Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

Domanda di partecipazione - Regime patrimoniale

  • Simone Frediani

    Grosseto
    06/03/2020 19:08

    Domanda di partecipazione - Regime patrimoniale

    Buongiorno, un soggetto persona fisica vuole depositare offerta per un'asta telematica: tale soggetto è Ucraino ma residente in Italia, ha codice fiscale Italiano e regolare permesso di soggiorno. La moglie è Ucraina ma cittadina Italiana. Hanno contratto matrimonio in Ucraina il quale è riconosciuto anche in Italia (possiedono traduzione in lingua Italiana). Mi riferiscono però che nel loro paese il regime patrimoniale comunione/separazione (dei beni) non esiste, a differenza dell'Italia: è valida una domanda di partecipazione nella quale non viene indicato il regime patrimoniale (in quanto nel paese di origine non previsto)? Il matrimonio contratto all'estero da due cittadini stranieri (e riconosciuto in Italia), implica la comunione dei beni?
    • Zucchetti SG

      11/03/2020 13:26

      RE: Domanda di partecipazione - Regime patrimoniale

      Nella formulazione di una offerta di acquisto non è necessario indicare il regime della comunione, né il professionista delegato è tenuto, riteniamo a scandagliare il regime coniugale dell'offerente. Del resto, l'art. 571 non prevede, tra le cause di esclusione dell'offerta, la mancata indicazione del regime patrimoniale.
      Inoltre, in giurisprudenza si è affermato che "In tema di acquisti effettuati da uno dei coniugi in costanza di matrimonio, al fine di escludere l'applicazione del regime della comunione legale dei beni è necessario, oltre ai requisiti indicati nelle lettere c); d); ed f) del primo comma dell'art. 179 cod. civ., che l'altro coniuge partecipi all'atto di acquisto e che risulti espressamente tale esclusione. La mancata contestazione o l'esplicita conferma da parte del coniuge non acquirente, pur avendo natura ricognitiva e non negoziale, costituisce tuttavia un atto giuridico volontario e consapevole, cui il legislatore attribuisce l'efficacia di una dichiarazione a contenuto sostanzialmente confessorio, idonea a determinare l'effetto di una presunzione "juris et de jure" di non contitolarità dell'acquisto, di natura non assoluta ma superabile mediante la prova che la dichiarazione sia derivata da errore di fatto o da dolo e violenza nei limiti consentiti dalla legge. (Nella fattispecie, il coniuge non acquirente, richiedente la contitolarità di un immobile pervenuto all'altro coniuge, per effetto dello scioglimento di società di capitali, aveva partecipato all'atto di acquisto, dichiarandosi in regime di separazione dei beni e nulla opponendo all'espressa qualificazione del cespite come derivato dall'assegnazione di beni personali. In mancanza della prova della non veridicità di tale dichiarazione, è stata confermata la natura di bene personale dell'immobile acquistato)". (Cass. Sez. 2, 06/03/2008, n. 6120).
      Ne consegue che se un coniuge è in regime di comunione dei beni con l'altro, e quest'ultimo non partecipa all'acquisto ricadrà nel regime della comunione art. 177, comma primo, let. a) c.c., a mente del quale costituiscono oggetto di comunione «gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali».
      Per converso, se l'offerente chiede che un bene entri a far parte del regime della comunione legale dei beni dovrà fornire la prova di aver contratto matrimonio e del regime della comunione legale dei beni.
      A questo proposito, il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell' art. 2, comma 12, L. 15 maggio 1997, n. 127, all'art. 19 ha così disposto: "1. Su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero. Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità straniera.