Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

Assegnazione in base all'asta

  • Fabio Occhialini

    URBINO (PU)
    03/01/2019 18:50

    Assegnazione in base all'asta

    Il 21 dicembre u.s. è stata effettuata un'asta con relativa assegnazione. Entro il 31 dicembre è pervenuta una nuova offerta superiore del 20% con versamento del deposito cauzionale nella misura del 10,00% dell'offerta sottoscritta.
    Per inciso l'offerta, anziché essere depositata presso il mio ufficio, è stata depositata presso la Cancelleria Fallimentare. La stessa Cancelleria mi ha notificato l'offerta tramite p.e.c. il giorno 31 dicembre u.s.
    Premesso che trattasi di bando senza incanto è corretto il comportamento del II partecipante ancorché la busta sia stata depositata presso la Cancelleria?
    Inoltre qualora possa essere ammessa questa seconda proposta (ho qualche perplessità in proposito sia sulle modalità di deposito che sul fatto più importante che trattavasi di vendita senza incanto) altro dubbio mi sorge per il fatto che il deposito cauzionale, seppur rispetti il 10,00% dell'offerta complessiva è comunque inferiore al doppio del deposito cauzionale depositato il 21 dicembre 2018. Da questo punto di vista menziono l'art. 584 del C.P.C.
    Gradirei un vostro illuminante parere.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      06/01/2019 11:54

      RE: Assegnazione in base all'asta

      Illustriamo la nostra opinione rispetto al caso rappresentato muovendo dalla premessa per cui, da quanto ci sembra di capire, il programma di liquidazione predisposto dal curatore, sottoposto al comitato dei creditori ed autorizzato dal giudice delegato, prevedeva che la vendita di cui trattasi si sarebbe celebrata ai sensi dell'art. 107, comma secondo, l.fall., e dunque mediante applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
      Se così è, riteniamo che l'offerta in aumento presentata non possa essere presa in considerazione secondo la disciplina di cui all'art. 584 c.p.c., poiché il predetto istituto trova asilo soltanto all'interno del procedimento di vendita con incanto, e non già nel caso di vendita celebratasi secondo il sistema senza incanto. Questo recide, in radice, l'ulteriore problema della verifica della congruità della cauzione versata. Va ricordato a questo proposito che nelle offerte dopo l'incanto deve essere prestata cauzione in misura pari al doppio di quella versata ai sensi dell'art. 580 c.p.c. e quindi in misura pari a 2/10 del prezzo base dell'incanto e non a 2/10 del prezzo offerto, in quanto l'art. 584 c.p.c. rinvia all'art. 580 e non all'art. 571.
      Trattandosi di vendita celebrata secondo le disposizioni del codice di rito va altresì escluso che l'offerta migliorativa pervenuta possa accettarsi ai sensi dell'art. 107, comma quarto, l.fall. ai sensi del quale "Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto". Invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la norma trova applicazione solo laddove il programma di liquidazione preveda che alla vendita dei beni debba procedersi mediante procedure competitive, ex art. 107, comma primo, l.fall., mentre si sia stata scelta la strada del rinvio alle norme del codice di procedura civile questa disposizione non può operare (Cass. Sez. 1 11.4.2018, n. 9017).
      Peraltro anche ove detta offerta fosse scrutinabile ai sensi del citato quarto comma dell'art. 107, va negato che la via obbligata sarebbe quella del rinnovo della vendita. Infatti la disposizione, così come riformata dall'art. 94 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dall'art. 7 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, "nello stabilire che il curatore fallimentare «può» e non «deve» sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto, gli attribuisce per ciò stesso un potere discrezionale con riguardo alla valutazione dell'effettiva convenienza della sospensione (e del conseguente, necessario, rinnovo della procedura adottata per la liquidazione dei beni), che non si basa su di un mero calcolo matematico, ma ben può sorreggersi sulla considerazione di elementi di natura non strettamente economica (quale, nella specie, l'opportunità di procedere ad una rapida chiusura della procedura fallimentare), con la conseguenza che, ove non appaia fondato su presupposti palesemente errati o su motivazioni manifestamente illogiche o arbitrarie, si sottrae al sindacato giurisdizionale. (Cass. Sez. 6 - 1, 05/03/2014, n. 5203).
      L'unica norma che potrebbe venire in rilievo nel caso di specie è quella di cui all'art. 108 l.fall., la quale attribuisce al giudice delegato il potere di impedire il perfezionamento della vendita ove ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero se il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto.
      Riteniamo in proposito che la sospensione della vendita prevista dall'art. 108 l.f., presidia nelle vendite fallimentare gli stessi interessi che in ambito di esecuzione individuale sono tutelati dall'art. 586 c.p.c., sicché soggiace ai medesimi presupposti di applicabilità, a proposito dei quali la Corte di Cassazione ha affermato che "Il potere di sospendere la vendita, attribuito dall'art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 19 bis della legge n. 203 del 1991) al giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione" (Cass. 21 settembre 2015, n. 18451).
      Queste due norme non sono volte a tutelare in modo esclusivo ed assoluto i creditori della procedura esecutiva e concorsuale, ma più in generale il principio di stabilità delle vendite nelle procedure coattive, al fine di promuoverne l'affidabilità (in quanto l'affidabilità delle vendite coattive garantisce la maggiore partecipazione degli interessati), in guisa che una volta che si sia svolta una libera competizione all'esito di adeguata pubblicità e tutti gli interessati siano stati messi nelle condizioni di partecipare formulando le proprie valutazioni in ordine al prezzo da offrire per il bene in vendita, l'aggiudicazione deve risultare tendenzialmente stabile, potendo essere messa in discussione solo in ipotesi eccezionali, ipotesi che la sentenza richiamata ha tipizzato secondo i canoni appena richiamati.
      Al contrario, mettere in discussione una vendita che abbia già visto individuato il miglior offerente per il solo fatto che è stata formulata una offerta migliorativa successiva, evidentemente avvolge il procedimento di liquidazione in una cortina di incertezza che disincentiva gli offerenti.
    • Zucchetti SG

      06/01/2019 12:14

      RE: Assegnazione in base all'asta

      Quello che abbiamo appena detto, chiaramente, vale anche ove il caso prospettato riguardasse una esecuzione individuale; in questa ipotesi infatti, esclusa l'applicazione dell'art. 584 cpc per le ragioni illustrate, non resta che rimettere gli atti al giudice dell'esecuzione affinché valuti i presupposti per procedere ex art. 586 cpc.