Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione patrimonio e primi adempimenti

  • Giuseppe Giacomino

    Potenza
    25/03/2018 15:32

    Liquidazione patrimonio e primi adempimenti

    Salve,
    sono stato nominato liquidatore ex art.14-ter L.n.3/2012 per una procedura concernente la liquidazione di soli beni mobili registrati.
    Avendo già rivestito il ruolo di OCC nella fase precedente il decreto di apertura della liquidazione, ho già una visione abbastanza completa della situazione patrimoniale del debitore. Tuttavia, stante i mancati richiami della legge in parola con quella fallimentare, sto riscontrando alcune difficoltà nel gestire correttamente le fasi iniziali, in particolare;
    1) Inventario - quale procedura seguire? quella fallimentare (molto complessa) oppure partire dall'inventario, già redatto dal debitore e riscontrato, anche con rilievi fotografici, dall'OCC per poi verificarlo e/o aggiornarlo con l'intervento del liquidatore?;
    2) Il debitore è titolare di 2 c/c.
    Sarebbe corretto informare la banca chiedendo la chiusura dei conti correnti al pari di
    quanto disposto dall'art.78 della legge fallimentare?;
    3) Per la trascrizione del decreto presso il registro dei beni mobili l'ufficio competente mi ha chiesto il pagamento di € 59,00 per ogni autoveicolo. Atteso che la procedura, allo stato attuale, non ha liquidità di alcun tipo, è legittimo quanto affermato dall'amministrazione condizionando l'ordine dato dal G.D. al pagamento della predetta tassa? Chi dovrebbe sostenere tali costi?.

    Vi ringrazio in anticipo per la risposta.
    Dott. Giuseppe Giacomino


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/03/2018 20:55

      RE: Liquidazione patrimonio e primi adempimenti

      1-L'art. 14-sexies l. n. 3 del 2012, stabilisce al primo comma che "Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilita' della documentazione di cui all' articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e …". Da questa dizione si deduce, a nostro avviso, che il liquidatore verifica, in primo luogo, l'elenco dei creditori, utilizzando le informazioni assunte e risultanti dalla documentazione e accerta l'attendibilità della dei documenti prodotti secondo la prescrizione dell'art. 9, co.2 (l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia) e sulla base di questi elementi redige l'inventario dei beni da liquidare, per cui l'inventario è un atto del liquidatore, il quale, nel suo caso, può aggiornare quello già redatto dal debitore e riscontrato, anche con rilievi fotografici, dall'OCC.
      2-La legge sul sovraindebitamento nulla dispone in ordine ai rapporti pendenti; tuttavia, poiché anche l'attivo dei conti entra nella liquidazione, è corretto chiedere alla banca la chiusura degli stessi.
      3-Alla trascrizione presso il PRA deve provvedere il liquidatore con le liquidità disponibili o messe a disposizione dal debitore (potrebbero essere utilizzati gli eventuali residui attivi dei due conti correnti). In mancanza, potrà tentare la prenotazione a debito a carico dello Stato, ma dubitiamo che il PRA accetti; in alternativa non può che attendere di vendere almeno un automezzo per avre la provvista per la trascrizione degli altri.
      Zucchetti SG srl
      • Giuseppe Giacomino

        Potenza
        29/03/2018 14:46

        RE: RE: Liquidazione patrimonio e primi adempimenti

        Ringrazio la redazione per la risposta.
        Avrei, tuttavia, necessità di un ulteriore approfondimento in merito al punto 3).
        Al riguardo l'ACI mi ha trasmesso alla cancelleria ed al sottoscritto la richiesta di pagamento per la trascrizione in questione.
        Una strada alternativa alla prenotazione a debito potrebbe essere quella disciplinata dall'art.146, comma 3, lett) d, del TUSG (DPR 115/2002), concernete le spese anticipate dall'Erario?
        In caso di risposta affermativa quale sarebbe l'iter procedimentale previsto per la predetta anticipazione?
        Ringrazio anticipatamente.


        • Zucchetti SG

          Vicenza
          29/03/2018 18:19

          RE: RE: RE: Liquidazione patrimonio e primi adempimenti

          Ci riferivamo nella nostra risposta proprio all'art. 146 del DPR n. 115 del 2002, che tratta delle prenotazioni a debito e delle anticipazioni e recupero delle spese nella procedura fallimentare e per questo abbiamo espresso i nostri dubbi circa l'applicazione anche alla liquidazione da sovraindebitamento.
          Tuttavia, tale norma, ove applicabile, stabilisce che sono spese prenotate a debito:
          a) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
          b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
          c) il contributo unificato;
          d) i diritti di copia.
          Sono, invece, spese anticipate dall'erario:
          a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
          b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
          c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
          d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
          Se questa norma la si ritiene applicabile alla fattispecie, la spesa per la trascrizione ci sembra che possa rientrare tra quelle prenotabili a debito.
          Zucchetti Sg srl
          • Rosa Aiezzo

            S.MARIA C.V. (CE)
            20/02/2019 16:24

            RE: RE: RE: RE: Liquidazione patrimonio e primi adempimenti

            Ho lo stesso problema di dover effettuare congrua anticipazione per una trascrizione del decreto di apertura della procedura di liquidazione sui beni immobili. Vorrei notificare il decreto alla Conservatoria per l'adempimento, cosa ne pensate?
            Inoltre il problema dell'anticipazione si pone anche per le pubblicità relative alla vendita dell' immobile da liquidare (unico bene da liquidare nel mio caso) . Io non credo sia fattibile un addebito all'erario, invece riterrei possibile richiedere un fondo al debitore stesso, in quanto trattasi di una procedura su istanza di parte. Cosa ne pensate?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/02/2019 20:06

      RE: Liquidazione patrimonio e primi adempimenti

      Ai sensi dell'art. 14-quinquies con il decreto di apertura della liquidazione il il giudice, tra l'altro, "ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto a cura del liquidatore" (lett.d), per cui lei deve effettuare la trascrizione secondo le ordinarie procedure, senza bisogno di notificare il decreto alla conservatoria.
      Ovviamente esiste il problema della spesa che dovrebbero essere messe a disposizione dal debitore quale fondo spese. Se questi non ha disponibilità la spesa in questione potrebbe essere posta a carico dell'Erario, anche se, come abbiamo detto nelle precedenti risposte, non sarà agevole. In alternativa, ove il debitore continui a non avere disponibilità per fornire un fondo spese, o anticipa lei e poi si rimborsa al momento della vendita, oppure se esiste un interessato all'acquisto, potrebbe chiedere a questi di versare una caparra per fornire le liquidità necessarie.
      Zucchetti SG srl