Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione del Patrimonio ex art. 14 nonies L. 3/2012

  • Domenico Mauro Alloro

    IMPERIA
    22/03/2019 17:57

    Liquidazione del Patrimonio ex art. 14 nonies L. 3/2012

    Buonasera,
    nella vendita immobiliari relativa alla liquidazione del patrimonio il gd ha previsto: "le vendite saranno effettuate dal liquidatore per mezzo di procedure competitive, anche deformalizzate, ma garantite da adeguate forme di pubblicità".
    Può considerarsi corretta la seguente procedura?
    1 perizia e certificazione energetica dell'immobile;
    2 adeguata pubblicità con avviso di gara informale (procedura competitiva) presso il liquidatore;
    3 svolgimento della gara per la rilevazione dell'aggiudicatario;
    4 comunicazione al GD dell'esito della gara con contestuale richiesta al GD di autorizzazione per procedere all'atto di vendita presso un notaio con spese a carico dell'acquirente
    5 oppure richiesta al GD di emettere il decreto di trasferimento?
    Ringrazio
    Mauro Alloro - 0183 297474
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/03/2019 19:47

      RE: Liquidazione del Patrimonio ex art. 14 nonies L. 3/2012

      Il giudice nella liquidazione del patrimonio in generale e, in particolare nella fase della liquidazione dei beni, ha un ruolo defilato, perché il tutto è affidato al liquidatore che deve predisporre il programma di pianificazione e di indirizzo delle attività necessarie per la realizzazione dell'attivo, che, a differenza del programma di liquidazione fallimentare, non soggetto all'approvazione del comitato dei creditori (organo che non è previsto nella procedura in questione), ma ad un controllo di legittimità indiretta del giudice, posto che, a norma del primo comma dell'art. 14-novies, «il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore e ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice». probabilmente nell'ambito di tale controllo il giudice ha fornito le indicazioni da lei richiamate, il cui nucleo, e cioè la competitività, è contenute anche nella norma citata.
      Svolte le operazioni da lei indicate ai nn. 1, 2 e 3, «prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice», il quale, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione» (art. 14-novies, comma 2).
      Corretta, quindi la comunicazione al giudice dell'esito della gara di cui all'inizio del punto 4, nel mentre non ci sembra necessaria altra richiesta, in quanto, ove le modalità del trasferimento non siano previste nel programma di liquidazione, essendo stata l'attività svolta dal liquidatore, anche la conclusione va effettuata da lui direttamente con atto notarile e senza necessità, quindi che lo stabilisca il giudice. Eviteremmo, quindi di fare le richieste di cui ai bb. 4 e 5, a meno che non esita una diversa prassi presso l'Ufficio in cui opera.
      Una volta effettuato il trasferimento, il giudice sente il liquidatore e verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, dopo di che, ai sensi dell'art. 14-novies, comma 3, «autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, (e) dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta» 
      Zucchetti SG srl
      • Erika Mileti Nardo

        PRATO
        26/03/2019 11:51

        RE: RE: Liquidazione del Patrimonio ex art. 14 nonies L. 3/2012

        Buongiorno, mi inserisco nella discussione per porre un quesito. Quale liquidatore del patrimonio sono subentrato nella esecuzione immobiliare già pendente in cui è prevista la vendita di un bene immobile : il relativo decreto di trasferimento, nel prevedere la cancellazione dei gravami, potrà prevedere anche la cancellazione del decreto di apertura della liquidazione? Per garantire l'effetto purgativo della vendita direi di sì ma l'art. 14 novies punto 3 parrebbe prevedere che deve attendersi la fine della procedura. Ove fosse possibile la cancellazione, devo preliminarmente presentare apposita istanza al GD per essere autorizzata? Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          26/03/2019 20:14

          RE: RE: RE: Liquidazione del Patrimonio ex art. 14 nonies L. 3/2012


          Lei dice che è subentrata nella esecuzione in corso , come consente l'ult. periodo del secondo comma dell'art.14novies l. n. 3 del 2012, e, quindi, la vendita è stata eseguita nell'ambito di tale esecuzione per cui è il giudice dell'esecuzione che deve emettere il decreto di cancellazione dei gravami, giusto il disposto dell'art. 586 cpc in caso di vendita con incanto, richiamato dall'art. 574 cpc in caso di vendita senza incanto.
          Tra i gravami da cancellare rientra a nostro avviso anche la trascrizione del decreto di apertura della procedura di liquidazione (trascritto a norma della lett. d) del secondo comma dell'art. 14 quinquies) e quindi non si pone il problema di dover attendere la fine di questa procedura perché il giudice dell'esecuzione provvede all'esito della vendita e del pagamento del prezzo per liberare il bene aggiudicato dai gravami esistenti sullo stesso (effetto purgativo), nel mentre la liquidazione del patrimonio continua per lo svolgimento delle ulteriori attività.
          Qualora il giudice dell'esecuzione ritenga di non poter disporre la cancellazione di detta trascrizione, o si impugna detto rifiuto ex art. 617 cpc, o deve provvedere in proposito il giudice della liquidazione del patrimonio ai sensi del comma terzo dell'art. 14 novies. Neanche in questo caso il giudice deve attendere la fine della procedura, in quanto la norma non collega affatto tale operazione alla chiusura, dato che il giudice provvede dopo l'avvenuta vendita del bene e la cancellazione serve, come detto, a purgare il bene venduto dai pesi su esso esistenti. in questo caso deve fare istanza al giudice di procedere alla cancellazione.
          Zucchetti SG srl