Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

invio offerte con spedizione postale

  • Andrea Nieri

    Calcinaia (PI)
    12/10/2016 10:57

    invio offerte con spedizione postale

    L'art. 571 dispone che "l'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte."
    Il fatto che i dati debbano essere annotati dal cancelliere (o dal delegato), sembra escludere la possibilità dell'invio per raccomandata, neppure in doppia busta. E' corretto o c'è qualche sentenza/orientamento in senso favorevole?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/10/2016 19:27

      RE: invio offerte con spedizione postale

      Più che interpretazioni giurisprudenziali, sono intervenute di recente alcune modifiche legislative in materia. Ci riferiamo all'art. 173quinquies disp. att. cod. proc. civ., come modificato dal d.l. n. 83 del 2015, convertito nella legge n. 132 del 2015, che ha, tra l'altro, individuato ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto rispetto a quelle tradizionali previste dal codice di procedura civile. In particolare, ha attribuito al giudice dell'esecuzione la facoltà, mediante l'ordinanza che autorizza la vendita, di disporre che non soltanto la presentazione dell'offerta di acquisto ma anche la prestazione della cauzione nella vendita senza incanto possano avvenire attraverso le modalità individuate dal primo comma della disposizione. E tali modalità vengono ampliate rispetto alla pregressa possibilità, limitata in sostanza all'accredito in conto corrente bancario o postale in quanto si prevede che con l'ordinanza mediante la quale autorizza la vendita il giuidce può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi dell'art. 571 possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale. tanto in attuazione del principio espresso anche dalla Cassazione, secondo cui "nell'esecuzione per espropriazione immobiliare, quando sia disposta la vendita senza incanto, è inefficace l'offerta presentata con modalità difformi da quelle stabilite nell'ordinanza che dispone la vendita, a nulla rilevando che la difformità riguardi prescrizioni dell'ordinanza di vendita stabilite dal giudice di sua iniziativa" (Cass. 24/07/2012, n. 12880).
      Zucchetti SG srl