Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

spese perito - piano di liquidazione

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    09/03/2021 09:57

    spese perito - piano di liquidazione

    Al fine di valutare la possibilità di un accordo da sovraindebitamento, si ritiene necessario predisporre una perizia dell'unica attività immobiliare disponibile del sovraindebitato.
    La spesa di tale perizia, sostenuta prima di presentare istanza di accordo o di piano di liquidazione (nel caso in cui l'accordo non sia realizzabile), in caso di liquidazione dei beni può considerarsi come spesa della procedura da trattare in prededuzione e pagare primariamente con la liquidazione del bene (rispetto al creditore ipotecario)?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/03/2021 19:58

      RE: spese perito - piano di liquidazione

      L'art. 14-duodecies l. n. 3 del 2012 prevede al secondo comma che "I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti".
      La spesa della perizia, quindi è sicuramente effettuata in funzione della procedura per cui dovrebbe godere della prededuzione, con il limite della prevalenza delle ipoteche.
      Zucchetti SG srl
      • Alberto Pisarro

        Cazzago di Pianiga (VE)
        02/04/2021 09:33

        RE: RE: spese perito - piano di liquidazione

        buongiorno, si chiede se per il perito è necessaria la richiesta di autorizzazione al giudice per la sua nomina.
        è inoltre necessaria l'autorizzazione per un eventuale legale della procedura?
        grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/04/2021 20:05

          RE: RE: RE: spese perito - piano di liquidazione

          L'art. 87 l.fall., che tratta dell'inventario, stabilisce al secondo comma, che "il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore" e ad indicare "quando occorre la nomina dello stimatore, ci pensa l'art. 107, lì dove prevede, al primo comma che "Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti…". In sostanza, è il curatore che nomina l'esperto per effettuare la stima dei beni di non modesto valore.
          Quanto al legale, bisogna chiarire. Se si tratta solo di nominare un legale per una attività stragiudiziale non è richiesto alcun intervento del giudice delegato; al più, può sorgere il dubbio se si tratti di atto di straordinaria amministrazione, tale da richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori ai sensi dell'art. 35 l. fall.. Se invece lei deve agire in giudizio, allora l'azione deve essere autorizzata dal giudice ai sensi dell'art. 25, co. 1, n. 6 e art.31 co. 2 l. fall.; anche in tal caso la scelta e nomina del legale compete al curatore, e, normalmente, il curatore, quando chiede l'autorizzazione al giudice all'esercizio dell'azione, indica anche il nome del legale a cui intende affidare la causa e al quale deve poi firmare il mandato.
          Zucchetti Sg srl