Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

Procedura esecutiva - comproprietari non esecutati

  • Tania Stazzoni

    BARBERINO TAVARNELLE (FI)
    26/07/2021 18:37

    Procedura esecutiva - comproprietari non esecutati

    Buonasera,
    in una procedura esecutiva sono presenti due debitori esecutati che rappresentano il 61% delle quote dei beni oggetto di pignoramento e l'altro 39% è ulteriormente diviso tra altri tre parenti non esecutati. Questi ultimi, tramite un legale si sono costituiti nella procedura esecutiva ed hanno rilasciato il proprio consenso alla vendita della quota indivisa non soggetta a pignoramento.
    Venduto l'intero, ai comproprietari non esecutati sarà attribuita una somma pari al valore della loro quota detratte le spese di giudizio.
    A questo punto pongo la mia domanda: quali sono le spese di giudizio che proporzionalmente andranno detratte dal ricavato della quota non pignorata? (esempio: compenso professionista delegato, compenso perito estimatore nominato dal Tribunale, spese per la cancellazione dei gravami, per la pulizia e liberazione degli immobili oggetto di pignoramento ecc…)
    Grazie
    • Zucchetti SG

      03/08/2021 09:02

      RE: Procedura esecutiva - comproprietari non esecutati

      La questione posta richiede necessariamente una risposta articolata.
      Le spese della divisione esecutiva sono normalmente anticipate dal creditore procedente (o dal creditore interessato a coltivare l'esecuzione) ma gravano sono poi recuperate sul ricavato dalla vendita, sicché in definitiva sono sostenute da ciascuno dei comproprietari in ragione delle rispettive quote di appartenenza. Esse dunque, come normalmente si afferma, gravano "sulla massa".
      In questi termini si esprime la giurisprudenza, la quale ha affermato che " Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione" (Cass., sez. II, 8 ottobre 2013, n. 22903).
      Questo ragionamento vale quale criterio di riparto tra i comproprietari.
      Al contrario, invece, la disciplina dei rapporti tra creditore procedente ed esecutato soggiace alle regole generali, ed in particolare al principio di cui all'art. 95 c.p.c., per cui il creditore ha diritto di ottenere il rimborso delle spese sostenute prelevandole dalla quota parte devoluta in favore dell'esecutato; del resto, il creditore procedente non è un condividente e pertanto ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'interesse comune del ceto creditorio.
      Queste spese, inoltre, godono del privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c. e devono essere liquidate dal giudice della divisione.
      Esemplificativamente, graveranno sulla massa le spese di una eventuale consulenza tecnica di ufficio, svolta nel giudizio divisorio (Cass. civ., 13 maggio 2015, n. 9813), le spese di pubblicità della vendita, gli oneri del delegato ecc.
      Al contrario, si ritiene debbano essere imputate alla quota dovuta all'esecutato (o ad altro condividente) le spese relative alla cancellazione delle ipoteche, dei pignoramenti, ed in generale delle formalità pregiudizievoli gravanti sulla quota dell'esecutato o di altro comproprietario (Cass. civ., sez. I, 25 luglio 2002, n. 10909).
      Sempre a proposito delle spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli, l'ordinanza di vendita potrebbe prevedere che esse siano poste a carico dell'aggudicatario, ed in questo caso ci si chiede se esse possono essere recuperate da costui spiegando intervento nell'esecuzione forzata.
      Una risalente pronuncia (Cass., sez. I, 11/02/1980, n. 929) lo consente, ma in proposito è lecito nutrire qualche perplessità.
      Invero, ai sensi dell'art. 2770 hanno privilegio i "crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori".
      L'art. 179 bis disp. att. c.p.c. prevede poi che "Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo".
      Infine, l'art. 2, comma 7. Del d.m. 227/2015, recante "Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile" prevede che "Sono poste a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale".
      Sulla scorta dei riferimenti normativi appena indicati siamo dell'avviso per cui le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli non possono essere collocate in prededuzione, in sede di distribuzione del ricavato, dopo essere state sostenute dall'aggiudicatario (il quale, peraltro, dovrebbe a tal fine procurarsi un titolo esecutivo nei confronti del debitore esecutato), poiché altrimenti la previsione di cui all'art. 2, comma 7, appena citato, sarebbe sostanzialmente svuotata di contenuto. Questa norma regolamentare, peraltro, ci sembra conforme alla previsione di cui all'art. 179 bis, poiché la cancellazione delle formalità pregiudizievoli è attività successiva alla vendita (posto che questa si realizza con il decreto di trasferimento), nonché a quella di cui all'art. 2770, atteso che la cancellazione dei gravami non viene compiuta nell'interesse dei creditori, ma del solo aggiudicatario.
      Quindi, riassumendo: il giudice della divisione liquida le spese ed i compensi del (solo) giudizio di divisione e le pone a carico della massa, per poi assegnare alla procedura esecutiva il ricavato dalla vendita che spetterebbe all'esecutato. Il giudice dell'esecuzione, poi, liquiderà le spese ed i compensi della (sola) procedura esecutiva, procedendo ad un nuovo riparto.
      Quanto sin qui detto non vale per le spese sostenute dal creditore a causa di infondate opposizioni di una delle altre parti, le quali graveranno esclusivamente sulla parte che le ha sollevate, secondo la regola tradizionale della soccombenza.