Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

CREDITO SORTO IN CORSO DI PROEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEI BENI

  • Diego Giugliano

    TIVOLI (RM)
    19/09/2022 17:18

    CREDITO SORTO IN CORSO DI PROEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEI BENI

    Buonasera,
    in seguito al rigetto di apposito reclamo ad opera della debitrice, il Tribunale ha condannato la stessa alla rifusione delle spese di lite in fasvore dei vari creditori.
    Ho pertanto avanzato domanda di ammissione al passivo anche del credito liquidato in mio favore.
    Il Liquidatore ritiene di non poter ammettere detto credito in quanto "il provvedimento di condanna è successivo all'apertura della procedura di liquidazione giudizialee pertanto secondo le regole del concorso non è opponibile alla procedura".
    Ritengo che tale interpretazione sia da non condividere e confido nel Vs. autorevole parere.
    Grazie a tutti.
    Diego Giugliano
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/09/2022 19:26

      RE: CREDITO SORTO IN CORSO DI PROEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEI BENI

      Per meglio inquadrare la fattispecie avremmo bisogno di conoscere qualche ulteriore dettaglio circa il giudizio o il procedimento di reclamo a termine del quale è stata emesso il provvedimento di condanna alle spese.
      Grazie
      Zucchetti SG srl
      • Diego Giugliano

        TIVOLI (RM)
        21/09/2022 09:58

        RE: RE: CREDITO SORTO IN CORSO DI PROEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEI BENI

        Trattasi di reclamo al collegio ex art.12bis co.5 1.n.3 del 2012 con cui in via principale si chiedeva accogliersi il piano del consumatore così come depositato e successivamente integrato e, in via subordinata, in riforma del decreto di apertura deIla procedura liquidazione fissare i limiti di cui all'art. 14 ter co.6 in misura non inferiore ad un certo importo ovvero superiore a quello stabilito dal decreto reclamato.
        La reclamante lamentava come il Giudice che aveva dichiarato inammissibile il Piano del Consumatore in ragione della lunga durata con cui si sarebbero soddisfatti i creditori ipotecari e privilegiati, aveva ritenuto più conveniente l'apertura della procedura di liquidazione ed eccepiva l'erroneità di tale decreto, non avendo il Giudice considerato la riduzione indicata nella nota integrativa depositata e la conseguente maggiore vantaggiosità per i creditori del piano
        del consumatore rispetto alla procedura liquidatoria.
        Il Collegio, in sede di reclamo, ha ritenuto infondata la richiesta in quando il piano del consumatore presentato difetta del requisito della meritevolezza e di quello della convenienza rispetto alla procedura di liquidazione.
        Ancora grazie.
        Diego Giugliano
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/09/2022 19:48

          RE: RE: RE: CREDITO SORTO IN CORSO DI PROEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEI BENI

          Prendiamo atto dei chiarimenti forniti e dell'esistenza di un provvedimento del tribunale che condanna il debitore al pagamento delle spese di lite, presumiamo del giudizio di reclamo al quale, quindi, avrebbero partecipato i creditori beneficiari della condanna di rifusione. Si riproduce una situazione, che non ci risulta essere stata oggetto di studi specifici, nel mentre è stata ripetutamente oggetto di esame la situazione a questa in esame equiparabile del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento rigettato con condannata del fallito al pagamento delle spese in favore (del fallimento e) dei creditori istanti vittoriosi.
          In proposito è pacifico che al pagamento di dette spese è tenuta il fallito, appositamente condannato, ma si tratta di stabilire, in primo luogo, se il credito per le stesse abbia natura concorsuale o non e, qu questo punto dottrina e giurisprudenza hanno ormai convenuto che non può attribuirsi alle spese sostenute dal creditore istante del fallimento, convenuto nel reclamo avverso la sentenza di fallimento proposta dal fallito, natura concorsuale (come in un passato meno recente aveva sostenuto la Cassazione) posto che le spese del giudizio di opposizione /reclamo trovano la loro genesi non già nella dichiarazione di fallimento (cioè nell'atto di pignoramento generale) ma nella pronuncia di condanna del giudice del reclamo, che ha carattere costitutivo, frutto della soccombenza processuale del fallito (art. 91 c.p.c.).
          Se è la soccombenza del fallito nel giudizio di opposizione la causa unica del credito di rimborso del creditore istante, deve necessariamente concludersi che il credito per le spese sostenute da costui, convenuto nel giudizio di opposizione, non può avere natura concorsuale, ma, a questo punto, le soluzioni possono essere due: o si ritiene che il credito in questione, in quanto successivo al fallimento, è inopponibile alla massa, per cui deve essere sopportato dall'opponente fallito, ovvero che tale credito è stato sostenuto nell'interesse della massa, per cui va soddisfatto in prededuzione.
          Cassazione risalente (Cass., 7 febbraio 1961, n. 249; Cass., 23 febbraio 1966. n. 567; Cass. 13 luglio 1968, n. 2502; Cass. 22 dicembre 1972, n. 3659) e una parte minoritaria della giurisprudenza di merito (Trib. Perugia 12 febbraio 1990; C. App. Catania, 19 aprile 1990; Trib. Arezzo, 11 marzo 1999; nello stesso filone si inseriscono con distinguo, sui cui infra: Trib. Bologna, 4 febbraio 1992; Trib. Messina, 13 marzo 2000; Trib. Padova 21 gennaio 2003) hanno optato per la natura prededucibile delle spese in discussione, sulla considerazione che la partecipazione del creditore al giudizio di opposizione /reclamo è obbligatorio, in quanto litisconsorte necessario, per cui la sua partecipazione al giudizio è stata ritenuta dal legislatore indispensabile per coadiuvare ed integrare l'attività difensiva del curatore e, quindi, è stata richiesta nell'interesse collettivo del ceto creditorio.
          La natura postconcorsuale e pertanto l'inopponibilità al fallimento delle spese in questione è stata, invece, accolta dalla prevalente giurisprudenza di merito, che ha spiegato che dette spese "non danno luogo né a un debito di massa, pagabile in prededuzione né possono essere riconosciute in privilegio o in chirografo "essendo successive all'apertura del concorso e, comunque non destinate alla conservazione dei beni del debitore perché già vincolati all'esecuzione concorsuale" (Trib. Milano 4 maggio 2017, n. 4970; Trib. Roma 9 maggio 2007; Trib. Roma 8 marzo 2006; Trib. Bergamo 5 maggio 2003; Trib. Saluzzo 19 settembre 2002; Trib. Brindisi 9 settembre 2002; Trib. Napoli, 31 ottobre 2000; Trib. Torino 11 luglio 2000; Trib. Monza, 11 marzo 1999; Trib. Milano, 5 marzo 1998; Trib. Milano, 24 ottobre 1996; Trib. Napoli, 17 luglio 1996; ecc.
          Questa tesi, che sembra più convincente. comporta che è il fallito tenuto al pagamento delle spese cui è stata condannato e verso la curatela fallimentare e verso il creditore convenuto nel reclamo, il che, da un lato, rende improbabile il recupero per gli aventi diritto, e, dall'altro, esclude che terzi vittoriosi possano insinuarsi nel fallimento per pretendere il rimborso delle spese del reclamo, né in via prededucibile, né privilegiata né chirografaria.
          Le stesse argomentazioni ci sembra che possano valere nel caso del reclamo avverso il provvedimento di apertura della liquidazione patrimoniale, per cui la tesi del liquidatore ci sembra corretta.
          Zucchetti Sg srl