Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione del patrimonio: ampiezza del patrimonio interessato

  • Fabiola Tombolini

    Ancona
    28/04/2019 18:29

    Liquidazione del patrimonio: ampiezza del patrimonio interessato

    Chiedo se possibile un chiarimento sul perimetro del patrimonio di liquidazione, da inventariare. Se in particolare debbano necessariamente essere acquisiti (nel limite di un quinto, ex art 515 cpc) i beni strumentali all'attività professionale, di cui è prevista la continuazione da parte del debitore, o si possa escludere tali beni dalla liquidazione. Sempre in ordine al patrimonio da apprendere, si chiede se nello stesso ricadano, oltre a crediti e beni, anche eventuali cause in corso (e con quali effetti). Grazie in anticipo per il sempre prezioso supporto
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/04/2019 19:58

      RE: Liquidazione del patrimonio: ampiezza del patrimonio interessato

      La carenza normativa che caratterizza l'intera legge n. 3 del 2012 è particolarmente accentuata per la fase della liquidazione, per la quale sono dettate soltanto le poche disposizioni di cui all'art. 14 novies. Tuttavia, quanto al primo punto, ci sembra che la normativa del codice di rito sulla impignorabilità, totale o parziale, debba trovare applicazione anche nella fattispecie, in quanto gli artt. 514 e 515 cpc esprimono concetti generali validi in ogni forma di esecuzione, da adattare di volta in volta con la specifica normativa della procedura presa in considerazione (ad es. art. 46 legge fall.), per cui ove manchi, come nella liquidazione da sovraindebitamento, ogni disposizione in proposito, opera la normativa generale.
      L'acquisizione dei crediti è pacifica. Quanto alle cause, l'art. 14-decies attribuisce al liquidatore "ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del liquidatore e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione." Egli può anche esercitare le azioni "volte al recupero del credito", e, il liquidatore, se può promuovere dette azioni, può anche subentare nei giudizi in corso. Vi può essere qualche dubbio sul trasferimento al liquidatore di alcuni tipi di azione (il problema si è posto per le revocatorie ordinarie in mancanza di una norma simile a quella di cui all'art. 66 l.fall.), ma in linea generale si può affermare la legittimazione del liquidatore quale sostituto processuale del sovraindebitato.
      Zucchetti SG srl