Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

VIZIO IN AVVISO DI VENDITA ED ART 573 - obbligatorietà gara

  • Vincenzo Cucco

    Modena
    24/09/2018 17:18

    VIZIO IN AVVISO DI VENDITA ED ART 573 - obbligatorietà gara

    In qualità di Commissario Liquidatore di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, ho ottenuto dall'Autorità dui Vigilanza autorizzazione a vendere un terreno

    L'autorizzazione raccomanda al commissario di redigere il regolamento di gara avendo rispetto degli "artt. 570 e seguenti del cpc, ad eccezione dell'art 572"

    Redatto il regolamento, per mero errore materiale scrivo "in caso di pari offerte si procederà a gara..."

    Alla apertura delle buste risultano due offerenti sul medesimo lotto : il primo ad euro 6000 ed il secondo ad euro 7.000

    l'offerente della somma piu alta pretende l'aggiudicazione senza gara in virtù della dicitura "pari" di cui sopra. Io mi sono riservato di esprimermi in attesa di parere del Ministero vigilante

    Cosa ne pensate ? il mio parere è che il 573 IMPONGA di procedere a gara "in ogni caso" quindi sarei orientato a sciogliere la riserva convocando a gara i due "contendenti"
    • Zucchetti SG

      27/09/2018 05:09

      RE: VIZIO IN AVVISO DI VENDITA ED ART 573 - obbligatorietà gara

      Non ci pare che la richiesta di aggiudicazione proveniente dall'offerente possa essere accolta.
      L'autorizzazione, sulla scorta di quanto riportato nel quesito, dispensa il commissario dall'applicazione dell'art. 572, non dell'art. 573, e quindi non abdica allo svolgimento della gara tra gli offerenti, cosa che ci sembra condivisibile perché la gara è la regola aurea delle procedure di vendita coattiva (tesa com'è a garantire il massimo realizzo dalla liquidazione del bene al fine della migliore tutela degli interessi dei creditori).
      Probabilmente (ma qui entriamo nel campo delle ipotesi in quanto l'autorizzazione non ci sembra sul punto chiarissima) si è inteso escludere l'applicazione del (solo) art. 572 per non ancorare la procedura di liquidazione all'istituto dell'offerta minima, di cui esso fa chiaramente applicazione allorquando prevede che possono essere accolte anche offerte di importo inferiore al prezzo base, nella misura non eccedente il quarto, nel qual caso l'offerente diviene aggiudicatario a meno che non si ritenga di poter conseguire un maggior ricavo con un nuovo tentativo di vendita o non vi siano istanze di assegnazione. Invero è ricorrente in dottrina l'affermazione per cui l'istanza di assegnazione non può trovare applicazione in sede concorsuale, se non in casi del tutto particolari (si veda, in argomento, Trib. Larino, 10.11.2016).
      Riteniamo dunque che la riserva possa essere sciolta procedendo alla gara tra gli offerenti.
      • Vincenzo Cucco

        Modena
        27/09/2018 18:14

        RE: RE: VIZIO IN AVVISO DI VENDITA ED ART 573 - obbligatorietà gara

        Grazie
        E sotto il profilo dell'affidamento dei Terzi ?
        Il terzo partecipante che ha fatto un'offerta superiore alla minima, magari contando sul fatto di offrire un centesimo in più ? Potrebbe dire che avrebbe potuto offrire il minimo allora, per partire, in caso di gara, da un prezzo pi basso...
        • Zucchetti SG

          01/10/2018 05:06

          RE: RE: RE: VIZIO IN AVVISO DI VENDITA ED ART 573 - obbligatorietà gara

          Non riteniamo che possano innestarsi profili di tutela dell'affidamento dei terzi.
          Il tessuto normativo è chiaro nell'imporre la regola della gara tra gli offerenti (e l'inciso "in goni caso" contenuto nel primo comma dell'art 573 c.p.c. non lascia margini di incertezza sul punto).
          Si noti, a proposito di questa puntualizzazione, che essa è stata aggiunta nel novellato testo dell'art. 573, dall'art. 13, comma primo, let. s n. 1 del d.l. 83/2015, proprio in sede di conversione dello stesso in legge 132/2015 al precipuo scopo di ribadire e chiarire, a scanso di equivoci, che la gara deve celebrarsi, sempre e comunque.
          L'unica ipotesi concreta in cui ad essa si può rinunciare nonostante la pluralità di offerte presentate è quella in cui l'unico offerente presente al momento dell'apertura delle buste sia quello che ha formulato la migliore offerta.
          Dunque, in conclusione, l'offerente è in grado e libero di assumere le determinazioni del caso al momento della formulazione della offerta di acquisto.