Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Conferimento terzo

  • Marcello Carone

    TARANTO
    14/11/2018 09:39

    Conferimento terzo

    Buongiorno, nella procedura di accordo da sovraindebitamento il conferimento di denaro dal terzo deve rispettare l'ordine delle cause legittime di prelazione o può essere assegnato anche a un singolo creditore. nel caso in cui dopo la vendita degli immobili e dei mobili del debitore rimangono incapienti dei crediti privilegiati immobiliari e mobiliari, il conferimento del terzo può essere assegnato a un singolo creditore che vanta del privilegio mobiliare sorpassando gli incapienti immobiliari e escludendo completamente i chirografari? il creditore che riceve il contributo del terzo rimane votante anche per la quota conferita dal terzo? Grazie in anticipo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/11/2018 12:07

      RE: Conferimento terzo


      Il comma secondo dell'art. 87 l.fall., che tratta dell'inventario stabilisce che "Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore", dal che si deduce che la nomina di uno stimatore non è obbligatoria potendo a ciò provvedere lo stesso curatore in qualunque caso; l'art. 107, però, prevede che "le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati", da cui si deduce che il curatore può procedere direttamente alla stima quando si tratta di beni di modesto valore, tali appunto da non giustificare una ulteriore spesa per un perito, altrimenti deve affidarsi ad un esperto.
      Dovendo fare la stima di una azienda, che comprende , come nel suo caso, beni mobili materiali e immateriali e beni immobili, è opportuno rivolgersi ad esperti separati per ciascun settore, che per la parte immobiliare può essere un geometra, un ingegnere o un architetto, anche perchè deve fare anche ricerche ipocatastali, controlli di regolarità edilizia, ecc., e per la parte gestionale può essere un commercialista o altro tecnico che sia in grado di leggere i bilanci, verificarli e stabilire la redditività del complesso aziendale, tenendo conto di tutti i valori, di quello dei beni materiali e immateriali (marchi, brevetti, ecc.), dell'avviamento, degli utili prodotti, ecc.
      Escluso che tale stima possa effettuarla lei quale curatore, non trattandosi di beni di modesto valore, è fortemente sconsigliabile che lo stimatore sia suo padre, anche se commercialista e in possesso dei requisiti necessari, perché essendo lei a provvedere alla nomina si troverebbe in chiaro conflitto di interessi e, comunque, non gioverebbe alla trasparenza del suo operato, a parte le critiche cui si esporrebbe nell'ambiente.
      Nell'ipotesi lei scelga di non recedere dal contratto, questo, come lei ha correttamente ricordato, continua automaticamente giusto il disposto dell'art. 79 l.f., il che significa che lei subentra nella posizione contrattuale del fallito, rimando vincolato a tutte le clausole contrattuali, compresa quella che fissa il canone; di conseguenza come ogni parte contrattuale non può pretendere un aumento del canone se tale possibilità non è prevista contrattualmente, a meno che, ovviamente, la controparte non sia d'accordo.
      Tanto significa, altresì, che è tenuto al rispetto anche della clausola che fissa la durata dell'affitto, per cui, sempre che il contratto continui, lei non può vendere il complesso aziendale prima della scadenza del contratto di affitto; o meglio lo può vendere ma con l'indicazione della esistenza del contratto di affitto che perdura fino alla scadenza anche nei confronti dell'aggiudicatario, il che molto probabilmente renderà non molto appetibile l'acquisto.
      Ci sembra di capire che l'oggetto dell'attuale contratto di affitto di azienda comprenda sia la parte mobiliare che immobiliare, entrambe di proprietà del fallito e che lei, alla scadenza del contratto voglia mettere in vendita lo stesso complesso. In tal caso l'affittuario, anche se nulla è previsto convenzionalmente, ha un diritto di prelazione legale nell'acquisto a norma del quarto comma dell'art. 3 legge n. 223 del 1991, per il quale "L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1 (procedure concorsuali), può esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime". Diritto di prelazione nell'acquisto vuol dire che il venditore, una volta concordato il prezzo con un potenziale acquirente, deve comunicare il prezzo concordato a chi ha il diritto di prelazione, il quale ha diritto ad essere preferito ove offra lo steso prezzo (ovviamente se offre un prezzo inferiore la prelazione non può operare).
      Questo meccanismo, abbastanza semplice nei rapporti tra privati, diventa più complesso quando la vendita viene fatta all'asta, come lei prospetta si voler fare; tuttavia la stessa norma sopra citata detta le modalità operative applicabili alla fattispecie, stabilendo che "Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorità che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione".
      Zucchetti SG srl
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/11/2018 19:14

      RE: Conferimento terzo

      Ci scusi è stata inserita una risposta destinata ad altri. La risposta alla sua domanda è la seguente:
      il vincolo posto dall'ult. parte del secondo comma dell'art. 160, secondo cui "Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione" non trova applicazione nella legge del sovraindebitamento ove è genericamente prevista la possibilità che i creditori siano suddivisi in classi (art. 7. co. 1 l. n. 3 del 2012) ma non è riprodotto il criterio del rispetto della graduazione e il limite posto al debitore è di soddisfare integralmente i creditori prelatizi, salvo incapienza attestata dall'OCC.
      Ad ogni modo, anche nel concordato, è pacifico che il limite della graduazione non trova applicazione con riferimento a beni che, in quanto estranei al patrimonio del debitore, non sarebbero ad essi destinati; ciò per una serie di motivi, tra cui determinate è la considerazione che qualunque sia la destinazione delle risorse esterne i creditori che dovrebbero essere soddisfatti secondo l'ordine non possono dolersi o ritenersi pregiudicati dalla destinazione della finanza esterna a beneficio di altri creditori ad essi successivi o solo ad alcuni chirografari selettivamente individuati giacchè, in mancanza del concordato, i loro diritti non potrebbero comunque estendersi sino a questi beni, provenienti da terzi e quindi non destinati ai creditori. A maggior ragione, quindi la finanza esterna è liberamente indirizzabile nella procedura di accordo da sovraindebitamento.
      La risposta potrebbe finire qui, tuttavia notiamo che nella fattispecie, se, come dobbiamo presupporre, c'è stata l'attestazione della parziale capienza dei creditori prelatizi, la destinazione del danaro al creditore privilegitao mobiliare non altera l'ordine della graduazione perché tale apporto, pur se fosse entrato nel patrimonio del debiore, avrebbe apportato un incremento della massa mobiliare, sulla quale nessuna pretesa potrebbe vantare il privilegiato immobiliare e pagare il privilegiato mobiliare prima dei chirografari segue l'ordinario criterio.
      Zucchetti SG srl