Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

progetto di distribuzione ipoteca successiva alla trascrizione del pignoramento

  • Germano Sciarrotta

    corigliano-rossano (CS)
    10/04/2018 00:26

    progetto di distribuzione ipoteca successiva alla trascrizione del pignoramento

    l'articolo 2916 c.c. vale anche per il medesimo creditore?
    Mi spiego meglio, il creditore procedente trascrive il pignoramento, solo sei anni dopo lo stesso creditore iscrive ipoteca giudiziale per il medesimo credito.
    L'art.2916 impedisce ai creditori che iscrivono ipoteca successivamente alla trascrizione del pignoramento di essere soddisfatti in maniera privilegiata, questo vale anche per il creditore procedente?
    Nel mio caso il creditore procedente che ha già trascritto il pignoramento non assurgerà al grado di ipotecario nel progetto di distribuzione iscrivendo ipoteca giudiziale dopo la trascrizione del suo stesso pignoramento.
    Io penso che l'art.2916 non faccia differenze tra procedenti ed altri crediotri ma rimetto a voi la questione.
    Grazie per le sempre puntuali risposte.
    Germano Sciarrotta
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/04/2018 19:22

      RE: progetto di distribuzione ipoteca successiva alla trascrizione del pignoramento

      Anche noi pensiamo che nel progetto di distribuzione il creditore in questione vada trattato quale chirografario perché l'art. 2916 n. 1, dettato in relazione agli effetti del pignoramento (ed applicabile anche al sequestro conservativo ai sensi dell'art. 2906 c.c.), non sancisce il divieto di iscrivere ipoteche (anche giudiziali), ma stabilisce che "nella distribuzione della somma ricavata dalla esecuzione" non si tenga conto delle ipoteche iscritte dopo il pignoramento (o il sequestro). Da ciò deriva che l'ipoteca iscritta dopo il pignoramento o sequestro conservativo non è nulla, né inefficace nei confronti del creditore procedente o degli inter­venienti, ma semplicemente irrilevante nella distribuzione della somma ricavata dalla esecuzione o, più tecnicamente, improduttiva di effetti nella distribuzione della somma ricavata (nel caso di sequestro l'improduttività di effetti dell'ipoteca successiva è limitata ai creditori sequestranti giacché tale misura cautelare dà vita a un vincolo "a porta-chiusa"). Da tanto può dedursi che, sebbene la norma citata faccia chiaramente riferimento all'ipoteca iscritta dopo il pignoramento eseguito da altro creditore, l'irrilevanza della ipoteca iscritta dopo il pignoramento valga in ogni caso in cui ci sia questo rapporto cronologico, indipendentemente dai soggetti coinvolti.
      Ciò detto, però ci chiediamo quale sia l'importanza della questione ove non ci siano altri creditori intervenuti, dei quali lei non parla; se, infatti, nell'esecuzione non sono presenti altri creditori è irrilevante che creditore pignorante sia considerato ipotecario o chirografario, se non al limitato fine degli interessi, per quali, comunque, non opera, come invece nel fallimento, il blocco di quelli generati da crediti chirografari.
      Zucchetti SG Srl
      • Germano Sciarrotta

        corigliano-rossano (CS)
        10/04/2018 19:41

        RE: RE: progetto di distribuzione ipoteca successiva alla trascrizione del pignoramento

        Grazie per la celere risposta.
        Naturalmente il problema si pone in quanto vi sono tre creditori intervenuti e dedotte le spese di "giustizia" ex art. 2770 c.c residua una somma da distribuire.
        Seguirò nel progetto di distribuzione l'orientamento tracciato sopra considerando chirografario il credito del creditore procedente, in caso di contestazioni vedremo l'orientamento del G.E..
        Grazie.
        Germano Sciarrotta