Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

Decadenza aggiudicatario

  • Stefano Buffagni

    Vignola (MO)
    11/11/2016 14:24

    Decadenza aggiudicatario

    La decadenza dell'aggiudicatario per il mancato versamento del saldo prezzo nei termini di legge, sancita con apposita ordinanza del Giudice dell'Esecuzione, non la ritengo ostativa alla partecipazione del medesimo agli incanti successivi qualora l'offerta sia conforme a quanto indicato nell'avviso di vendita.
    Chiedo la Vostra opinione al riguardo.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/11/2016 18:05

      RE: Decadenza aggiudicatario

      Effettivamente non vi è una norma specifica che escluda l'aggiudicatario inadempiente dal successivo incanto disposto dal giudice, ed una esplicita norma sarebbe necessaria per raggiungere detto risultato perché, si procede ad nuovo incanto e non rivive la precedente aggiudicazione. Infatti il legislatore, oltre alla decadenza dell'aggiudicatario inadempiente, doveva provvedere alla prosecuzione dell'espropriazione per consentire che questa raggiungesse le proprie finalità e, tra le soluzioni possibili, ha operato una scelta a favore dell'azzeramento del precedente incanto, il quale deve essere rinnovato, rimettendo il processo di espropriazione nella fase immediatamente anteriore all'inadempimento dell'aggiudicatario, cioè nella fase di un nuovo incanto dei beni, e la norma che individua i soggetti che non possono partecipare agli incanti non comprende gli aggiudicatari inadempienti. Ciò nonostante, qualche dubbio sulla successiva partecipazione di questi ci viene dal secondo comma dell'art. 587 cpc, che sostanzialmente dispone una vendita in danno dell'aggiudicatario decaduto in quanto prevede che "qualora all'esito del nuovo tentativo di vendita il bene venga aggiudicato ad un prezzo che, unitamente alle somme confiscate, è inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente sarà tenuto al pagamento della differenza". Si può dedurre da questa disposizione un divieto dell'aggiudicatario inadempiente a partecipare al nuovo incanto? Probabilmente no perché la sanzione del secondo comma dell'art. 587 cpc rimane anche se il bene viene nuovamente aggiudicato al precedente aggiudicatario inadempiente.
      Zucchetti SG srl
      • Beniamino Rizzuti

        CARIATI (CS)
        13/04/2017 18:30

        RE: RE: Decadenza aggiudicatario

        Per calcolare la differenza, prevista dal 2°comma dell'art. 587 cpc, a cui è tenuto l'aggiudicatario inadempiente, che partecipa alla nuova vendita, vanno presi in considerazione il precedente prezzo a base d'asta e il nuovo o quelli relativi all'offerta minima del 75%? Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          14/04/2017 21:00

          RE: RE: RE: Decadenza aggiudicatario

          Il secondo comma dell'art. 587 cpc stabilisce che qualora all'esito del nuovo tentativo di vendita il bene venga aggiudicato ad un prezzo che, unitamente alle somme confiscate, è inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente sarà tenuto al pagamento della differenza. Di conseguenza il danno è costituito dalla differenza tra il prezzo al quale il bene era stato aggiudicato all'aggiudicatario rimasto inadempiente e il prezzo minore della nuova aggiudicazione, detratto quanto l'Ufficio ha già incassato trattenendo la cauzione versata. In sostanza se il bene era stato aggiudicato a 100 e l'aggiudicataria aveva versato una cauzione di 10 e all'esito del nuovo incanto il bene viene aggiudicato a 70, il soggetto inadempiente dovrebbe pagare 30, ma poiché 10 sono state già di fatto versate con la perdita della cauzione, è tenuto a corrispondere a titolo di danni altre 20, in modo che la procedura non risenta alcun pregiudizio dall'inadempimento. Più pesante è la sanzione nel caso di pagamento rateale.
          Zucchetti SG srl
          • Chiara Barzelloni

            mondovì (CN)
            26/05/2017 11:03

            RE: RE: RE: RE: Decadenza aggiudicatario

            Mi collego a questo vecchio quesito per richiedere quanto segue:
            a che prezzo verrà rimesso in vendita il bene? al prezzo base dell'asta precedente durante la quale il bene era stato aggiudicato ma poi non versato il saldo prezzo oppure al prezzo di aggiudicazione sempre di quell'asta?
            Grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              26/05/2017 20:57

              RE: RE: RE: RE: RE: Decadenza aggiudicatario

              Il rinvio dell'art. 587 cpc all'art. 576 per il nuovo incanto, fa capire che questo debba avere come prezzo base quello base dell'asta precedente, anche se è il bene è stato aggiudicato- al soggetto poi inadempiente- ad un prezzo superiore. Come già abbiamo detto nella nostra iniziale risposta, il legislatore, tra le soluzioni possibili, ha optato per l'azzeramento del precedente incanto, il quale deve essere rinnovato, rimettendo il processo di espropriazione nella fase immediatamente anteriore all'inadempimento dell'aggiudicatario, cioè nella fase di un nuovo incanto dei beni.
              Del resto, la nuova vendita viene fatta in danno del precedente aggiudicatario per cui questa, da un lato, deve riproporre le stesse condizioni della precedente asta e, dall'altro, deve essere ricavato almeno il prezzo al quale il bene era stato aggiudicato, dato che, in mancanza, il giudice delegato condanna l'offerente, aggiudicatario decaduto, al pagamento della differenza tra il prezzo inferiore, ricavato in successivo incanto, e quello della precedente aggiudicazione a lui, oltre all'incameramento della cauzione, così come stabilito dall'art. 587 cpc
              Zucchetti SG srl