Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

PIANO DI RIPARTO

  • Roberto Nolli

    Cremona
    09/04/2019 10:18

    PIANO DI RIPARTO

    Buongiorno,
    è la prima esperienza per quanto riguarda le Esecuzioni Immobiliari;ho disposto il piano di riparto soddisfacendo per intero il Creditore procedente.
    Il mio dubbio riguarda sul residuo da distribuire, ho 3 creditori che vantano un credito di privilegio ipotecario; la somma residua da distribuire deve essere ripartita tra tutti e 3 i miei creditori calcolando un coefficente di distribuzione, o devo liquidare il creditore che ha depositato per primo trascrizione d'ipoteca?
    Resto in attesa di un vostro riscontro e ringrazio anticipatamente per iVostri suggerimenti.
    Studio Nolli
    • Zucchetti SG

      11/04/2019 10:21

      RE: PIANO DI RIPARTO

      La risposta all'interrogativo posto richiede richiede lo svolgimento di alcune premesse normative.
      È principio generale, scolpito nell'art. 2808, comma primo, c.c., quello per cui l'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.
      Essa richiede, ai fini della sua costituzione, l'iscrizione presso l'ufficio del registro immobiliare (oggi Agenzia del Territorio) del luogo in cui si trova l'immobile che ne è gravato (art. 2827 c.c.), secondo le modalità prescritte dall'art. 2839.
      Questa iscrizione ne determina il grado. In particolare, l'art. 2852 prevede che l'ipoteca prende il grado dal momento della sua iscrizione, mentre l'art. 2853, precisa che in caso di richieste contemporanee il grado è stabilito dal numero d'ordine e che richieste simultanee porteranno lo stesso numero d'ordine, e di ciò si farà menzione nella nota, sicché l'ipoteca iscritta per prima prevale sull'ipoteca iscritta successivamente, avendo un grado superiore.
      La ratio delle norme da ultimo citate risiedono nella necessità di adottare un criterio per risolvere il concorso tra più creditori che hanno iscritto ipoteca sul medesimo bene.
      Insomma, il concorso tra i vari creditori ipotecari viene risolto dal nostro ordinamento in base al grado delle rispettive ipoteche (a differenza di quanto avviene, ad esempio, in Francia, dove si considera la data di insorgenza del credito), cioè in base all'anteriorità temporale dell'iscrizione (determinato all'interno del medesimo giorno dall'attribuzione del numero d'ordine nei registri immobiliari).
      Solo i crediti con iscrizione ipotecaria nello stesso grado sugli stessi beni (iscrizioni contemporanee, o frazionamento di un'unica ipoteca) concorrono tra loro in proporzione al importo relativo (art. 2854 c.c.).
      Unica eccezione rispetto a questa disciplina è contenuta nell'art. 2650, comma terzo, c.p.c., a mente del quale l'ipoteca legale iscritta a favore dell'alienante (trattasi, ai sensi dell'art. 2817 c.c. dell'ipoteca iscritta sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione) o del condividente contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto prevale sulle iscrizioni o trascrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente o il condividente avente diritto al conguaglio.
      Va ancora aggiunto che alcuni autori, partendo dalla lettura dell'art. 2652, n. 3, c.c., che consente la trascrizione delle domande dirette ad ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private, che contengono "un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione", cosicché "l'iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda" la applicano anche all'iscrizione di ipoteca osservando che in tale ipotesi il grado dell'ipoteca non discenderebbe dall'iscrizione, che viene presa dopo la verificazione giudiziale della sottoscrizione, bensì, eccezionalmente, dalla trascrizione della domanda.
      Questa lettura del dato normativo non è però condivisa da altra dottrina la quale osserva che la disposizione dichiara trascrivibili le domande giudiziali, in essa elencate, soltanto "qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 2643", con la conseguenza che la trascrizione della domanda di accertamento della sottoscrizione del concedente l'ipoteca non appartiene al raggio operativo della norma in esame.
      Sulla scorta di questi elementi possiamo dire che al fine di regolare il concorso dei creditori ipotecari sul bene occorrerà verificarne il rispettivo "grado", nel senso che il creditore ipotecario la cui ipoteca è stata iscritta per prima prevale sugli altri, a meno che l'ipoteca si sia prescritta per decorso del termine ventennale.