Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

CREDITO FONDIARIO

  • Rosella De Santis

    BERGAMO
    28/01/2011 15:21

    CREDITO FONDIARIO


    Sottopongo al vostro gentile esame la seguente situazione:

    - fallimento imprenditore individuale nuovo rito
    - il curatore include in inventario l'appartamento nel quale abita il fallito, trascrive la sentenza e incarica il perito per la stima
    - nel frattempo perviene istanza di ammissione tardiva al passivo da parte di una banca per il residuo di un mutuo fondiario; si precisa che l'udienza per l'ammissione al passivo non ha ancora avuto luogo e che ad oggi la banca non ha ancora iniziato alcuna azione esecutiva
    - il curatore sta per presentare il programma di liquidazione; la modalità di vendita scelta per economicità di procedura sarebbe quella dell'invito ad offrire con apertura delle buste davati al notaio, con pubblicità dell'avviso di vendita.

    Si chiede quindi se:

    1) il comportamento del curatore è corretto
    2) è possibile (e se si, come) che la banca, fino ad ora inerte, intervenga nella vendita chiedendo l'assegnazione immediata del ricavato della vendita
    3) in tal caso il curatore potrebbe recuperare le spese anticipate per la vendita (perizia, spese pubblicità, ecc)?

    Grazie per la cortese collaborazione.
    • Marcello Cosentino

      Portogruaro (VE)
      28/01/2011 17:20

      RE: CREDITO FONDIARIO

      Cara Collega, secondo la mia esperienza hai agito correttamente. Non specifichi se il fallito sia proprietario del 100% dell'immobile perchè se, per esempio, dovesse essere in comproprietà con terze persone estranee al fallimento la vendita sarebbe evidentemente più difficile e si potrebbe valutare la convenienza di attendere che sia la banca a procedere con una esecuzione.
      In tutti i casi ti consiglio comunque di sentire l'ufficio legale della banca per concordare una linea comune: le esecuzioni immobiliari spesso (ma dipende dai tribunali) si concludono dopo alcuni anni mentre quelle endofallimentari sono certamente più veloci. Buon lavoro
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        28/01/2011 18:10

        RE: RE: CREDITO FONDIARIO

        1-La possibilità di vendere beni immobili anche a trattative private, purchè vengano eseguite procedure competitive e adeguata pubblicità, è oggi ammessa dalla legge; ai requisiti di cui all'art. 107 risponde una gara con offerte in busta chiusa avanti al notaio (competitività), fermo restando che deve essere fatta l'adeguata pubblicità. L'importante è che la preveda tale modalità nel programma di liquidazione, che questo venga approvato e poi la vendita, al momento opportuno, ottenga l'autorizzazione di conformità di cui all'ult. comma dell'art. 104 ter.
        La sua scelta, quindi, è sicuramente corretta.
        2-Nella fattispecie, se si è ben capito, la banca non si è servita del privilegio processuale di procedere all'esecuzione in pendenza di fallimento, per cui la vendita dell'immobile ipotecato viene effettuata nella esecuzione collettiva fallimentare. Se è così, pur essendo a conoscenza di alcune decisioni della S.C. che in passato hanno affermato il diritto del creditore fondiario a ricevere in via immediata il prezzo della vendita il prezzo ricavato dalla vendita, riteniamo di poter dire che secondo l'attuale normativa la banca finanziatrice può procedere all'esecuzione anche in pendenza di fallimento del debitore- perchè l'art. 51 L.F. fa salve le deroghe al divieto delle azioni esecutive sul patrimonio del fallito e il comma secondo dell'art. 41 dell'attuale T.U.B. espressamente attua una di queste deroghe- e può pretendere il pagamento delle rendite prodotte dai beni ipotecati acquisiti all'attivo fallimentare- perchè lo prevede il terzo comma dell'art. 41-, ma oltre questo null'altro è consentito all'ente finanziatore, il quale, se utilizza lo strumento cui è facoltizzato (esecuzione individuale), si gioverà della normativa speciale relativa all'esecuzione individuale; ma non può pretendere di applicare le stesse disposizioni all'esecuzione collettiva e, quindi, al curatore che provveda egli alla vendita dei beni ipotecati in sede fallimentare.
        Le ragioni a sostegno di questa opinione sono varie e difficili da compendiare; esse, comunque ruotono attorno all'idea che nel T.U.B., scomparso il generale rinvio alle norme speciali, è ancor più netta la separazione tra esecuzione collettiva e individuale, ognuna retta da norme proprio e senza più la presenza di quella normativa che poteva far da salvacondotto ad una generale applicazione della disciplina speciale. Il giudice delegato, infatti, non è tenuto ad emettere l'ordinanza di vendita in conformità delle disposizioni dell'art. 41, certamente la banca non può pretendere dall'aggiudicatario il prezzo della vendita perchè questo appartiene ancora al debitore (pretium succedit in locum rei) e, di conseguenza, al curatore, che, come aveva la disponibilità dei beni ipotecati in favore dell'istituto, ha, poi, la disponibilità delle somme ricavate dalla vendita stessa da lui eseguita. E' sempre il curatore che dovrebbe, dunque, provvedere al pagamento diretto e immediato dell'ipotecario, ma l'unico obbligo posto a suo carico è quello di corrispondere le rendite e non il prezzo.
        3-Anche seguendo la diversa opinione rispetto a quanto detto, le spese da lei indicate comunque andrebbero detratte dalla somma attribuibile al creditore fondiario.
        Zucchetti Sg Srl
        • Michele Consalvo

          LUCERA (FG)
          26/09/2016 12:12

          RE: RE: RE: CREDITO FONDIARIO

          E' possibile avere i riferimenti delle decisioni della S.C. richiamate nella risposta?
          Grazie mille
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            26/09/2016 20:05

            RE: RE: RE: RE: CREDITO FONDIARIO

            Si tratta, come avevamo accennato, di giurisprudenza remota che fa riferimento alle disposizioni di legge antecedenti al Tub e comunque anteriori alla riforma fallimentare. Comunque si tratta di Cass. 28 gennaio 1993 n. 1025; Cass. 30 gennaio 1985 n. 582; con l'ulteriore precisazione, fatta in alcuni casi che il diritto degli istituti mutuanti alla immediata acquisizione delle somme ricavate dalla vendita fallimentare ricorre solo nel caso che l'istituto si sia insinuato al passivo (Cass. 23 novembre 1990 n. 11324). In dottrina, a quanto ci risulta, la tesi del pagamento diretto all'Ist. Fondiario anche se l'immobile è venduto in sede fallimentare, è stata sostenuta da Saletti, L'espropriazione per credito fondiario nella nuova disciplina bancaria, in Riv. dir. proc., 1994, 977 e 1001, nota 65; Benedetti, La riforma del credito fondiario, in Fallimento 1994, 9; Costa, Il credito fondiario nelle procedure esecutive e nelle procedure concorsuali alla luce del nuovo T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, in Dir. fall. 1994, I, 571, con argomenti difficilmente utilizzabili dopo la riforma fallimentare in quanto fanno leva principalmente sul fatto che l'art. 105 l. fall., nel regolare la vendita dei beni nel fallimento, effettua un ampio richiamo alle disposizioni del codice di rito relative al processo di esecuzione, richiamo che si estende alle norme speciali non contenute nel codice, ma che derogano alla disciplina in esso dettate.
            Zucchetti SG srl