Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

istanza di nomina prof. ex art 15 c. 9 l. 3/2012

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    18/10/2018 12:27

    istanza di nomina prof. ex art 15 c. 9 l. 3/2012

    Gent.mi
    due coniugi hanno presentato un ricorso per avvalersi della procedura di liquidazione del patrimonio. Il ricorso è unico e non sono presenti due distinte domande.
    Chiedo se il Giudice - prima di nominare l'OCC - è tenuto a verificare se il ricorso contiene dei vizi e pertanto rifiutare l'istanza.
    Si chiede inoltre se è possibile presentare un unico ricorso per entrambi i coniugi.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/10/2018 21:24

      RE: istanza di nomina prof. ex art 15 c. 9 l. 3/2012

      Premesso che la legge sul sovraindebitamento del 2012 non prevede l'ipotesi della domanda congiunta (a differenza della bozza del codice della crisi e dell'insolvenza in corso di approvazione), gli ostacoli che si oppongono ad una domanda congiunta sono costituiti dal'art 2740 c.c., che prevede una responsabilità personale e che presuppone appunto la separazione delle masse e dal giudizio di meritevolezza per il quale la legge non offre spunti che consentano una valutazione congiunta.
      Per superare questi ostacoli Il Tribunale di Milano, con il provvedimento del 6/12/2017, ha ammesso un accordo di ristrutturazione riguardante i due componenti di una famiglia che si erano indebitati sostanzialmente nei confronti delle medesime società finanziarie, i quali avevano proposto un unico ricorso di sovraindebitamento al cui interno, però, erano svolte due domande sottoposte alla medesima condizione della reciproca ammissione. In tal modo, afferma il tribunale milanese le masse sono state tenute separate permettendo formalmente il rispetto dell'art 2740 c.c., evitando la raffigurazione di un unico attivo ed un unico passivo come se il nucleo familiare esprimesse un'unica responsabilità patrimoniale.
      Il rispetto della separazione dei patrimoni è alla base anche di Trib. Napoli Nord (18/05/2018), che, appunto ha ammesso la ritualità di un piano del consumatore presentato dai due coniugi debitori, affermando che siffatta possibilità "non è esclusa dalla normativa in materia mentre in concreto il piano è strutturato in modo da delineare in maniera chiara la situazione debitoria facente capo a ciascuno dei coniugi e dunque consente di valutarne separatamente i presupposti di ammissibilità". Più estensivo Trib. Mantova (8/4/2018) che, in un caso di liquidazione del patrimonio ex art 14 ter L 3/2012, ha affermato che "il concetto di "debitore" di cui all'art 6 L n 3/2012 può essere interpretato estensivamente financo a comprendere i componenti della famiglia che versi nella situazione rappresentata dalla norma e questo per rispondere a ragioni di economia processuale per agevolare i debitori e per una miglior tutela dei creditori".
      A noi sembra che ove la soluzione proposta conservi le masse distinte, sia ammissibile una proposta unitaria, anche reciprocamente condizionate, dal momento che questa condizione discende dalla considerazione che in una famiglia lo squilibrio finanziario ruota intorno a ragioni di debito comune e contestualmente viene rispettata l'autonomia patrimoniale.
      Zucchetti SG srl