Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Misure protettive

  • Albarosa Marigliano

    Casarano (LE)
    07/01/2023 15:57

    Misure protettive

    Buon pomeriggio sono il gestore di una procedura di ristrutturazione debiti familiare. L'immobile di proprietà dei ricorrenti su cui grava ipoteca di primo grado per mutuo è oggetto di esecuzione immobiliare promossa dal creditore ipotecario la cui vendita è fissata per marzo 2023. Con il deposito della mia relazione il debitore potrebbe invocare le misure protettive per sospendere la procedura esecutiva attendendo l'eventuale omologa del Piano? Inoltre le spese del procedimento esecutivo fin qui sostenute devo considerarle a maggiorazione del credito dell'ipotecario seguendo quindi la stessa natura oppure sono da considerarsi in privilegio? Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/01/2023 17:44

      RE: Misure protettive

      Il dato che lei parla di "procedura di ristrutturazione debiti familiari " ci fa capire che sia in corso una procedura di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 7 legge n. 3 del 2012, altrimenti avrebbe parlato di concordato minore, promossa dai membri della stessa famiglia ai sensi dell'art. 7-bis stessa legge.
      Orbene, l'art. 10, co. 2 di detta legge stabilisce alla lett. c) che il giudice, con il decreto che apre la procedura "dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' ….", per cui non vi è bisogno di chiedere misure protettive in quanto è il giudice che provvede, già con il decreto iniziale di apertura, a porre il blocco alle azioni esecutive e, poiché la norma non fa salve diverse disposizioni di legge (come invece l'art. 51 l. fall.) il blocca riguarda anche le esecuzioni fondiarie. Ove eventualmente il giudice non avesse provveduto, è sufficiente sollecitare lo stesso.
      La stessa norma è ripresa dall'art. 78 del CCII, nel caso fosse applicabile la nuova disciplina, con la precisazione che il giudice provvede su istanza del debitore, per cui in tal caso il debitore avrebbe dovuto chiedere già con la domanda. O comunque prima dell'emissione del decreto di apertura della procedura, il provvedimento di sospensione delle azioni esecutive. Non è previsto espressamente se possa farlo successivamente, ma riteniamo di si, considerato che al concordato minore si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizione dettate per il concordato ordinario (art. 74, co. 4) e che l'art. 54 co.2, ammette la possibilità della richiesta anche con successiva istanza.
      Zucchetti SG srl
      • Albarosa Marigliano

        Casarano (LE)
        09/01/2023 17:52

        RE: RE: Misure protettive

        Qui di già con l'istanza di nomina presso l'occ del gestore (nel caso è un piano ristrutturazione debiti )può presentare istanza il debitore di sospensione della procedura esecutiva invocando le misure protettive. Avevo anche posto la domanda circa il trattamento delle spese del procedimento esecutivo sostenute dall'ipotecario se trattarle in privilegio oppure ad aumento del credito ipotecario nella soddisfazione dei crediti previsti dal redigendo piano.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          10/01/2023 19:31

          RE: RE: RE: Misure protettive

          Le spese della esecuzione immobiliare sono assistite dal privilegio di cui all'art. 2770 c.c., per cui il privilegio va riconosciuto se le stesse si sono dimostrate utili nell'interesse dei creditori, permettendo il mantenimento del bene nel patrimonio del debitore poi assoggettato al procedimento da sovraindebitamento.
          Zucchetti SG srl
    • Albarosa Marigliano

      Casarano (LE)
      10/01/2023 20:29

      RE: Misure protettive

      Grazie. Quindi non si applicherebbe alle stesse il nuovo art.6 del codice della crisi?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        11/01/2023 18:09

        RE: RE: Misure protettive

        L'art. 6 CCII- norma cardine del regime della prededucibilità- in controtendenza rispetto alla legge fallimentare e agli approdi consolidati della più recente giurisprudenza di legittimità, dopo la previsione di considerare prededucibili i crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge, non contiene più una disposizione di carattere generale analoga a quella che nel secondo comma dell'art. 111 l.fall. attribuisce la prededuzione ai crediti "sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge", ma elenca alcune analitiche fattispecie di crediti prededucibili. Tra queste non è previsto il credito per le spese del procedimento esecutivo che precede l'apertura di una procedura concorsuale.
        Del resto, anche nella legge fallimentare il rapporto di strumentalità di cui al secondo comma dell'art. 111 l. fall. giustifica la traslazione di una prededuzione sorta in una procedura concorsuale in un'altra successiva consecutiva, ma non la trasformazione di un credito assistito da privilegio nel corso di una esecuzione individuale in prededucibile in una successiva procedura concorsuale..
        Zucchetti SG srl