Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

PRESENTAZIONE DOMANDA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI PER IMPRENDITORE FALLITO NON ESDEBITATO

  • Gianluca Canale

    Pescara
    26/02/2021 09:43

    PRESENTAZIONE DOMANDA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI PER IMPRENDITORE FALLITO NON ESDEBITATO

    Buongiorno, vorrei chiedere il vs parere in merito ad un caso che sto esaminando. Un imprenditore esercente attività di impresa con ditta individuale è stato dichiarato fallito nel 2016 ed il fallimento è stato chiuso nel 2017 per riparto dell'attivo realizzato . Dal 2016 non svolge più attività di impresa, nè purtroppo altra attività lavorativa, e per ottenere l'esdebitazione dai debiti (purtroppo chi lo seguiva non lo ha informato della possibilita di esdebitarsi ai sensi degli articoli 142 e seguenti L.F.) che sono rimasti insoddisfatti nella procedura fallimentare vorrebbe presentare una accordo di composizione della crisi (trattandosi di debiti da attività di impresa) con apporto di finanza esterna. I dubbi che mi pongo sono i seguenti:
    1. Proponibilità della domanda di accordo di composizone: credo che possa essere presentata in quanto il soggetto attualmente non è fallibile non svolgendo attività di impresa;
    2. I creditori da coinvolgere nell'accordo di composizione della crisi: Solamente i creditori ammessi al passivo per la parte non soddisfatta? oppure tutti i creditori anche quelli che non si sono insinuati al passivo. Credo debbano essere coinvolti tutti i creditori anche quelli non ammessi al passivo in quanto lo stato passivo esplica i suoi effetti solo all'interno della procedura fallimentare, ma vorrei un vs parere in merito
    Grazie per l'attenzione
    Dott. Gianluca Canale
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/02/2021 19:39

      RE: PRESENTAZIONE DOMANDA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI PER IMPRENDITORE FALLITO NON ESDEBITATO

      Concordiamo con la sua costruzione.
      Il soggetto in questione può accedere all'accordo di composizione della crisi in quanto non è al momento fallibile dato che non svolge alcuna attività imprenditoriale almeno dal 2016. L'accordo si rivolge a tutti i creditori ed il fatto che alcuni si siano insinuati ed altri no nel suo fallimento ormai chiuso, è un dato che rilevava in quella procedura e non in altre; peraltro anche lo stato passivo non ha valore di giudicato essendo l'effetto preclusivo dell'accertamento limitato alla procedura fallimentare (comma 5 art. 96 l. fall.) per cui anche l'accertamento effettuato nel concorso fallimentare non fa ora stato e ciascun creditore, come anche il debitore, può metterlo in discussione.
      Zucchetti SG srl