Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Falcidia Iva

  • Davide Grasselli

    Reggio Emilia (RE)
    20/04/2017 15:23

    Falcidia Iva

    Buongiorno, considerando il chiaro dato letterale dell'art. 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 che dispone l'infalciadibilità dell'Iva, considerando tuttavia le recenti sentenze della Corte di Giustizia UE del 7 aprile 2016, causa C-546/14 e soprattutto quella del 16 marzo 2017, causa C-493/15, chiedevo se secondo il Vostro parere, potesse già esistere uno spiraglio per proporre piani da sovraindebitamento con falcidia dell'Iva o addirittura se qualche Tribunale abbia già emesso decreti in tal senso (piano che rispetterebbero un miglior trattamento rispetto al "fallimento", seppur in senso lato). Grazie per la Vostra professionalità.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/04/2017 19:11

      RE: Falcidia Iva

      Come abbiamo detto qualche giorno fa, rispondendo ad una domanda simile, la Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 7 aprile 2016 (causa C- 546/14) ha affermato l'ammissione di un pagamento parziale di un credito IVA, da parte dell'imprenditore che ha presentato domanda di ammissione a concordato preventivo, che non costituisca una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione del tributo e che non sia contraria all'obbligo gravante sugli stati dell'Unione di assicurare il prelievo generale dell'Iva nel territorio su cui insiste la propria sovranità, nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell'Unione. Con il che, sintetizzando al massimo, la Corte ha detto che i principi comunitari non precludono ad uno Stato membro di accettare un pagamento parziale del debito IVA da parte di un imprenditore in difficoltà finanziaria, nel corso di un concordato preventivo basato sulla liquidazione del suo patrimonio, a condizione che un professionista indipendente abbia attestato che il credito non riceverebbe trattamento migliore in sede fallimentare.
      Questa decisione, quindi non tocca le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (nella quale peraltro non è prevista la transazione fiscale) per le quali l'art. 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, continua a dispone che "in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento".
      La più recente sente della Corte di giustizia del 16/03/2017 (causa C-493/15) non ha offerto ulteriori elementi in quanto si è limitata a stabilire che non è contraria al diritto dell'Unione europea la normativa italiana che estende la procedura di esdebitazionealla persona fisica fallita anche ai debiti Iva, in quanto anche in caso di debiti Iva non si configura una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione del credito, né un aiuto di Stato.
      Zucchetti Sg srl
      • Roberto Tempestini

        prato
        27/05/2017 19:03

        RE: RE: Falcidia Iva

        Nel merito della questione segnalo che con provvedimento del 26/04/17 il Tribunale di Pistoia ha ammesso alla procedura ex legge 3/12 una proposta del debitore con previsione della falcidia dell'iva, in quanto ritenuto in ogni caso apportare maggiore soddisfazione ai creditori (in particolare per l'Erario). Il Giudice con ampia motivazione passa in rassegna la disciplina iva comunitaria, le recenti sentenze della Corte di Giustizia UE sul tema, le altrettanti recenti sentenze della Corte di Cassazione nonché la riforma dell'art 183-ter LF. Nello spirito della Legge e nelle intenzioni del Legislatore, tale provvedimento è senz'altro da condividere.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          29/05/2017 19:25

          RE: RE: RE: Falcidia Iva

          I tentativi fatti dai giudici per dare armonia al sistema sono lodevoli, ma rimane il fatto che l'art. 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, continua a dispone che "in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento".
          A nostro avviso, fin quando non interverrà una modifica di questa norma, è difficile una interpretazione nel senso del Tribunale di Pistoia.
          Zucchetti Sg srl
          • Marco Andrea Centore

            Genova
            28/05/2018 14:16

            Sovraindebitamento e falcidia IVA: sollevata la Questione di Costituzionalità

            Con Ordinanza di sospensione del 14 maggio 2018 il Tribunale di Udine, (http://news.ilcaso.it/news_4721) accogliendo l'istanza sollevata dallo Studio Centore, ha rinviato alla Corte Costituzionale gli atti di un procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento tramite accordo dubitando della legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 3 del 27 gennaio 2012 che disciplina, appunto, le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

            L'art. 7, comma 1, terzo periodo della Legge 3/2012 prevede infatti tra i requisiti di ammissibilità che: "in ogni caso con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento."

            In forza di tale norma il piano del consumatore o l'accordo dell'imprenditore non fallibile che prevedano il pagamento parziale dell'IVA devono essere dichiarati inammissibili e, comunque, anche qualora così non fosse l'Agenzia delle Entrate convocata quale creditore nella procedura non potrebbe che votare no in ossequio alla norma.

            Poiché le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono le uniche procedure concorsuali nelle quali persista la regola della infalcidiabilità dell'IVA, il Tribunale di Udine, accogliendo la questione di costituzionalità posta dal debitore, ha dichiarato non manifestamente infondata l'ipotesi di illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 3/2012 citato per violazione del parametro di uguaglianza.

            Laddove infatti sia per il concordato preventivo, che per l'accordo di ristrutturazione dei debiti che, ancora per il fallimento sia consentito al debitore il pagamento parziale del debito IVA, così non è per l'imprenditore non fallibile e/o per la persona fisica che chieda di accedere alla disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento.

            Gli argomenti sollevati dal Tribunale riposano, sostanzialmente, sulla irragionevolezza che il divieto di pagamento parziale dell'IVA dipenda solo dalla dimensione dell'impresa.

            Laddove, infatti, l'impresa sia tra quegli enti soggetti ai sensi dell'art. 1 della legge fallimentare al fallimento (e quindi al concordato preventivo ed all'accordo di ristrutturazione dei debiti) allora il debitore può proporre ai creditori un piano che preveda il pagamento parziale dell'IVA. Laddove, invece, la dimensione dell'imprenditore sia inferiore ai parametri previsti dall'art. 1 della legge fallimentare, allora il debitore non potrebbe proporre ai creditori un piano che preveda il pagamento parziale dell'IVA.

            Il Tribunale argomenta poi che tutte le procedure in esame, pur a base negoziale, hanno natura concorsuale non solo per legge ma anche perché sono tutte sottoposte al controllo giurisdizionale con l'assistenza di valutazioni espresse da esperti indipendenti, ritualmente contestabili dagli interessati. Proprio tali caratteristiche, rinvenibili nel concordato preventivo tanto quanto nelle procedure negoziate per la gestione del sovraindebitamento, hanno indotto la C.G.U.E., nella sentenza Degano Trasporti, in causa C-564/14, a ritenere che il pagamento parziale di un credito IVA in tal caso non contrasta con l'ordinamento dell'U.E. Il Tribunale conclude pertanto ritenendo che l'art. 7, comma 1, terzo periodo, L. n° 3/12 (limitatamente alle parole "all'imposta sul valore aggiunto") disciplina in modo irragionevolmente diverso situazioni simili, qualora dedotte in procedure concorsuali regolate dalle medesime cadenze di massima e dalle stesse finalità. Tramite l'ablazione di tale norma dall'ordinamento potrebbe riespandersi, in tutte le ipotesi di procedura concorsuale negoziata, il principio generale e razionale, per ciascuna di esse già vigente, per cui anche il credito Iva, come tutti i crediti privilegiati, può essere soddisfatto in misura parziale, purché nei limiti del valore dei beni gravati". Nel testo dell'Ordinanza il Tribunale di Udine evidenzia un ulteriore profilo di illegittimità attinente alla violazione dell'art. 97 della Costituzione.

            La declaratoria di inammissibilità della proposta ai sensi dell'art. 7, comma 1 della Legge 3/2012 impedisce alla Pubblica Amministrazione di valutare in concreto la convenienza del piano, attribuendo alla Pubblica Amministrazione una posizione di svantaggio rispetto agli altri creditori ed impedendo, peraltro, la formazione delle maggioranze necessarie all'approvazione della proposta medesima. La declaratoria di inammissibilità prevista dall'art. 7 della Legge 3/2012 citato comporta un danno per l'Erario atteso che in ipotesi di accordo l'Erario potrebbe ricavare dal debitore un importo superiore all'ipotesi di liquidazione del patrimonio. Tale test di migliore soddisfazione del creditore nella soluzione prevista dal piano rispetto all'alternativa liquidatoria è necessariamente oggetto dell'attestazione positiva del Gestore della Crisi sicché, in mancanza di siffatto test positivo, l'accordo difetterebbe di altro e ben più importante requisito di ammissibilità.

            Analoga questione di costituzionalità, ma con ulteriori e diversi profili, è stata da noi sollevata anche davanti ad altro Giudice ed attendiamo che sciolga la riserva assunta sul tema.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              28/05/2018 19:49

              RE: Sovraindebitamento e falcidia IVA: sollevata la Questione di Costituzionalità

              Grazie della segnalazione. Noi avevamo letto l'ordinanza di rimessione su Unijuris, ma è bene che ne sia data notizia agli utenti del Forum.
              Zucchetti SG srl
    • SILVANO BRUSADIN

      PORDENONE
      11/12/2019 09:21

      RE: Falcidia Iva

      Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 245 del 22.10.2019, quali possono essere gli effetti su provvedimenti di inammissibilità del piano (con conseguente apertura del procedimento di liquidazione) fondati sulla infalcidiabilità dell'IVA ?
      Nel caso di specie il tribunale - nella primavera del 2017 - ha dichiarato inammissibile il piano (in quanto prevedeva il pagamento in misura falcidiata dell'IVA) ed accogliendo la subordinata formulata nel ricorso introduttivo del debitore ha dichiarato aperto il procedimento di liquidazione.
      Il reclamo proposto dal debitore è stato rigettato con conferma del provvedimento di liquidazione.
      Attualmente la procedura di liquidazione del patrimonio è ancora in corso.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        12/12/2019 20:48

        RE: RE: Falcidia Iva

        Considerato che è stata già aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ed è stato definitivamente respinto il reclamo, riteniamo che la sentenza della Corte Costituzione non possa far "tornare indietro" la procedura attuale verso la composizione della crisi, che ora sarebbe ammissibile.
        Zucchetti SG srl