Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

ACCORDO COMPOSIZIONE DELLA CRISI - ROTTAMAZIONE TER IMPOSTE DIRETTE PREDEDUZIONE

  • Michele Menghini

    Trento
    25/11/2019 12:43

    ACCORDO COMPOSIZIONE DELLA CRISI - ROTTAMAZIONE TER IMPOSTE DIRETTE PREDEDUZIONE

    Buon giorno,

    sono stato nominato OCC in merito ad una procedura di Accordo di composizione della crisi.
    Il passivo è composto da:
    - crediti ipotecari
    - crediti assistiti da altri privilegi
    - crediti chirografari

    Il contribuente ha aderito alla rottamazione-ter e la prima rata scade il 02/12/2019. Alcuni degli importi rottamati sono assistiti da privilegio ipotecario e altri no.
    Si sottolinea che l'importo che compone il passivo è inferiore al limite previsto di 500.000 euro proprio in virtù del fatto che si è iscritto a debito l'importo comunicatoci dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione in merito all'esito della definizione agevolata. Se, invece, si considerassero gli importi precedenti alla rottamazione-ter, il debito complessivo sarebbe superiore al limite di 500.000 euro.

    Il piano che si vorrebbe proporre prevede la soddisfazione totale dei crediti ipotecari. Invece, i crediti assistiti da altro privilegio sarebbero non soddisfatti integralmente.

    1. Se il contribuente pagasse la rata del 02/12/2019, si potrebbero considerare come importo a debito gli importi previsti dalla definizione agevolata. Tale cifra sarebbe da considerare prededucibile (dalla lettura di quanto scritto in altri forum, sembrerebbe di sì)?
    2. Se la risposta al quesito precedente fosse affermativa, vorrebbe dire che con il ricavato dalla vendita dei lotti sarebbe necessario soddisfare prima gli importi previsti nella definizione agevolata e, solo successivamente, gli importi per i quali è prevista l'ipoteca sui lotti medesimi?
    3. E' possibile stralciare gli importi rottamati oppure tale stralcio comporterebbe la decadenza della rottamazione-ter? A tal proposito si fa presente quanto previsto dall'art. 3, comma 15, DL 119/2018 "(...) con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore. (...)".
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      16/01/2020 22:23

      RE: ACCORDO COMPOSIZIONE DELLA CRISI - ROTTAMAZIONE TER IMPOSTE DIRETTE PREDEDUZIONE

      Per quanto riguarda i primi due quesiti, come abbiamo scritto in altri interventi su questo Forum, la nostra interpretazione dell'art. 3, comma 18, del D.L. 23/10/2018 n. 119 ("Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale ... si applica la disciplina dei crediti prededucibili") è che l'adesione alla rottamazione non trasforma un debito privilegiato in un debito prededucibile, ma semplicemente che "si applica la disciplina" dei crediti prededucibili, ovvero che esso può essere pagato al di fuori del procedimento di riparto, alle condizioni stabilite dall'art. 111-bis l.fall..

      Il pagamento di quanto dovuto costituisce quindi pagamento di debiti ammessi al passivo, come se fosse una sorta di "riparto parziale specifico", per il quale vale l'ordinaria graduazione dei privilegi: prima le ipoteche e poi i privilegi generali.

      Tale ordine non è da però intendere in senso temporale, bensì oggettivo; in termini pratici: i debiti garantiti da ipoteca non debbono essere pagati temporalmente prima di quelli privilegiati, l'importante è che non vengano pagati debiti privilegiati "in danno" di debiti garantiti da ipoteca.

      Di conseguenza se vi è certezza (come pare dalla domanda) che vi saranno risorse sufficienti al pagamento dei debiti garantiti da ipoteca, nell'interesse della massa dei creditori certamente possono essere pagati temporalmente prima debiti privilegiati, al fine di rispettare la tempistica della rottamazione e quindi diminuire il debito complessivo.

      Infine, non ci è del tutto chiara l'ultima domanda. Se per "stralcio" si intende la possibilità di pagare parzialmente debiti a ruolo, e per tale parte ridotta usufruire della rottamazione, non ci pare una strada percorribile.