Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

insinuazione Ex equitalia procedura di liquidazione patrimonio art.14-ter

  • Giuseppe Giacomino

    Potenza
    01/06/2018 10:20

    insinuazione Ex equitalia procedura di liquidazione patrimonio art.14-ter

    Spett.le redazione,
    vorrei un vostro consiglio in merito ad una procedura di liquidazione per la quale sono stato nominato liquidatore ex art.14-ter L.n.3/2012. Ho delle perplessità in ordine alla redazione del progetto di stato passivo:
    1) Equitalia chiede l'estensione del privilegio, ai sensi dell'art. 54 e 55 Legge fallimentare, agli interessi di mora, i quali sono stati calcolati alla data della domanda di liquidazione del debitore, senza, tuttavia, esplicitare dettagliatamente il criterio ed i parametri utilizzati. Inoltre vi sono cartelle notificate successivamente alla domanda di liquidazione, ma precedenti all'apertura di liquidazione. Come comportarsi in questi casi?;
    2) Per un pignoramento mobiliare, sospeso dall'apertura della procedura in questione, l'avvocato del creditore procedente ha chiesto il privilegio ex art.2755 relativamente ad un'unica somma composta in parte da spese di giustizia (es. istanza di vendita) ed in parte dal compenso per la redazione del precetto da parte del predetto professionista, ponendo sullo stesso piano crediti differenti ordini di privilegio. Sarebbe corretto ammettere la sola quota di spese ex art.2755 e degradare in chirografo il compenso dell'avvocato?

    Grazie in anticipo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/06/2018 20:44

      RE: insinuazione Ex equitalia procedura di liquidazione patrimonio art.14-ter

      Abbiamo trasmesso la sua domanda sub 1) alla Sezione fiscale.
      Quanto alla domanda sub 2), il privilegio di cui all'art. 2755 c.c. assiste tutti i crediti del procedimento esecutivo a partire dal pignoramento, per cui sia le spese che i compensi del legale, del perito ecc. sostenuti dal creditore procedente dal pignoramento mobiliare in poi sono da ritenere privilegiati ex art. 2755 c.c., sempre che, ovviamente, il pignoramento sia stato nell'interesse di tutti i creditori. Le spese e i compensi per la fase precedente al pignoramento (precetto, eventuale decreto ingiuntivo o altro titolo giudiziario, ecc.) son da collocare in chirografo.
      Zucchetti SG srl
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      25/06/2018 12:16

      RE: insinuazione Ex equitalia procedura di liquidazione patrimonio art.14-ter

      Affrontando subito il secondo dubbio esposto nel quesito, la data di notifica della cartella è irrilevante al fine del calcolo degli interessi, che decorrono da quando gli importi in essa indicati erano dovuti.

      Passando al primo, a parte il fatto che non siamo in ambito fallimentare e quindi la norma non stabilisce norme procedurali precise sul punto, la questione dell'obbligo per il creditore Erario di esplicitare chiaramente e dettagliatamente il procedimento di calcolo degli interessi (cosa che Equitalia abitualmente non fa) è controversa:
      - da un lato essa è tenuta come tutti i creditori a documentare e precisare con la dovuta correttezza il proprio credito, e l'omissione del dettagliato calcolo degli interessi è per molti motivo sufficiente per escluderne l'ammissione al passivo
      - dall'altro, essa sostiene che i termini sia iniziale (data dell'obbbligo di versamento) che finale (apertura della procedura) sono ben noti al Curatore, e i tassi di interesse sono chiaramente stabiliti dalla legge, di conseguenza il Curatore è in possesso di tutti gli elmenti per effettuare i conteggi.

      Stante appunto la controversia in corso, il nostro suggerimento, indubbiamente di taglio pratico, è:
      - per gli importi dei quali è relativamente agevole individuare le date in questione (p.es. saldi e acconti delle imposte dirette o versamenti IVA periodici o annuali), gli interessi sono noti e il calcolo è agevolato da tool reperibili in Rete, calcolare gli interessi e in caso che risultino inferiori a quelli richiesti proporre l'ammissione di tale minore importo
      - per i debiti dei quali non è altrettanto agevole ricostruire il dies a quo per il calcolo (p.es. ritenute d'acconto, spesso simili per i vari mesi dell'anno) proporre la non ammissione, invitando così l'Ufficio a produrre i conteggi.