Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

accordo di composizione della crisi

  • Luciano Mauro

    Ferrara
    17/12/2018 10:34

    accordo di composizione della crisi

    Si pone il seguente quesito: Il debitore presenta una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento che il G.D. dichiara inammissibile dopo avere pronunciato il decreto ex art. 10, comma 1 e seguenti L. 03/2012. Può il debitore presentare altra e differente proposta di accordo? Nell'ipotesi negativa, il debitore può domandare la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter ss, L. 03/2012?
    Distinti saluti.
    Dott. Luciano Mauro
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/12/2018 20:14

      RE: accordo di composizione della crisi

      Cass. 01/02/2016, n.1869 a proposito del "decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'ammissibilità del piano del consumatore, di cui alla L. n. 3 del 2012, artt. 6 e 7, comma 1 - bis, ed art. 8 ha statuito che tale decreto reiettivo non preclude a quest'ultimo - benchè nei limiti temporali previsti dall'art. 7, comma 2, lett. b), della medesima legge - di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione dei suoi debiti in quanto è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, sicché non è ricorribile per cassazione.
      Lo stesso principio è stato ripreso da Cass. 14/03/2017, n.6516 con riferimento all'accordo di composizione della crisi. La Corte ha infatti deciso che "Il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato che ha dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, e non esclude, pertanto, la reiterabilità della proposta medesima, sicché non è ricorribile per cassazione".
      Il fatto che nella specie il giudice avesse già fissato l'udienza di cui all'art. 10, nulla cambia perché comunque il provvedimento che ha chiuso la procedura è stato di inammissibilità, per cui tornano utilizzabili le decisioni sopra richiamate.
      Zucchetti SG srl
      • Luciano Mauro

        Ferrara
        18/12/2018 15:39

        RE: RE: accordo di composizione della crisi

        Grazie, faccio però presente che il precedente deposito aveva sospeso una procedura esecutiva immobiliare riferita ad un immobile del debitore, bene coinvolto nel piano poi rigettato. A questo proposito, la sentenza richiamata non fa riferimento al fatto che il debitore con il primo deposito ha già beneficiato dei "diritti" del deposito per il fatto che l'esecuzione è stata sospesa? Ovvero, può essere "usato" questo beneficio due volte? Forse non avendo specificato questa questione della procedura esecutiva potrei aver portato fuori strada la risposta. Forse ora ho dato una visione più completa.
        Grazie per la risposta che arriverà.
        Distinti saluti.
        Luciano Mauro
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          19/12/2018 19:16

          RE: RE: RE: accordo di composizione della crisi

          Il problema ce lo eravamo posto nella precedente risposta quando nell'ultimo periodo dicevamo: "Il fatto che nella specie il giudice avesse già fissato l'udienza di cui all'art. 10, nulla cambia perché comunque il provvedimento che ha chiuso la procedura è stato di inammissibilità, per cui tornano utilizzabili le decisioni sopra richiamate", ma le circostanze da lei ora esposte portano ad una rivisitazione del problema, che sta tutto nel significato da dare al sintagma "aver fatto…ricorso" di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 7 l. n. 3 del 2012.
          Posto, infatti che tale espressione non può essere riferita alla semplice presentazione del ricorso, che da solo non produce alcun effetto, a differenza del deposito della domanda di concordato (cfr. ad es. artt. 168 e 169 l.f.), la stessa è da interpretare nel senso che il divieto di depositare una nuova domanda opera solo se il debitore abbia fruito degli effetti della procedura .
          A questo punto si pone l'ulteriore problema di stabilire di quali effetti deve aver usufruito il debitore per impedire la reiterazione della domanda. Se invero si intende l'effetto finale della esdebitazione, questo si consegue successivamente alla chiusura della procedura, per cui la proposizione di una nuova domanda sarebbe preclusa solo quando il debitore abbia ottenuto l'omologazione del precedente accordo. Se, invece, per effetti si intendono quelli di carattere patrimoniale che si producono con la pronuncia del decreto di apertura, allora la disposizione del blocco delle azioni esecutive che abbia effettivo campo di applicazione perché era in corso una azione esecutiva che rimane bloccata costituisce, a nostro avviso, un effetto significativo di carattere patrimoniale di cui viene a godere il debitore a seguito della presentazione della domanda. In tal caso, quindi, riteniamo che operi il divieto della riproposizione in questa particolare ipotesi, anche a fronte di una semplice declaratoria di inammissibilità della prima procedura in cui si sono verificati detti effetti.
          Zucchetti Sg srl