Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

piano di liquidazione - debitore lavoratore dipendente

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    17/10/2019 13:30

    piano di liquidazione - debitore lavoratore dipendente

    Buongiorno,
    con riferimento a una procedura di piano di liquidazione, si richiede se, successivamente all'apertura della procedura il debitore diventa lavoratore dipendente, il liquidatore deve ricondurre nell'attivo da liquidare anche 1/5 (o diversa %) dello stipendio mensile del debitore medesimo, e in questo caso se la trattenuta deve proseguire fino al termine del rapporto di lavoro dipendente, anche se lo stesso prosegue oltre 5 anni dall'apertura della procedura, o se il prelievo si deve interrompere e se si quando.
    Stesso quesito si pone anche se il debitore risulta lavoratore dipendente già alla data di apertura della procedura.
    In attesa di cortese riscontro, cordiali saluti.

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/10/2019 20:33

      RE: piano di liquidazione - debitore lavoratore dipendente

      Lo "spossessamento" della liquidazione comprende il patrimonio liquidabile del debitore, con l'esclusione dei beni annoverati nell'art. 14-ter, comma 6, l. n. 3 del 2012, norma che sostanzialmente riproduce il disposto dell'art. 46 l.fall.; tra i beni esclusi vi sono "i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia"; Come nel fallimento, pertanto, sarà il giudice a stabilire la quota che eventualmente il debitore può trattenere e quella che deve mettere a disposizione del creditore ed è presumibile che il giudice attragga all'attivo non più di un quinto.
      Zucchetti SG Srl
    • Elisa Rossi

      FORLI' (FC)
      17/10/2019 22:29

      RE: piano di liquidazione - debitore lavoratore dipendente

      Chiarissimi e tempestivi nella risposta;
      Il dubbio resta se la trattenuta sullo stipendio, per quanto eccedente il sostentamento proprio e della propria famiglia, debba perdurare anche oltre i 4 anni successivi all'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio.
      Ringraziando anticipatamente cordiali saluti
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        19/10/2019 18:28

        RE: RE: piano di liquidazione - debitore lavoratore dipendente

        Posto che, come detto nella precedente risposta, è il giudice che con il decreto di apertura della liquidazione fissa i limiti della quota della retribuzione che rimane al debiore dipendente e quella che va acquisita al patrimonio liquidabile, lo stesso giudice potrebbe stabilire la durata di tale sistema. Ad ogni modo, in mancanza di specifiche indicazioni, soccorre il comma quarto dell'art.14 quinquies l. n. 3 del 2012, pe ril quale, "La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda". A parte questo 8assurdo) limite di durata minima della procedura, ribadito nell'art. 14 novies, appare abbastanza chiaro che il prelievo in questione debba durare fin quando dura la procedura, ossia fino a quando viene realizzato il programma di liquidazione predisposto, posto che, sebbene manchi una disciplina della chiusura della procedura di liquidazione, questa, esaurito il suo scopo, deve necessariamente chiudersi con o senza un formale provvedimento. Il problema, invero, è se possa chiudersi per quelle altre ragioni considerate nel fallimento, ad esempio per la mancata presentazione, nei termini segnati dal liquidatore, delle domande di ammissione al passivo nonché per l'avvenuta estinzione dei debiti, se del caso in virtù del sostegno finanziario di un terzo, ecc.; se in questi casi si ammette- come noi riteniamo debba essere interpretando la norma citata in modo elastico- la chiusura anche infra quadriennale, egualmente viene meno il prelievo della quota della retribuzione non potendo questo oltrepassare la durata della liquidazione.
        Zucchetti Sg srl