissibilità dell'intervento tardivo dei creditori non titolati giacchè questi potrebbero anche essere creditori iscritti o privilegiati per i quali l'eventuale sanzione della tardività si potrebbe tradurre, addirittura, nel venir meno del diritto reale di garanzia o del privilegio, dal momento che, se il creditore non riuscisse a munirsi tempestivamente di titolo esecutivo, non solo verrebbe escluso dal riparto, ma, per l'effetto purgativo della vendita forzata, vedrebbe irrimediabilmente compromesso il proprio diritto. Quanto al creditore chirografario tardivo non titolato, la tesi dell'inammissibilità sarebbe in contrasto con le norme di cui agli artt. 528 e 565 c.p.c., a meno di volerli ritenere abrogati per implicito o di intenderli riferiti soltanto ai chirografari muniti di titolo.
      L'accoglimento di questa opinione, indubbiamente convincente, comporta che l'intervento tempestivo di cui tratta l'art. 499 è funzionale all'instaurazione del sub-procedimento di accertamento del titolo, di modo che i creditori tardivi non potranno chiedere al giudice la fissazione "tardiva" dell'udienza per ottenere il riconoscimento (una tale fissazione tardiva sarebbe in contrasto proprio con quelle finalità di efficienza perseguite dall'intera riforma), ma potranno soltanto, come i creditori disconosciuti, fare istanza di accantonamento e agire nel termine di trenta giorni dal deposito dell'intervento per munirsi di titolo esecutivo, al fine di partecipare proficuamente al riparto.
      Bisogna che lei accerti a quale categoria appartenga il creditore tardivo in questione e quando è intervenuto..
      Zucchetti Sg srl
      • Elis Dall'Olio

        CASTEL SAN PIETRO (BO)
        29/03/2018 11:33

        RE: RE: ESECUZIONE IMMOBILIARE CREDITORI ISCRITTI NON INTERVENUTI

        si tratta di creditore intervenuto senza titolo, chiorografario, e che il giudice ha ritenuto di dichiarare inammissibile.
        cronologicamente si sono susseguiti questi eventi: 30/6/14 udienza per autorizzazione alla vendita, 19/5/15 prima asta deserta, 26/7/16 seconda asta deserta, 9/1/17 intervento del creditore senza titolo (chirografario), 4/4/17 asta con vendita eseguita.
        stando a quello che mi avete riportato e che ho inteso, dovrei escludere il creditore in oggetto.
        è corretto?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          29/03/2018 18:17

          RE: RE: RE: ESECUZIONE IMMOBILIARE CREDITORI ISCRITTI NON INTERVENUTI

          Nella originaria domanda aveva parlato di intervento tardivo di creditore iscritto, ossia di un creditore ipotecario, per cui noi avevamo concentrato la risposta su questa premessa valutando le conseguenze che fosse fornito anche di un titolo esecutivo (creditore titolato) o non. Ora dice che si tratta di un creditore chirografario senza titolo (ossia privo di titolo esecutivo) e già questo cambia lo scenario che avevamo configurato, ma in più aggiunge che il giudice ha dichiarato inammissibile l'intervento.
          Orbene, se è esatta questa dizione, il problema che lei si pone non esiste, perché se l'intervento è stato dichiarato inammissibile, quel creditore non fa parte della procedura e, quindi non partecipa alla distribuzione del ricavato. Se, invece, il giudice si è limitato a rilevare la tardività dell'intervento, pacifica in quanto la domanda di partecipazione è arrivata dopo addirittura la vendita dell'immobile- il creditore chirografario non titolato avrebbe dovuto, in primo luogo, seguire la procedura di cui al terzo comma dell'art. 499 cpc e, se il suo credito era contestato, avviare il sub procedimento per l'accertamento (forse non ha fatto nulla di tutto questo e, per tale motivo, il giudice ha dichiarato inammissibile l'intervento); una volta appurato il credito, egli, in quanto intervenuto tardivamente, avrà diritto, a norma dell'art. 565 cpc, a soddisfarsi soltanto in via successiva e residuale rispetto agli altri creditori tempestivamente intervenuti, ossia su quello che eventualmente rimane dopo aver pagato il creditore pignorante e gli altri creditori intervenuti tempestivamente o anche tardivamente se iscritti, come abbiamo detto nella precedente risposta.
          Zucchetti Sg srl
          • Elis Dall'Olio

            CASTEL SAN PIETRO (BO)
            30/03/2018 10:00

            RE: RE: RE: RE: ESECUZIONE IMMOBILIARE CREDITORI ISCRITTI NON INTERVENUTI

            nella domanda originaria avevo richiesto entrambe le situazioni che poi sono state approfondite. ringrazio per la grande cortesia e auguro un buon lavoro e serene festività pasquali
            • Edoardo Sessa

              Eboli (SA)
              07/05/2018 12:48

              RE: RE: RE: RE: RE: ESECUZIONE IMMOBILIARE CREDITORI ISCRITTI NON INTERVENUTI

              Riprendo il tema trattato e sottopongo ulteriore questione:
              1. creditore procedente società con credito derivante da decreto ingiuntivo per fatture impagate;
              2. interviene tardivamente istituto di credito con iscrizione di ipoteca di primo grado;
              3. sempre lo stesso istituto di credito iscrive altro pignoramento e quindi nuova procedura esecutiva in danno dello stesso debitore esecutato;
              4. il Ge riunisce l'ultima proc es. attivata dalla banca con quella originaria attivata dalla società per decreto ingiuntivo;
              DOMANDA:
              ----in fase di distribuzione, secondo il mio parere, va distribuito e soddisfatto interamente il creditore istituto di credito intervenuto tardivamente nella prima procedura esecutiva e procedente nella seconda procedura riunita alla prima, esatto?
              ---- Da assegnare in prededuzione sul ricavato vanno le somme del creditore procedente della prima procedura (società) ed anche le spese sostenute dalla banca per la seconda procedura riunita alla prima, esatto??
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                08/05/2018 20:12

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: ESECUZIONE IMMOBILIARE CREDITORI ISCRITTI NON INTERVENUTI

                Corretta la sua opinione circa il primo quesito perché per i creditori ipotecari è irrilevante stabilire la tempestività o tardività dell'intervento posto che l'art. 566 cpc prevede che i creditori iscritti ipotecari e privilegiati che intervengono tardivamente, purchè prima della formazione del progetto di distribuzione (dopo questo evento nessun ulteriore intervento è possibile), concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, a differenza dei chirografari, i quali, a norma dell'art. 565 cpc, se intervengono tardivamente, "concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell'articolo seguente".
                Sulla seconda questione anche noi riteniamo che le spese dell'esecuzione sostenute dal primo creditore pignorante siano assistite dal privilegio di cui all'art. 2770 c.c. (che nell'esecuzione individuale equivale a prededuzione), nel mentre lo stesso privilegio non ci sembra possa essere riconosciuto alle spese per il secondo pignoramento sullo stesso bene, che non ha apportato alcuna utilità ai creditori.
                Zucchetti SG srl