Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Privilegio ex art. 2770 c.c.

  • Francesco Massari

    Lecce
    24/01/2019 19:20

    Privilegio ex art. 2770 c.c.

    Spett.le Zucchetti,
    la procedura esecutiva nella quale sono stato nominato delegato alla vendita è stata unita ad un'altra intrapresa successivamente e quindi il creditore è intervenuto nella procedura iniziata precedentemente e che ora si trova nella fase del piano di riparto. Nella nota di precisazione del credito il creditore intervenuto chiede il privilegio ex art. 2770 c.c. per le spese sostenute per il precetto e per il pignoramento. A questo punto dovrei riconoscere il privilegio ex art. 2770 c.c. ad entrambi i creditori o solo al creditore procedente in quanto solo le spese sostenute da quest'ultimo sono state fatte nell'interesse di tutti i creditori?
    Grazie per la risposta.
    Dott. Francesco Massari
    • Zucchetti SG

      28/01/2019 16:38

      RE: Privilegio ex art. 2770 c.c.

      Per rispondere all'interrogativo posto occorre procedere ad una attenta ricostruzione del dato normativo offerto dall'art. 2770 c.c. questa norma accorda il privilegio ai "crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori".
      Il credito per spese di giustizia è il credito per le spese del processo esecutivo; esso non è un credito autonomo ma accessorio al credito azionato dal creditore procedente per il quale, a differenza di quanto accade per il giudizio di cognizione, non vige il principio della soccombenza ma la regola di cui all'art. 95 c.p.c., secondo cui sono a carico di chi ha subito l'esecuzione le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione. Tali spese gravano in "prededuzione" sulla massa attiva (nel senso che devono essere riconosciute prima che siano soddisfatti tutti gli altri creditori, anche se assistiti da privilegio o ipoteca) per effetto della previsione di cui all'art. 2777 c.c. (in forza del quale "I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario").
      Le spese di giustizia pongono un problema di loro esatta individuazione. A questo proposito va osservato che sebbene il creditore procedente potrebbe aver sostenuto numerose spese per la tutela giurisdizionale del proprio credito (spese legali nel giudizio di cognizione, spese preliminari al giudizio di esecuzione e spese dell'esecuzione) solo alcune di esse sono assistite dal privilegio di cui all' art. 2770 c.c., e precisamente quelle fatte nell'interesse comune di tutti i creditori; le altre spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti sono collocate nello stesso grado del credito cui si riferiscono.
      Rientrano certamente tra le spese di giustizia quelle del pignoramento (notifica e trascrizione), le spese di conversione del sequestro, quelle di iscrizione a ruolo (e di contributo unificato), le spese della documentazione ipocatastale (o della certificazione notarile sostitutiva), le spese per gli ausiliari (stimatore, delegato e custode), le spese relative al compenso spettante al difensore, la cui liquidazione deve essere comunque compiuta dal Giudice dell'esecuzione.
      Applicando il principio per cui le spese prededucibili sono solo quelle sostenute dal creditore nell'interesse comune di tutti i debitori, normalmente non possono essere collocate in prededuzione le spese del pignoramento successivo in quanto esse non hanno apportato alcuna utilità alla procedura.
      Lo si ricava agevolmente dalla lettera dell'art. 561, comma secondo, c.p.c., a mente del quale il pignoramento eseguito successivamente si inserisce nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, ed il creditore pignorante successivo viene considerato alla tregua di un mero creditore intervenuto.
      L'unica ipotesi in cui ha ragione di porsi un problema di "prededucibilità" delle spese del pignoramento successivo è quello in cui il titolo esecutivo in forza del quale è stato eseguito il primo pignoramento viene meno.
      Un questo caso occorre distinguere una serie di ipotesi.
      Invero, risolvendo un dibattito dottrinario e giurisprudenziale intorno alla sorte del processo esecutivo in caso di caducazione del titolo originario, Cass. civ., s.u., 7 gennaio 2014, n. 61 ha affermato che "nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a) se l'azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l'azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato validità".
      Ne deriva, allora, che le spese del pignoramento successivo dovranno essere riconosciute in prededuzione quante volte esso, stante l'intervenuta caducazione del titolo esecutivo posto a base del primo pignoramento per vizi originari dello stesso, abbia scongiurato l'improseguibilità della procedura.
      • Andrea Cester

        San Vendemiano (TV)
        14/04/2020 17:33

        RE: RE: Privilegio ex art. 2770 c.c.

        Buon giorno, mi trovo ad affrontare un caso nel quale il pignoramento successivo ha colpito sia immobili già oggetto di pignoramento, quanto altri fabbricati; erano infatti state promosse due azioni esecutive, poi riunite nella più datata.
        Ne consegue che le spese di notifica e trascrizione del secondo pignoramento, di iscrizione a ruolo, del contributo unificato, quelle della certificazione notarile sostitutiva e le spese relative al compenso spettante al difensore (fra l'altro non ancora liquidate dal Giudice dell'Esecuzione in quanto il procedimento è stato dichiarato interrotto) gravano su tutti gli immobili, anche su quelli già oggetto del primo pignoramento e per i quali, pertanto, non hanno prodotto alcuna utilità.
        Nelle mie ricerche non ho trovato dei precedenti analoghi e mi chiedo come possa essere attribuito il privilegio ex art. 2770 alle spese del secondo pignoramento riconducili ai soli beni non già pignorati; forse con un criterio proporzionale in base al valore dei beni?
        Con i migliori saluti.
        • Zucchetti SG

          15/04/2020 09:09

          RE: RE: RE: Privilegio ex art. 2770 c.c.

          Ribadendo quanto abbiamo già detto nella precedente risposta, e venendo al caso prospettato, riteniamo che le spese del pignoramento successivo che hanno carattere unitario e che prescindono dal numero dei cespiti aggrediti (notifica, trascrizione, iscrizione a ruolo e contributo unificato) dovranno essere riconosciute per intero in prededuzione sul ricavato dalla vendita dei beni oggetto del secondo pignoramento.
          Quanto alle spese relative al compenso del difensore riteniamo che possa operarsi una imputazione proporzionale individuando quale sarebbe stato il compenso dovuto al difensore qualora avesse pignorato solo beni esclusi dal primo pignoramento, ed imputare quel compenso al ricavato dalla vendita dei beni aggrediti con il solo secondo pignoramento, riconoscendogli il privilegio di cui all'art. 2770. La restante quota parte del compenso va imputata al ricavato dalla vendita degli altri beni, ma senza il predetto privilegio.